Art. 7 
 
 
 
 
     Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) 
 
 
  1. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP in  modo  uniforme  su
tutto  il  territorio  nazionale,  la   determinazione   dell'importo
standard  della  borsa  di  studio   tiene   in   considerazione   le
differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli
studi  universitari.  La  concessione  delle  borse  di   studio   e'
assicurata a tutti gli studenti aventi i requisiti  di  eleggibilita'
di cui all'articolo 8, nei limiti  delle  risorse  disponibili  nello
stato di previsione del Ministero a legislazione vigente. 
  2. L'importo standard della borsa di studio e' determinato, in modo
distinto per  condizione  abitativa  dello  studente,  in  base  alla
rilevazione dei costi di mantenimento agli studi, in termini di costi
delle prestazioni essenziali relative alle seguenti definizioni delle
voci di costo: 
    a) la voce materiale didattico comprende la spesa  per  libri  di
testo e strumenti didattici indispensabili  per  lo  studio.  Non  e'
compresa la spesa  per  l'acquisto  di  personal  computer  ed  altri
strumenti od attrezzature tecniche o informatiche; 
    b)  la  voce  trasporto  comprende  la   spesa   effettuata   per
spostamenti in area urbana ed extra-urbana, dalla sede abitativa alla
sede di studio, con riferimento alle tariffe  piu'  economiche  degli
abbonamenti del trasporto pubblico. Per gli studenti  fuori  sede  e'
computato anche il costo per il raggiungimento della sede di  origine
due volte l'anno con riferimento alle  tariffe  piu'  economiche  del
trasporto pubblico; 
    c) la voce ristorazione comprende, per gli studenti  fuori  sede,
la spesa relativa al servizio  offerto  per  due  pasti  giornalieri,
dalle mense universitarie o da  strutture  convenzionate,  ovvero  la
spesa per mangiare in casa; per gli studenti in sede e pendolari,  la
spesa per un pasto giornaliero; 
    d) la voce alloggio  e'  riferita  allo  studente  fuori  sede  e
comprende la  spesa  per  l'affitto  in  stanza  doppia  o  residenza
universitaria  e  per  le  relative  spese  accessorie   (condominio,
riscaldamento, luce, acqua, gas, tassa sui rifiuti), tenuto conto dei
canoni di locazione mediamente  praticati  sul  mercato  nei  diversi
comuni sede dei corsi; 
    e) la voce accesso  alla  cultura  include  la  spesa  essenziale
effettuata dagli studenti per frequentare eventi culturali presso  la
citta' sede dell'ateneo per il completamento del percorso formativo. 
  3. La spesa verra' stimata in valore standard,  con  riferimento  a
studenti il cui nucleo  familiare  abbia  un  valore  dell'Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEEU) fino al 20  per  cento
superiore al limite massimo previsto dai requisiti  di  eleggibilita'
di cui all'articolo 8, computata su undici mesi. 
  4. La borsa di studio e' attribuita per concorso agli studenti  che
si iscrivono, entro il termine previsto dai bandi,  ai  corsi  e  che
risultino idonei al loro conseguimento in relazione al  possesso  dei
requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo  8,  indipendentemente
dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente. 
  5. La borsa di studio e' destinata anche agli iscritti ai corsi  di
istruzione superiore nelle scienze della difesa  e  della  sicurezza,
attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del  decreto  legislativo
28 novembre 1997, n. 464, ad eccezione degli allievi delle  Accademie
militari per gli ufficiali delle Forze  armate  e  della  Guardia  di
finanza e degli altri istituti militari di istruzione superiore. 
  6. I livelli essenziali delle prestazioni di  assistenza  sanitaria
sono garantiti a tutti gli studenti iscritti ai corsi,  uniformemente
sul territorio  nazionale.  Gli  studenti  fruiscono  dell'assistenza
sanitaria di base nella regione o provincia autonoma in cui  ha  sede
l'universita' o istituzione di alta formazione artistica, musicale  e
coreutica cui sono iscritti, anche se diversa da quella di residenza.
I relativi costi  sono  compensati  tra  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle vigenti  procedure
che disciplinano la mobilita' sanitaria. 
  7. L'importo della borsa di studio e' determinato con  decreto  del
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  sentito  il
Consiglio nazionale degli studenti universitari, da adottare entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base
di quanto previsto ai commi 2 e  3.  Con  il  medesimo  decreto  sono
definiti i criteri e le modalita' di riparto  del  fondo  integrativo
statale per la concessione delle  borse  di  studio.  Il  decreto  e'
aggiornato con  cadenza  triennale.  Con  il  medesimo  decreto  sono
altresi' definiti i requisiti di  eleggibilita'  per  l'accesso  alle
borse di studio di cui all'articolo 8. 
  8. In attesa dell'adozione del decreto di cui al comma 7  e  per  i
primi tre anni  accademici  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto l'importo della borsa di studio  e'  determinato  in
misura  diversificata  in  relazione  alla  condizione  economica   e
abitativa dello studente con decreto adottato  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e  secondo
le modalita' di cui al comma 7. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il testo dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto
          legislativo n. 464 del 1997 e' il seguente: 
              "2. I provvedimenti, conseguenti  all'attuazione  delle
          prescrizioni recate dall'articolo 2 e quelli indicati nelle
          tabelle A e B annesse al presente decreto,  sono  adottati,
          su proposta del Capo di stato maggiore  della  difesa,  con
          decreto del Ministro della difesa".