Art. 5 

 

				 
                         Liberta' di scelta 

 
  1. In attuazione del principio di sussidiarieta', e'  garantita  ai
destinatari di cui all'articolo 4 la piu' ampia  liberta'  di  scelta
nella fruizione degli strumenti e dei servizi  per  il  diritto  allo
studio, secondo modalita' organizzative definite dalle regioni, dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, dalle universita'  e  dalle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale  e  coreutica  per
gli interventi di rispettiva competenza. 
  2. Per il raggiungimento dell'obiettivo  di  cui  al  comma  1  gli
strumenti e i servizi  possono  essere  erogati  anche  in  forma  di
voucher.