Art. 7
Accreditamento delle sedi
1. Le sedi delle universita' sono sottoposte ad accreditamento,
iniziale e periodico, che si svolge in conformita' ai criteri e agli
adempimenti stabiliti dall'ANVUR.
2. Per le sedi esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, la procedura di accreditamento e' svolta secondo un
programma stabilito dall'ANVUR entro 120 giorni dalla medesima data
di entrata in vigore del presente decreto. Tale programma ha una
durata massima di cinque anni.
3. La procedura di accreditamento di nuove sedi ha inizio con la
presentazione al Ministero della richiesta di istituzione delle
stesse e, nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Ministro
adottato ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43, di contestuale accreditamento dei corsi che si intendono
istituire nella nuova sede.
4. La richiesta, corredata della pertinente documentazione, e'
trasmessa, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, dal
Ministero all'ANVUR che si esprime con motivato parere in ordine alla
sussistenza dei presupposti per l'accreditamento della sede e dei
corsi di studio nel termine di 120 giorni, decorrenti dal ricevimento
della documentazione. A tal fine l'ANVUR puo' avvalersi
dell'attivita' di esperti della valutazione, ai sensi e nei limiti di
cui all'articolo 12, comma 4, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica del 1° febbraio 2010, n. 76, e programmare
accertamenti, anche mediante visite in loco delle sedi di cui si
richiede l'istituzione, i cui oneri sono a carico del bilancio
dell'Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
5. Il Ministero, qualora ravvisi elementi che possano indurre a una
valutazione diversa da quella dell'ANVUR, puo' chiedere, con istanza
motivata e analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76,
il riesame della valutazione. L'ANVUR, entro trenta giorni dal
ricevimento della richiesta ministeriale di approfondimento, formula
un parere definitivo, con specifico riferimento agli elementi
evidenziati nell'istanza di riesame.
6. Il Ministro, con proprio decreto, su conforme parere dell'ANVUR,
concede o nega l'accreditamento. Il decreto indica, ai sensi
dell'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
27 gennaio 1998, n. 25, le modalita' attuative e i tempi per l'avvio
da parte della nuova sede universitaria del procedimento di
istituzione dei nuovi corsi di studio che hanno ottenuto
l'accreditamento iniziale.
7. Il mancato conseguimento dell'accreditamento iniziale preclude
ogni ulteriore fase riguardante l'istituzione della nuova sede.
L'eventuale esito negativo dell'accreditamento di uno o piu' corsi di
studio inseriti nella proposta di istituzione della stessa preclude
ogni ulteriore fase della procedura di istituzione del nuovo corso o
dei nuovi corsi ma non preclude l'accreditamento iniziale della sede.
8. Le sedi gia' esistenti che non ottengano l'accreditamento
iniziale ai sensi del comma 2 sono soppresse. L'ANVUR puo' proporre
la federazione o fusione delle predette sedi, secondo quanto previsto
dall'articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Note all'art. 7:
Per il testo dell'articolo 1-ter del citato
decreto-legge n. 7 del 2005, si veda nelle note
all'articolo 6.
Si riporta il testo degli articoli 12, comma 4, lettera
d), e 4, comma 2, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 76 del 2010:
«d) la stipula, con il relativo trattamento economico,
ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei
contratti con esperti della valutazione, che sono
conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal
Direttore, ad esperti italiani e stranieri nei settori di
competenza dell'Agenzia, in numero non superiore
complessivamente a cinquanta unita';»
«2. L'Agenzia rende pubblici i risultati delle proprie
analisi e valutazioni. Le istituzioni interessate possono
chiedere motivatamente, per una sola volta e sulla base di
procedure disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo
12, comma 4, lettera a), il riesame dei rapporti di
valutazione approvati dall'Agenzia.».
Per il testo dell'articolo 2, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, si veda
nelle note alle premesse.
Il testo dell'articolo 3 della citata legge n. 240 del
2010 recita:
«Art. 3. Federazione e fusione di atenei e
razionalizzazione dell'offerta formativa
1. Al fine di migliorare la qualita', l'efficienza e
l'efficacia dell'attivita' didattica, di ricerca e
gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle sedi
universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle
strutture e delle risorse, nell'ambito dei principi
ispiratori della presente riforma di cui all'articolo 1,
due o piu' universita' possono federarsi, anche
limitatamente ad alcuni settori di attivita' o strutture,
ovvero fondersi.
2. La federazione puo' avere luogo, altresi', tra
universita' ed enti o istituzioni operanti nei settori
della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli
istituti tecnici superiori di cui al capo II del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile
2008, nonche' all'articolo 2, comma 4, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 87, e all'articolo 2, comma 4, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 88, sulla base di progetti coerenti ed omogenei
con le caratteristiche e le specificita' dei partecipanti.
3. La federazione ovvero la fusione ha luogo sulla base
di un progetto contenente, in forma analitica, le
motivazioni, gli obiettivi, le compatibilita' finanziarie e
logistiche, le proposte di riallocazione dell'organico e
delle strutture in coerenza con gli obiettivi di cui al
comma 1. Nel caso di federazione, il progetto deve
prevedere le modalita' di governance della federazione,
l'iter di approvazione di tali modalita', nonche' le regole
per l'accesso alle strutture di governance, da riservare
comunque a componenti delle strutture di governance delle
istituzioni che si federano. I fondi risultanti dai
risparmi prodotti dalla realizzazione della federazione o
fusione degli atenei possono restare nella disponibilita'
degli atenei che li hanno prodotti, purche' indicati nel
progetto e approvati, ai sensi del comma 4, dal Ministero.
4. Il progetto di cui al comma 3, deliberato dai
competenti organi di ciascuna delle istituzioni
interessate, e' sottoposto per l'approvazione all'esame del
Ministero, che si esprime entro tre mesi, previa
valutazione dell'ANVUR e dei rispettivi comitati regionali
di coordinamento di cui all'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25.
5. In attuazione dei procedimenti di federazione o di
fusione di cui al presente articolo, il progetto di cui al
comma 3 dispone, altresi', in merito a eventuali procedure
di mobilita' dei professori e dei ricercatori, nonche' del
personale tecnico-amministrativo. In particolare, per i
professori e i ricercatori, l'eventuale trasferimento
avviene previo espletamento di apposite procedure di
mobilita' ad istanza degli interessati. In caso di esito
negativo delle predette procedure, il Ministro puo'
provvedere, con proprio decreto, al trasferimento del
personale interessato disponendo, altresi', in ordine alla
concessione agli interessati di incentivi finanziari a
carico del fondo di finanziamento ordinario, sentito il
Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche
a seguito dei processi di revisione e razionalizzazione
dell'offerta formativa e della conseguente disattivazione
dei corsi di studio universitari, delle facolta' e delle
sedi universitarie decentrate, ai sensi dell'articolo 1-ter
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.».