Art. 9 
 
 
      Monitoraggio degli indicatori e accreditamento periodico 
 
  1. L'attivita' di monitoraggio sull'applicazione  degli  indicatori
di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, diretta a verificare il  rispetto
nel tempo degli indicatori stabiliti per l'accreditamento delle  sedi
e dei corsi universitari, e'  svolta  dall'ANVUR  secondo  criteri  e
metodologie da questa stabilite, ai sensi dell'articolo 3,  comma  1,
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica  1°  febbraio
2010, n. 76. 
  2. Nell'attivita' definita  al  comma  1,  l'ANVUR  si  avvale  del
contributo dei nuclei di valutazione interna delle universita' che, a
tale scopo, redigono rispettivamente ogni quinquennio accademico  una
relazione sui risultati dell'applicazione degli indicatori alla  sede
e   ogni   triennio   accademico   una   relazione   sui    risultati
dell'applicazione  degli  indicatori  a  ciascun  corso  di   studio.
L'ANVUR, con  proprio  provvedimento,  definisce  i  contenuti  e  le
modalita' di presentazione delle relazioni. 
  3. Le relazioni sono inserite nel sistema informativo e  statistico
del Ministero e sono contestualmente trasmesse, in formato  cartaceo,
allo stesso Ministero e all'ANVUR. 
  4. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle relazioni di cui  al
comma 2, l'ANVUR, tenuto conto  dell'esito  delle  verifiche  di  cui
all'articolo 5, comma 3,  propone  al  Ministero,  per  ogni  singolo
ateneo, il mantenimento dell'accreditamento della sede  o  dei  corsi
ovvero, in assenza dei presupposti, la revoca dell'accreditamento con
conseguente soppressione della sede o dei corsi di studio, oggetto di
valutazione negativa. L'ANVUR puo' proporre l'accorpamento dei corsi,
ovvero l'attivazione delle procedure  di  federazione  e  fusione  di
atenei e di razionalizzazione dell'offerta formativa, secondo  quanto
previsto dall'articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A  tal
fine  l'ANVUR  puo'  avvalersi  dell'attivita'   di   esperti   della
valutazione, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 12,  comma  4,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica  1°  febbraio
2010, n. 76, e programmare accertamenti,  anche  mediante  visite  in
loco relative alle sedi  e  ai  corsi  sottoposti  ad  accreditamento
periodico, i cui oneri sono a carico del bilancio dell'Agenzia, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  5. Il Ministero puo' chiedere all'ANVUR, con motivata richiesta, da
presentarsi  entro  20  giorni  dalla  ricezione  degli   esiti   del
monitoraggio periodico, il riesame delle valutazioni di cui al  comma
4. Entro i successivi  20  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta
ministeriale, l'ANVUR formula il proprio parere definitivo. 
  6. Il Ministro, con proprio decreto su conforme parere  dell'ANVUR,
riconferma l'accreditamento della sede e  del  corso,  o  dei  corsi,
ovvero ne dispone la revoca. Il decreto e' trasmesso  all'universita'
e al nucleo di valutazione interno alla stessa  in  tempo  utile  per
l'avvio dell'anno accademico successivo a quello  in  corso  e  della
programmazione di ateneo e comunque, non oltre la data del 15  giugno
antecedente all'avvio dell'anno accademico. 
  7. Ferme restando le scadenze triennali e quinquennali  di  cui  al
presente articolo, i nuclei  di  valutazione  interna  sono  comunque
tenuti a comunicare tempestivamente l'eventuale  intervenuta  mancata
rispondenza delle sedi o  dei  corsi  agli  indicatori.  La  suddetta
comunicazione, sotto forma  di  relazione  tecnica  circostanziata  e
corredata  di  ogni  elemento  utile  di  valutazione,   e'   inviata
dall'ateneo  al  Ministero  e  all'ANVUR,   per   l'avvio   dell'iter
procedurale di cui ai commi 4, 5 e 6. 
  8. I risultati  dell'attivita'  di  monitoraggio  degli  indicatori
finalizzata all'accreditamento periodico  confluiscono  nel  rapporto
sullo  stato  del  sistema  universitario  e  della  ricerca  di  cui
all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della  Repubblica
1° febbraio 2010, n. 76, che viene pubblicato sul sito  istituzionale
dell'ANVUR e sul sito istituzionale del Ministero. 
 
          Note all'art. 9: 
              L'articolo 3, comma 1, lett. b), del citato decreto  n.
          76 del 2010 riporta: 
              «b) definisce criteri e metodologie per la valutazione,
          in  base  a  parametri  oggettivi  e  certificabili,  delle
          strutture delle universita' e degli enti di ricerca, e  dei
          corsi di studio universitari, ivi compresi i  dottorati  di
          ricerca,   i   master   universitari   e   le   scuole   di
          specializzazione,  ai  fini  dell'accreditamento  periodico
          degli stessi da parte del Ministro, prevedendo comunque  il
          contributo delle  procedure  di  auto-valutazione.  Per  le
          questioni didattiche e' promosso il  coinvolgimento  attivo
          degli studenti e dei loro  organismi  di  rappresentanza  e
          delle commissioni paritetiche; senza nuovi o maggiori oneri
          a carico della finanza pubblica;». 
              Per il testo dell'articolo 3 della citata legge n.  240
          del 2010 si veda nelle note all'articolo 7. 
              Per il testo dell'articolo 12, comma 4, lettera d), del
          citato  decreto  n.  76  del  2010,  si  veda  nelle   note
          all'articolo 7. 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  4,  comma  3,  del
          citato decreto n. 76 del 2010: 
              "3. L'Agenzia redige ogni due anni  un  Rapporto  sullo
          stato del sistema universitario e della ricerca, che  viene
          presentato al Ministro, che lo trasmette al Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, al Comitato  interministeriale  per
          la programmazione economica ed al Parlamento.".