Art. 5
Sistema di accreditamento
1. Il sistema di accreditamento iniziale e periodico di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), ha ad oggetto:
a) le sedi;
b) i corsi di studio universitari.
2. Per accreditamento iniziale si intende l'autorizzazione
all'Universita' da parte del Ministero ad attivare sedi e corsi di
studio. L'accreditamento iniziale comporta l'accertamento della
rispondenza delle sedi e dei corsi di studio agli indicatori ex ante
definiti dall'ANVUR ai sensi dell'articolo 6, volti a misurare e
verificare i requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di
qualificazione dei docenti e di qualificazione della ricerca idonei a
garantire qualita', efficienza ed efficacia nonche' a verificare la
sostenibilita' economico-finanziaria delle attivita'.
3. Per accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio si
intende la verifica dei requisiti di qualita', di efficienza e di
efficacia delle attivita' svolte. L'accreditamento periodico avviene
con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i
corsi di studio ed e' basato sulla verifica della persistenza dei
requisiti di cui al comma 2, su ulteriori indicatori definiti ex ante
dall'ANVUR e sugli esiti della valutazione di cui agli articoli 9 e
10.