Art. 6
Definizione degli indicatori per l'accreditamento
1. L'ANVUR, entro centoventi giorni dalla data di emanazione del
presente decreto, definisce gli indicatori per l'accreditamento
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari e
li comunica al Ministero. Gli indicatori sono adottati con decreto
del Ministro entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. Gli indicatori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, elaborati in
coerenza con gli standard e le linee guida stabilite
dall'Associazione europea per l'assicurazione della qualita' del
sistema universitario (Standards and Guidelines for Quality Assurance
in the European Association for Quality Assurance in Higher Education
- EHEA), tengono conto degli obiettivi qualitativi definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
1° febbraio 2010, n. 76, e delle linee generali di indirizzo della
programmazione triennale delle universita', definite con decreto del
Ministro ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43, nonche' dell'accertamento della sostenibilita'
economico-finanziaria.
3. Gli indicatori sono pubblicati sul sito istituzionale del
Ministero, sul sito istituzionale dell'ANVUR e sul sito web di ogni
singola universita'.
4. Gli indicatori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3 sono oggetto
di revisione periodica con cadenza triennale, relativamente agli
indicatori definiti per i corsi di studio, e quinquennale, per gli
indicatori relativi alle sedi, al fine di renderli costantemente
coerenti con le linee guida definite a livello europeo e in linea con
gli obiettivi qualitativi e le linee programmatiche di cui al comma
2, nonche' al fine di tenere conto degli esiti dell'attivita' di
monitoraggio di cui all'articolo 9. Gli indicatori definiti a seguito
di revisione sono adottati e resi pubblici con la medesima procedura
di cui al presente articolo.
Note all'art. 6:
Per il testo dell'articolo 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 si veda
nelle note all'articolo 2.
L'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7 (Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per
i beni e le attivita' culturali, per il completamento di
grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici
dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a
imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre
misure urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo 2005, n. 43 recita:
«Art. 1-ter. Programmazione e valutazione delle
universita'.
1. A decorrere dall'anno 2006 le universita', anche al
fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualita' dei
servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano
programmi triennali coerenti con le linee generali di
indirizzo definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti
la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, il
Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale
degli studenti universitari, tenuto altresi' conto delle
risorse acquisibili autonomamente. I predetti programmi
delle universita' individuano in particolare:
a) i corsi di studio da istituire e attivare nel
rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di
risorse strutturali ed umane, nonche' quelli da sopprimere;
b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica;
c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei
servizi e degli interventi a favore degli studenti;
d) i programmi di internazionalizzazione;
e) il fabbisogno di personale docente e non docente a
tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il
ricorso alla mobilita'.
2. I programmi delle universita' di cui al comma 1,
fatta salva l'autonoma determinazione degli atenei per
quanto riguarda il fabbisogno di personale in ordine ai
settori scientifico-disciplinari, sono valutati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e periodicamente monitorati sulla base di parametri e
criteri individuati dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, avvalendosi del Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane. Sui risultati della valutazione il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca riferisce
al termine di ciascun triennio, con apposita relazione, al
Parlamento. Dei programmi delle universita' si tiene conto
nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario
delle universita'.
3. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25, ad eccezione dell'articolo 2, commi 5, lettere a),
b), c) e d), 6 e 7, nonche' dell'articolo 3 e dell'articolo
4.».