Art. 6 
 
 
          Definizione degli indicatori per l'accreditamento 
 
  1. L'ANVUR, entro centoventi giorni dalla data  di  emanazione  del
presente  decreto,  definisce  gli  indicatori  per  l'accreditamento
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari  e
li comunica al Ministero. Gli indicatori sono  adottati  con  decreto
del Ministro entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 
  2. Gli indicatori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, elaborati  in
coerenza   con   gli   standard   e   le   linee   guida    stabilite
dall'Associazione europea  per  l'assicurazione  della  qualita'  del
sistema universitario (Standards and Guidelines for Quality Assurance
in the European Association for Quality Assurance in Higher Education
- EHEA), tengono conto degli obiettivi qualitativi definiti ai  sensi
dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
1° febbraio 2010, n. 76, e delle linee generali  di  indirizzo  della
programmazione triennale delle universita', definite con decreto  del
Ministro ai sensi dell'articolo 1-ter del  decreto-legge  31  gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n.    43,    nonche'    dell'accertamento    della     sostenibilita'
economico-finanziaria. 
  3. Gli  indicatori  sono  pubblicati  sul  sito  istituzionale  del
Ministero, sul sito istituzionale dell'ANVUR e sul sito web  di  ogni
singola universita'. 
  4. Gli indicatori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3  sono  oggetto
di revisione periodica  con  cadenza  triennale,  relativamente  agli
indicatori definiti per i corsi di studio, e  quinquennale,  per  gli
indicatori relativi alle sedi,  al  fine  di  renderli  costantemente
coerenti con le linee guida definite a livello europeo e in linea con
gli obiettivi qualitativi e le linee programmatiche di cui  al  comma
2, nonche' al fine di tenere  conto  degli  esiti  dell'attivita'  di
monitoraggio di cui all'articolo 9. Gli indicatori definiti a seguito
di revisione sono adottati e resi pubblici con la medesima  procedura
di cui al presente articolo. 
 
          Note all'art. 6: 
              Per il testo dell'articolo 2, comma 2, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 si veda
          nelle note all'articolo 2. 
              L'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005,  n.
          7 (Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per
          i beni e le attivita' culturali, per  il  completamento  di
          grandi opere strategiche, per  la  mobilita'  dei  pubblici
          dipendenti, e per semplificare gli adempimenti  relativi  a
          imposte di bollo e  tasse  di  concessione,  nonche'  altre
          misure urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge
          31 marzo 2005, n. 43 recita: 
              «Art.  1-ter.  Programmazione   e   valutazione   delle
          universita'. 
              1. A decorrere dall'anno 2006 le universita', anche  al
          fine di perseguire obiettivi di efficacia  e  qualita'  dei
          servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno,  adottano
          programmi triennali  coerenti  con  le  linee  generali  di
          indirizzo    definite    con    decreto    del     Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  sentiti
          la Conferenza dei rettori delle  universita'  italiane,  il
          Consiglio universitario nazionale e il Consiglio  nazionale
          degli studenti universitari, tenuto  altresi'  conto  delle
          risorse acquisibili  autonomamente.  I  predetti  programmi
          delle universita' individuano in particolare: 
              a) i corsi  di  studio  da  istituire  e  attivare  nel
          rispetto dei requisiti  minimi  essenziali  in  termini  di
          risorse strutturali ed umane, nonche' quelli da sopprimere; 
              b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica; 
              c) le azioni per il sostegno ed  il  potenziamento  dei
          servizi e degli interventi a favore degli studenti; 
              d) i programmi di internazionalizzazione; 
              e) il fabbisogno di personale docente e non  docente  a
          tempo sia determinato che indeterminato,  ivi  compreso  il
          ricorso alla mobilita'. 
              2. I programmi delle universita' di  cui  al  comma  1,
          fatta salva  l'autonoma  determinazione  degli  atenei  per
          quanto riguarda il fabbisogno di  personale  in  ordine  ai
          settori   scientifico-disciplinari,   sono   valutati   dal
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e periodicamente  monitorati  sulla  base  di  parametri  e
          criteri   individuati   dal    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, avvalendosi del  Comitato
          nazionale per la  valutazione  del  sistema  universitario,
          sentita  la  Conferenza  dei  rettori   delle   universita'
          italiane.  Sui  risultati  della  valutazione  il  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca riferisce
          al termine di ciascun triennio, con apposita relazione,  al
          Parlamento. Dei programmi delle universita' si tiene  conto
          nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario
          delle universita'. 
              3. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
          n. 25, ad eccezione dell'articolo 2, commi 5,  lettere  a),
          b), c) e d), 6 e 7, nonche' dell'articolo 3 e dell'articolo
          4.».