Art. 5 
 
 
                      Sistema di accreditamento 
 
  1. Il  sistema  di  accreditamento  iniziale  e  periodico  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), ha ad oggetto: 
  a) le sedi; 
  b) i corsi di studio universitari. 
  2.  Per  accreditamento  iniziale   si   intende   l'autorizzazione
all'Universita' da parte del Ministero ad attivare sedi  e  corsi  di
studio.  L'accreditamento  iniziale  comporta  l'accertamento   della
rispondenza delle sedi e dei corsi di studio agli indicatori ex  ante
definiti dall'ANVUR ai sensi dell'articolo  6,  volti  a  misurare  e
verificare i  requisiti  didattici,  strutturali,  organizzativi,  di
qualificazione dei docenti e di qualificazione della ricerca idonei a
garantire qualita', efficienza ed efficacia nonche' a  verificare  la
sostenibilita' economico-finanziaria delle attivita'. 
  3. Per accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio si
intende la verifica dei requisiti di qualita',  di  efficienza  e  di
efficacia delle attivita' svolte. L'accreditamento periodico  avviene
con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per  i
corsi di studio ed e' basato sulla  verifica  della  persistenza  dei
requisiti di cui al comma 2, su ulteriori indicatori definiti ex ante
dall'ANVUR e sugli esiti della valutazione di cui agli articoli  9  e
10.