Art. 11 Attivita' a tempo parziale degli studenti 1. Le universita', le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano erogatori dei servizi per il diritto allo studio, sentiti gli organi di rappresentanza degli studenti previsti dallo Statuto, disciplinano con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad attivita' connesse ai servizi, resi anche dai collegi non statali legalmente riconosciuti, con esclusione di quelle inerenti alle attivita' di docenza, allo svolgimento degli esami, nonche' all'assunzione di responsabilita' amministrative. 2. L'assegnazione delle collaborazioni di cui al comma 1 avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio delle universita' e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e sulla base di graduatorie formulate secondo criteri di merito e condizione economica. 3. La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1 comporta un corrispettivo, esente da imposte, entro il limite di 3.500 euro annui. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non da' luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Il corrispettivo orario, che puo' variare in relazione al tipo di attivita' svolta, e' determinato dalle universita' e dalle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni. 4. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti criteri: a) selezione degli studenti valorizzando il merito negli studi; b) prestazioni lavorative dello studente in numero massimo di 200 ore per ciascun anno accademico; c) precedenza, a parita' di curriculum formativo, accordata agli studenti in condizioni economiche maggiormente disagiate.