Art. 12
Raccordo tra le istituzioni e accordi per la sperimentazione di
modelli innovativi
1. Il Ministero, sentito il Ministero dell'economia e delle
finanze, promuove accordi di programma e protocolli di intesa, anche
con l'attribuzione di specifiche risorse nei limiti delle proprie
disponibilita' di bilancio, al fine di favorire il raccordo tra le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le
universita', le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale
e coreutica e le diverse istituzioni che concorrono al successo
formativo degli studenti e di potenziare la gamma di servizi e
interventi posti in essere dalle predette istituzioni nell'ambito
della propria autonomia statutaria.
2. Al fine di avviare la sperimentazione di nuovi modelli nella
gestione degli interventi per la qualita' e l'efficienza del sistema
universitario, il Ministro puo' stipulare protocolli ed intese
sperimentali con le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universitari,
il Consiglio nazionale di alta formazione artistica e musicale e la
Conferenza dei rettori delle universita' italiane, anche con
l'attribuzione di specifiche risorse nei limiti delle proprie
disponibilita' di bilancio. Nell'ambito di tali sperimentazioni e'
comunque garantita la erogazione dei livelli essenziali delle
prestazioni di cui all'articolo 7.
3. I risultati dei protocolli e degli accordi sono sottoposti a
verifica e valutazione da parte del Ministero. A tale fine, i
soggetti gestori predispongono annualmente una relazione sui
risultati della sperimentazione, sui benefici concretamente apportati
dalle strategie integrative adottate rispetto al regime ordinario
delle prestazioni di cui al presente decreto e sulle eventuali linee
correttive da attivare.
4. I risultati delle sperimentazioni attivate sono pubblicate sul
sito istituzionale del Ministero e consultabili da tutti i soggetti
attuatori del diritto allo studio.