Art. 8 
 
 
                 Accreditamento dei corsi di studio 
 
  1. I corsi di studio sono sottoposti ad accreditamento, iniziale  e
periodico. 
  2. Per i corsi di studio gia' attivati  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, la procedura di accreditamento ha inizio
secondo un programma, stabilito dall'ANVUR  entro  120  giorni  dalla
medesima data di entrata in vigore del presente  decreto,  nel  quale
vengono definiti gli adempimenti degli atenei. Tale programma ha  una
durata massima di cinque anni. 
  3. La procedura di accreditamento  di  nuovi  corsi  di  studio  da
istituire presso sedi universitarie gia' esistenti ha inizio, con  le
modalita' di seguito indicate, in concomitanza e in coerenza  con  la
procedura di istituzione dei corsi prevista dal decreto del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
270, nonche' dalla normativa interna di ateneo. 
  4. Ai fini dell'accreditamento, il nucleo  di  valutazione  interna
dell'universita' verifica se l'istituendo corso e' in linea  con  gli
indicatori di accreditamento iniziale definiti dall'ANVUR e, solo  in
caso di  esito  positivo  di  tale  verifica,  redige  una  relazione
tecnico-illustrativa, che l'universita'  e'  tenuta  a  inserire,  in
formato  elettronico,  nel  sistema  informativo  e  statistico   del
Ministero. 
  5.  Entro  trenta  giorni   dalla   data   di   ricevimento   della
documentazione di cui al comma 4, il Ministero la trasmette all'ANVUR
che si esprime con parere motivato in  ordine  alla  sussistenza  dei
presupposti per l'accreditamento dei corsi di studio nel  termine  di
120 giorni decorrente dal ricevimento della  documentazione.  A  tale
fine  l'ANVUR  puo'  avvalersi  dell'attivita'   di   esperti   della
valutazione, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 12,  comma  4,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica  1°  febbraio
2010, n. 76, e programmare accertamenti,  anche  mediante  visite  in
loco relative ai corsi di cui si richiede l'istituzione, i cui  oneri
sono a carico del bilancio dell'Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. 
  6. Il Ministero,  qualora  ravvisi  elementi  per  una  valutazione
diversa da quella dell'ANVUR puo' chiedere, con  istanza  motivata  e
analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del  decreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76,  il  riesame
della valutazione. L'ANVUR entro trenta giorni dal ricevimento  della
richiesta ministeriale di riesame, formula un parere definitivo,  con
specifico  riferimento  agli  elementi  evidenziati  nell'istanza  di
riesame. 
  7.  Il  Ministro,  con  proprio  decreto,   concede   ovvero   nega
l'accreditamento,  su  conforme  parere  dell'ANVUR.  Il  decreto  e'
trasmesso all'universita' richiedente  e  al  nucleo  di  valutazione
della  stessa  in  tempo  utile  per  l'avvio  dell'anno   accademico
successivo a quello in corso e, comunque, non oltre la  data  del  15
giugno che precede l'avvio dell'anno accademico. 
  8. In mancanza di istituzione o attivazione del  corso  accreditato
entro i tempi indicati nel decreto di cui al comma 7,  l'universita',
qualora voglia procedere in un momento successivo  all'attivazione  o
all'istituzione del corso,  deve  avanzare  una  nuova  richiesta  di
accreditamento  al  Ministero,  con  conseguente  attivazione   della
procedura prevista dal presente articolo. 
  9. Il mancato conseguimento dell'accreditamento  iniziale  preclude
ogni ulteriore fase della procedura di istituzione del nuovo corso  o
dei nuovi corsi. 
  10. I  corsi  gia'  attivati  che  non  ottengano  l'accreditamento
iniziale ai sensi del comma 2 sono soppressi. L'ANVUR  puo'  proporre
l'accorpamento dei predetti corsi o altre misure di razionalizzazione
dell'offerta formativa, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 
          Note all'art. 8: 
              Per   i   riferimenti   al   decreto    del    Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  n.  270
          del 2004, si veda nelle note all'articolo 1. 
              Per il testo dell'articolo 12, comma 4, lettera d), del
          citato  decreto  n.  76  del  2010,  si  veda  nelle   note
          all'articolo 7. 
              Per il testo del comma 2 dell'articolo 4  della  citata
          legge n. 76 del 2010 si veda nelle note all'articolo 7. 
              Per il testo dell'articolo 3 della citata legge n.  240
          del 2010, si veda nelle note all'articolo 7.