Art. 7 
 
 
                      Accreditamento delle sedi 
 
  1. Le sedi delle universita'  sono  sottoposte  ad  accreditamento,
iniziale e periodico, che si svolge in conformita' ai criteri e  agli
adempimenti stabiliti dall'ANVUR. 
  2. Per le sedi  esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, la procedura di accreditamento e' svolta secondo un
programma stabilito dall'ANVUR entro 120 giorni dalla  medesima  data
di entrata in vigore del presente  decreto.  Tale  programma  ha  una
durata massima di cinque anni. 
  3. La procedura di accreditamento di nuove sedi ha  inizio  con  la
presentazione al  Ministero  della  richiesta  di  istituzione  delle
stesse e, nel rispetto di quanto disposto dal  decreto  del  Ministro
adottato ai sensi dell'articolo 1-ter del  decreto-legge  31  gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43, di contestuale  accreditamento  dei  corsi  che  si  intendono
istituire nella nuova sede. 
  4. La richiesta,  corredata  della  pertinente  documentazione,  e'
trasmessa,  entro  30  giorni  dal  ricevimento  della  stessa,   dal
Ministero all'ANVUR che si esprime con motivato parere in ordine alla
sussistenza dei presupposti per l'accreditamento  della  sede  e  dei
corsi di studio nel termine di 120 giorni, decorrenti dal ricevimento
della   documentazione.   A   tal   fine   l'ANVUR   puo'   avvalersi
dell'attivita' di esperti della valutazione, ai sensi e nei limiti di
cui all'articolo 12, comma 4, lettera d), del decreto del  Presidente
della  Repubblica  del  1°  febbraio  2010,  n.  76,  e   programmare
accertamenti, anche mediante visite in loco  delle  sedi  di  cui  si
richiede l'istituzione, i  cui  oneri  sono  a  carico  del  bilancio
dell'Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  5. Il Ministero, qualora ravvisi elementi che possano indurre a una
valutazione diversa da quella dell'ANVUR, puo' chiedere, con  istanza
motivata e analogamente a quanto previsto dall'articolo 4,  comma  2,
del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n.  76,
il riesame  della  valutazione.  L'ANVUR,  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento della richiesta ministeriale di approfondimento,  formula
un  parere  definitivo,  con  specifico  riferimento  agli   elementi
evidenziati nell'istanza di riesame. 
  6. Il Ministro, con proprio decreto, su conforme parere dell'ANVUR,
concede  o  nega  l'accreditamento.  Il  decreto  indica,  ai   sensi
dell'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
27 gennaio 1998, n. 25, le modalita' attuative e i tempi per  l'avvio
da  parte  della  nuova  sede  universitaria  del   procedimento   di
istituzione  dei  nuovi  corsi   di   studio   che   hanno   ottenuto
l'accreditamento iniziale. 
  7. Il mancato conseguimento dell'accreditamento  iniziale  preclude
ogni ulteriore  fase  riguardante  l'istituzione  della  nuova  sede.
L'eventuale esito negativo dell'accreditamento di uno o piu' corsi di
studio inseriti nella proposta di istituzione della  stessa  preclude
ogni ulteriore fase della procedura di istituzione del nuovo corso  o
dei nuovi corsi ma non preclude l'accreditamento iniziale della sede. 
  8. Le  sedi  gia'  esistenti  che  non  ottengano  l'accreditamento
iniziale ai sensi del comma 2 sono soppresse. L'ANVUR  puo'  proporre
la federazione o fusione delle predette sedi, secondo quanto previsto
dall'articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 
          Note all'art. 7: 
              Per   il   testo   dell'articolo   1-ter   del   citato
          decreto-legge  n.  7  del  2005,   si   veda   nelle   note
          all'articolo 6. 
              Si riporta il testo degli articoli 12, comma 4, lettera
          d), e 4, comma 2, del citato decreto del  Presidente  della
          Repubblica n. 76 del 2010: 
              «d) la stipula, con il relativo trattamento  economico,
          ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n.  165,  e  successive  modificazioni,  dei
          contratti  con  esperti   della   valutazione,   che   sono
          conferiti, previa delibera  del  Consiglio  direttivo,  dal
          Direttore, ad esperti italiani e stranieri nei  settori  di
          competenza   dell'Agenzia,   in   numero   non    superiore
          complessivamente a cinquanta unita';» 
              «2. L'Agenzia rende pubblici i risultati delle  proprie
          analisi e valutazioni. Le istituzioni  interessate  possono
          chiedere motivatamente, per una sola volta e sulla base  di
          procedure disciplinate dai regolamenti di cui  all'articolo
          12, comma  4,  lettera  a),  il  riesame  dei  rapporti  di
          valutazione approvati dall'Agenzia.». 
