Art. 9
Monitoraggio degli indicatori e accreditamento periodico
1. L'attivita' di monitoraggio sull'applicazione degli indicatori
di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, diretta a verificare il rispetto
nel tempo degli indicatori stabiliti per l'accreditamento delle sedi
e dei corsi universitari, e' svolta dall'ANVUR secondo criteri e
metodologie da questa stabilite, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio
2010, n. 76.
2. Nell'attivita' definita al comma 1, l'ANVUR si avvale del
contributo dei nuclei di valutazione interna delle universita' che, a
tale scopo, redigono rispettivamente ogni quinquennio accademico una
relazione sui risultati dell'applicazione degli indicatori alla sede
e ogni triennio accademico una relazione sui risultati
dell'applicazione degli indicatori a ciascun corso di studio.
L'ANVUR, con proprio provvedimento, definisce i contenuti e le
modalita' di presentazione delle relazioni.
3. Le relazioni sono inserite nel sistema informativo e statistico
del Ministero e sono contestualmente trasmesse, in formato cartaceo,
allo stesso Ministero e all'ANVUR.
4. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle relazioni di cui al
comma 2, l'ANVUR, tenuto conto dell'esito delle verifiche di cui
all'articolo 5, comma 3, propone al Ministero, per ogni singolo
ateneo, il mantenimento dell'accreditamento della sede o dei corsi
ovvero, in assenza dei presupposti, la revoca dell'accreditamento con
conseguente soppressione della sede o dei corsi di studio, oggetto di
valutazione negativa. L'ANVUR puo' proporre l'accorpamento dei corsi,
ovvero l'attivazione delle procedure di federazione e fusione di
atenei e di razionalizzazione dell'offerta formativa, secondo quanto
previsto dall'articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A tal
fine l'ANVUR puo' avvalersi dell'attivita' di esperti della
valutazione, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 12, comma 4,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio
2010, n. 76, e programmare accertamenti, anche mediante visite in
loco relative alle sedi e ai corsi sottoposti ad accreditamento
periodico, i cui oneri sono a carico del bilancio dell'Agenzia, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Il Ministero puo' chiedere all'ANVUR, con motivata richiesta, da
presentarsi entro 20 giorni dalla ricezione degli esiti del
monitoraggio periodico, il riesame delle valutazioni di cui al comma
4. Entro i successivi 20 giorni dal ricevimento della richiesta
ministeriale, l'ANVUR formula il proprio parere definitivo.
6. Il Ministro, con proprio decreto su conforme parere dell'ANVUR,
riconferma l'accreditamento della sede e del corso, o dei corsi,
ovvero ne dispone la revoca. Il decreto e' trasmesso all'universita'
e al nucleo di valutazione interno alla stessa in tempo utile per
l'avvio dell'anno accademico successivo a quello in corso e della
programmazione di ateneo e comunque, non oltre la data del 15 giugno
antecedente all'avvio dell'anno accademico.
7. Ferme restando le scadenze triennali e quinquennali di cui al
presente articolo, i nuclei di valutazione interna sono comunque
tenuti a comunicare tempestivamente l'eventuale intervenuta mancata
rispondenza delle sedi o dei corsi agli indicatori. La suddetta
comunicazione, sotto forma di relazione tecnica circostanziata e
corredata di ogni elemento utile di valutazione, e' inviata
dall'ateneo al Ministero e all'ANVUR, per l'avvio dell'iter
procedurale di cui ai commi 4, 5 e 6.
8. I risultati dell'attivita' di monitoraggio degli indicatori
finalizzata all'accreditamento periodico confluiscono nel rapporto
sullo stato del sistema universitario e della ricerca di cui
all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
1° febbraio 2010, n. 76, che viene pubblicato sul sito istituzionale
dell'ANVUR e sul sito istituzionale del Ministero.
Note all'art. 9:
L'articolo 3, comma 1, lett. b), del citato decreto n.
76 del 2010 riporta:
«b) definisce criteri e metodologie per la valutazione,
in base a parametri oggettivi e certificabili, delle
strutture delle universita' e degli enti di ricerca, e dei
corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di
ricerca, i master universitari e le scuole di
specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico
degli stessi da parte del Ministro, prevedendo comunque il
contributo delle procedure di auto-valutazione. Per le
questioni didattiche e' promosso il coinvolgimento attivo
degli studenti e dei loro organismi di rappresentanza e
delle commissioni paritetiche; senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica;».
Per il testo dell'articolo 3 della citata legge n. 240
del 2010 si veda nelle note all'articolo 7.
Per il testo dell'articolo 12, comma 4, lettera d), del
citato decreto n. 76 del 2010, si veda nelle note
all'articolo 7.
Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3, del
citato decreto n. 76 del 2010:
"3. L'Agenzia redige ogni due anni un Rapporto sullo
stato del sistema universitario e della ricerca, che viene
presentato al Ministro, che lo trasmette al Presidente del
Consiglio dei Ministri, al Comitato interministeriale per
la programmazione economica ed al Parlamento.".