Art. 8
Accreditamento dei corsi di studio
1. I corsi di studio sono sottoposti ad accreditamento, iniziale e
periodico.
2. Per i corsi di studio gia' attivati alla data di entrata in
vigore del presente decreto, la procedura di accreditamento ha inizio
secondo un programma, stabilito dall'ANVUR entro 120 giorni dalla
medesima data di entrata in vigore del presente decreto, nel quale
vengono definiti gli adempimenti degli atenei. Tale programma ha una
durata massima di cinque anni.
3. La procedura di accreditamento di nuovi corsi di studio da
istituire presso sedi universitarie gia' esistenti ha inizio, con le
modalita' di seguito indicate, in concomitanza e in coerenza con la
procedura di istituzione dei corsi prevista dal decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
270, nonche' dalla normativa interna di ateneo.
4. Ai fini dell'accreditamento, il nucleo di valutazione interna
dell'universita' verifica se l'istituendo corso e' in linea con gli
indicatori di accreditamento iniziale definiti dall'ANVUR e, solo in
caso di esito positivo di tale verifica, redige una relazione
tecnico-illustrativa, che l'universita' e' tenuta a inserire, in
formato elettronico, nel sistema informativo e statistico del
Ministero.
5. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della
documentazione di cui al comma 4, il Ministero la trasmette all'ANVUR
che si esprime con parere motivato in ordine alla sussistenza dei
presupposti per l'accreditamento dei corsi di studio nel termine di
120 giorni decorrente dal ricevimento della documentazione. A tale
fine l'ANVUR puo' avvalersi dell'attivita' di esperti della
valutazione, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 12, comma 4,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio
2010, n. 76, e programmare accertamenti, anche mediante visite in
loco relative ai corsi di cui si richiede l'istituzione, i cui oneri
sono a carico del bilancio dell'Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
6. Il Ministero, qualora ravvisi elementi per una valutazione
diversa da quella dell'ANVUR puo' chiedere, con istanza motivata e
analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, il riesame
della valutazione. L'ANVUR entro trenta giorni dal ricevimento della
richiesta ministeriale di riesame, formula un parere definitivo, con
specifico riferimento agli elementi evidenziati nell'istanza di
riesame.
7. Il Ministro, con proprio decreto, concede ovvero nega
l'accreditamento, su conforme parere dell'ANVUR. Il decreto e'
trasmesso all'universita' richiedente e al nucleo di valutazione
della stessa in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico
successivo a quello in corso e, comunque, non oltre la data del 15
giugno che precede l'avvio dell'anno accademico.
8. In mancanza di istituzione o attivazione del corso accreditato
entro i tempi indicati nel decreto di cui al comma 7, l'universita',
qualora voglia procedere in un momento successivo all'attivazione o
all'istituzione del corso, deve avanzare una nuova richiesta di
accreditamento al Ministero, con conseguente attivazione della
procedura prevista dal presente articolo.
9. Il mancato conseguimento dell'accreditamento iniziale preclude
ogni ulteriore fase della procedura di istituzione del nuovo corso o
dei nuovi corsi.
10. I corsi gia' attivati che non ottengano l'accreditamento
iniziale ai sensi del comma 2 sono soppressi. L'ANVUR puo' proporre
l'accorpamento dei predetti corsi o altre misure di razionalizzazione
dell'offerta formativa, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Note all'art. 8:
Per i riferimenti al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 270
del 2004, si veda nelle note all'articolo 1.
Per il testo dell'articolo 12, comma 4, lettera d), del
citato decreto n. 76 del 2010, si veda nelle note
all'articolo 7.
Per il testo del comma 2 dell'articolo 4 della citata
legge n. 76 del 2010 si veda nelle note all'articolo 7.
Per il testo dell'articolo 3 della citata legge n. 240
del 2010, si veda nelle note all'articolo 7.