Art. 5 Liberta' di scelta 1. In attuazione del principio di sussidiarieta', e' garantita ai destinatari di cui all'articolo 4 la piu' ampia liberta' di scelta nella fruizione degli strumenti e dei servizi per il diritto allo studio, secondo modalita' organizzative definite dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle universita' e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per gli interventi di rispettiva competenza. 2. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1 gli strumenti e i servizi possono essere erogati anche in forma di voucher.