Art. 7
Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)
1. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP in modo uniforme su
tutto il territorio nazionale, la determinazione dell'importo
standard della borsa di studio tiene in considerazione le
differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli
studi universitari. La concessione delle borse di studio e'
assicurata a tutti gli studenti aventi i requisiti di eleggibilita'
di cui all'articolo 8, nei limiti delle risorse disponibili nello
stato di previsione del Ministero a legislazione vigente.
2. L'importo standard della borsa di studio e' determinato, in modo
distinto per condizione abitativa dello studente, in base alla
rilevazione dei costi di mantenimento agli studi, in termini di costi
delle prestazioni essenziali relative alle seguenti definizioni delle
voci di costo:
a) la voce materiale didattico comprende la spesa per libri di
testo e strumenti didattici indispensabili per lo studio. Non e'
compresa la spesa per l'acquisto di personal computer ed altri
strumenti od attrezzature tecniche o informatiche;
b) la voce trasporto comprende la spesa effettuata per
spostamenti in area urbana ed extra-urbana, dalla sede abitativa alla
sede di studio, con riferimento alle tariffe piu' economiche degli
abbonamenti del trasporto pubblico. Per gli studenti fuori sede e'
computato anche il costo per il raggiungimento della sede di origine
due volte l'anno con riferimento alle tariffe piu' economiche del
trasporto pubblico;
c) la voce ristorazione comprende, per gli studenti fuori sede,
la spesa relativa al servizio offerto per due pasti giornalieri,
dalle mense universitarie o da strutture convenzionate, ovvero la
spesa per mangiare in casa; per gli studenti in sede e pendolari, la
spesa per un pasto giornaliero;
d) la voce alloggio e' riferita allo studente fuori sede e
comprende la spesa per l'affitto in stanza doppia o residenza
universitaria e per le relative spese accessorie (condominio,
riscaldamento, luce, acqua, gas, tassa sui rifiuti), tenuto conto dei
canoni di locazione mediamente praticati sul mercato nei diversi
comuni sede dei corsi;
e) la voce accesso alla cultura include la spesa essenziale
effettuata dagli studenti per frequentare eventi culturali presso la
citta' sede dell'ateneo per il completamento del percorso formativo.
3. La spesa verra' stimata in valore standard, con riferimento a
studenti il cui nucleo familiare abbia un valore dell'Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEEU) fino al 20 per cento
superiore al limite massimo previsto dai requisiti di eleggibilita'
di cui all'articolo 8, computata su undici mesi.
4. La borsa di studio e' attribuita per concorso agli studenti che
si iscrivono, entro il termine previsto dai bandi, ai corsi e che
risultino idonei al loro conseguimento in relazione al possesso dei
requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8, indipendentemente
dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.
5. La borsa di studio e' destinata anche agli iscritti ai corsi di
istruzione superiore nelle scienze della difesa e della sicurezza,
attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
28 novembre 1997, n. 464, ad eccezione degli allievi delle Accademie
militari per gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di
finanza e degli altri istituti militari di istruzione superiore.
6. I livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sanitaria
sono garantiti a tutti gli studenti iscritti ai corsi, uniformemente
sul territorio nazionale. Gli studenti fruiscono dell'assistenza
sanitaria di base nella regione o provincia autonoma in cui ha sede
l'universita' o istituzione di alta formazione artistica, musicale e
coreutica cui sono iscritti, anche se diversa da quella di residenza.
I relativi costi sono compensati tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle vigenti procedure
che disciplinano la mobilita' sanitaria.
7. L'importo della borsa di studio e' determinato con decreto del
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il
Consiglio nazionale degli studenti universitari, da adottare entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base
di quanto previsto ai commi 2 e 3. Con il medesimo decreto sono
definiti i criteri e le modalita' di riparto del fondo integrativo
statale per la concessione delle borse di studio. Il decreto e'
aggiornato con cadenza triennale. Con il medesimo decreto sono
altresi' definiti i requisiti di eleggibilita' per l'accesso alle
borse di studio di cui all'articolo 8.
8. In attesa dell'adozione del decreto di cui al comma 7 e per i
primi tre anni accademici dalla data di entrata in vigore del
presente decreto l'importo della borsa di studio e' determinato in
misura diversificata in relazione alla condizione economica e
abitativa dello studente con decreto adottato entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e secondo
le modalita' di cui al comma 7.
Note all'art. 7:
- Il testo dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 464 del 1997 e' il seguente:
"2. I provvedimenti, conseguenti all'attuazione delle
prescrizioni recate dall'articolo 2 e quelli indicati nelle
tabelle A e B annesse al presente decreto, sono adottati,
su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, con
decreto del Ministro della difesa".