Art. 11 
 
 
 
 
              Attivita' a tempo parziale degli studenti 
 
 
  1. Le universita', le istituzioni per l'alta formazione  artistica,
musicale e  coreutica,  gli  enti  delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano erogatori dei servizi per il  diritto
allo studio, sentiti gli  organi  di  rappresentanza  degli  studenti
previsti dallo Statuto, disciplinano con propri regolamenti le  forme
di collaborazione degli studenti ad attivita'  connesse  ai  servizi,
resi anche dai  collegi  non  statali  legalmente  riconosciuti,  con
esclusione  di  quelle  inerenti  alle  attivita'  di  docenza,  allo
svolgimento degli esami, nonche'  all'assunzione  di  responsabilita'
amministrative. 
  2. L'assegnazione delle collaborazioni di cui al  comma  1  avviene
nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio delle universita' e
delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e sulla
base di graduatorie formulate secondo criteri di merito e  condizione
economica. 
  3. La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni  di
cui al comma 1 comporta un corrispettivo, esente da imposte, entro il
limite di 3.500 euro annui. La collaborazione non configura in  alcun
modo un rapporto di lavoro subordinato e  non  da'  luogo  ad  alcuna
valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Il  corrispettivo  orario,
che puo' variare  in  relazione  al  tipo  di  attivita'  svolta,  e'
determinato  dalle  universita'  e  dalle  istituzioni   per   l'alta
formazione artistica,  musicale  e  coreutica,  che  provvedono  alla
copertura assicurativa contro gli infortuni. 
  4. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati  nel  rispetto  dei
seguenti criteri: 
    a) selezione degli studenti valorizzando il merito negli studi; 
    b) prestazioni lavorative dello studente in numero massimo di 200
ore per ciascun anno accademico; 
    c) precedenza, a parita' di curriculum formativo, accordata  agli
studenti in condizioni economiche maggiormente disagiate.