              Per il testo dell'articolo 2, comma 5, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, si veda
          nelle note alle premesse. 
              Il testo dell'articolo 3 della citata legge n. 240  del
          2010 recita: 
              «Art.  3.   Federazione   e   fusione   di   atenei   e
          razionalizzazione dell'offerta formativa 
              1. Al fine di migliorare la  qualita',  l'efficienza  e
          l'efficacia  dell'attivita'   didattica,   di   ricerca   e
          gestionale, di razionalizzare la distribuzione  delle  sedi
          universitarie  e  di  ottimizzare   l'utilizzazione   delle
          strutture  e  delle  risorse,  nell'ambito   dei   principi
          ispiratori della presente riforma di  cui  all'articolo  1,
          due   o   piu'   universita'   possono   federarsi,   anche
          limitatamente ad alcuni settori di attivita'  o  strutture,
          ovvero fondersi. 
              2. La  federazione  puo'  avere  luogo,  altresi',  tra
          universita' ed enti  o  istituzioni  operanti  nei  settori
          della ricerca e  dell'alta  formazione,  ivi  compresi  gli
          istituti tecnici superiori di cui al capo  II  del  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio  2008,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  86  dell'11  aprile
          2008, nonche' all'articolo 2, comma 4, del  regolamento  di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
          2010, n. 87, e all'articolo 2, comma 4, del regolamento  di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
          2010, n. 88, sulla base di progetti  coerenti  ed  omogenei
          con le caratteristiche e le specificita' dei partecipanti. 
              3. La federazione ovvero la fusione ha luogo sulla base
          di  un  progetto  contenente,  in   forma   analitica,   le
          motivazioni, gli obiettivi, le compatibilita' finanziarie e
          logistiche, le proposte di  riallocazione  dell'organico  e
          delle strutture in coerenza con gli  obiettivi  di  cui  al
          comma  1.  Nel  caso  di  federazione,  il  progetto   deve
          prevedere le modalita'  di  governance  della  federazione,
          l'iter di approvazione di tali modalita', nonche' le regole
          per l'accesso alle strutture di  governance,  da  riservare
          comunque a componenti delle strutture di  governance  delle
          istituzioni  che  si  federano.  I  fondi  risultanti   dai
          risparmi prodotti dalla realizzazione della  federazione  o
          fusione degli atenei possono restare  nella  disponibilita'
          degli atenei che li hanno prodotti,  purche'  indicati  nel
          progetto e approvati, ai sensi del comma 4, dal Ministero. 
              4. Il progetto  di  cui  al  comma  3,  deliberato  dai
          competenti   organi   di   ciascuna    delle    istituzioni
          interessate, e' sottoposto per l'approvazione all'esame del
          Ministero,  che  si  esprime   entro   tre   mesi,   previa
          valutazione dell'ANVUR e dei rispettivi comitati  regionali
          di coordinamento di cui all'articolo 3 del  regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  27  gennaio
          1998, n. 25. 
              5. In attuazione dei procedimenti di federazione  o  di
          fusione di cui al presente articolo, il progetto di cui  al
          comma 3 dispone, altresi', in merito a eventuali  procedure
          di mobilita' dei professori e dei ricercatori, nonche'  del
          personale tecnico-amministrativo.  In  particolare,  per  i
          professori  e  i  ricercatori,  l'eventuale   trasferimento
          avviene  previo  espletamento  di  apposite  procedure   di
          mobilita' ad istanza degli interessati. In  caso  di  esito
          negativo  delle  predette  procedure,  il   Ministro   puo'
          provvedere,  con  proprio  decreto,  al  trasferimento  del
          personale interessato disponendo, altresi', in ordine  alla
          concessione agli  interessati  di  incentivi  finanziari  a
          carico del fondo di  finanziamento  ordinario,  sentito  il
          Ministero dell'economia e delle finanze. 
              6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche
          a seguito dei processi  di  revisione  e  razionalizzazione
          dell'offerta formativa e della  conseguente  disattivazione
          dei corsi di studio universitari, delle  facolta'  e  delle
          sedi universitarie decentrate, ai sensi dell'articolo 1-ter
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.».