Art. 7 Accreditamento delle sedi 1. Le sedi delle universita' sono sottoposte ad accreditamento, iniziale e periodico, che si svolge in conformita' ai criteri e agli adempimenti stabiliti dall'ANVUR. 2. Per le sedi esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura di accreditamento e' svolta secondo un programma stabilito dall'ANVUR entro 120 giorni dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto. Tale programma ha una durata massima di cinque anni. 3. La procedura di accreditamento di nuove sedi ha inizio con la presentazione al Ministero della richiesta di istituzione delle stesse e, nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, di contestuale accreditamento dei corsi che si intendono istituire nella nuova sede. 4. La richiesta, corredata della pertinente documentazione, e' trasmessa, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, dal Ministero all'ANVUR che si esprime con motivato parere in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accreditamento della sede e dei corsi di studio nel termine di 120 giorni, decorrenti dal ricevimento della documentazione. A tal fine l'ANVUR puo' avvalersi dell'attivita' di esperti della valutazione, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica del 1° febbraio 2010, n. 76, e programmare accertamenti, anche mediante visite in loco delle sedi di cui si richiede l'istituzione, i cui oneri sono a carico del bilancio dell'Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. Il Ministero, qualora ravvisi elementi che possano indurre a una valutazione diversa da quella dell'ANVUR, puo' chiedere, con istanza motivata e analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, il riesame della valutazione. L'ANVUR, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta ministeriale di approfondimento, formula un parere definitivo, con specifico riferimento agli elementi evidenziati nell'istanza di riesame. 6. Il Ministro, con proprio decreto, su conforme parere dell'ANVUR, concede o nega l'accreditamento. Il decreto indica, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, le modalita' attuative e i tempi per l'avvio da parte della nuova sede universitaria del procedimento di istituzione dei nuovi corsi di studio che hanno ottenuto l'accreditamento iniziale. 7. Il mancato conseguimento dell'accreditamento iniziale preclude ogni ulteriore fase riguardante l'istituzione della nuova sede. L'eventuale esito negativo dell'accreditamento di uno o piu' corsi di studio inseriti nella proposta di istituzione della stessa preclude ogni ulteriore fase della procedura di istituzione del nuovo corso o dei nuovi corsi ma non preclude l'accreditamento iniziale della sede. 8. Le sedi gia' esistenti che non ottengano l'accreditamento iniziale ai sensi del comma 2 sono soppresse. L'ANVUR puo' proporre la federazione o fusione delle predette sedi, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Note all'art. 7: Per il testo dell'articolo 1-ter del citato decreto-legge n. 7 del 2005, si veda nelle note all'articolo 6. Si riporta il testo degli articoli 12, comma 4, lettera d), e 4, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010: «d) la stipula, con il relativo trattamento economico, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei contratti con esperti della valutazione, che sono conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal Direttore, ad esperti italiani e stranieri nei settori di competenza dell'Agenzia, in numero non superiore complessivamente a cinquanta unita';» «2. L'Agenzia rende pubblici i risultati delle proprie analisi e valutazioni. Le istituzioni interessate possono chiedere motivatamente, per una sola volta e sulla base di procedure disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera a), il riesame dei rapporti di valutazione approvati dall'Agenzia.». Per il testo dell'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, si veda nelle note alle premesse. Il testo dell'articolo 3 della citata legge n. 240 del 2010 recita: «Art. 3. Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa 1. Al fine di migliorare la qualita', l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, nell'ambito dei principi ispiratori della presente riforma di cui all'articolo 1, due o piu' universita' possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attivita' o strutture, ovvero fondersi. 2. La federazione puo' avere luogo, altresi', tra universita' ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, nonche' all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, sulla base di progetti coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificita' dei partecipanti. 3. La federazione ovvero la fusione ha luogo sulla base di un progetto contenente, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilita' finanziarie e logistiche, le proposte di riallocazione dell'organico e delle strutture in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1. Nel caso di federazione, il progetto deve prevedere le modalita' di governance della federazione, l'iter di approvazione di tali modalita', nonche' le regole per l'accesso alle strutture di governance, da riservare comunque a componenti delle strutture di governance delle istituzioni che si federano. I fondi risultanti dai risparmi prodotti dalla realizzazione della federazione o fusione degli atenei possono restare nella disponibilita' degli atenei che li hanno prodotti, purche' indicati nel progetto e approvati, ai sensi del comma 4, dal Ministero. 4. Il progetto di cui al comma 3, deliberato dai competenti organi di ciascuna delle istituzioni interessate, e' sottoposto per l'approvazione all'esame del Ministero, che si esprime entro tre mesi, previa valutazione dell'ANVUR e dei rispettivi comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. 5. In attuazione dei procedimenti di federazione o di fusione di cui al presente articolo, il progetto di cui al comma 3 dispone, altresi', in merito a eventuali procedure di mobilita' dei professori e dei ricercatori, nonche' del personale tecnico-amministrativo. In particolare, per i professori e i ricercatori, l'eventuale trasferimento avviene previo espletamento di apposite procedure di mobilita' ad istanza degli interessati. In caso di esito negativo delle predette procedure, il Ministro puo' provvedere, con proprio decreto, al trasferimento del personale interessato disponendo, altresi', in ordine alla concessione agli interessati di incentivi finanziari a carico del fondo di finanziamento ordinario, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a seguito dei processi di revisione e razionalizzazione dell'offerta formativa e della conseguente disattivazione dei corsi di studio universitari, delle facolta' e delle sedi universitarie decentrate, ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.».