Art. 8 

 

				 
           Requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai LEP 

 
  1. Con il decreto di cui all'articolo 7, comma 7, sono  definiti  i
requisiti di eleggibilita' per l'accesso alle  borse  di  studio  con
riferimento a criteri relativi al merito e alla condizione  economica
degli studenti. 
  2. I requisiti di merito per l'accesso ai LEP sono  definiti  anche
tenendo conto della durata normale del corso di studi  prevista,  per
gli  studenti  universitari,  ai  sensi  del  decreto  del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
270, anche con riferimento ai valori mediani della  relativa  classe.
Per  le  istituzioni  di  alta  formazione  artistica,   musicale   e
coreutica, di cui all'articolo 2 della legge  21  dicembre  1999,  n.
508, i requisiti di  merito  vanno  accertati  con  riferimento  alla
durata normale dei corsi di studio, anche con riferimento  ai  valori
mediani dei corsi afferenti alle scuole di cui al decreto  Presidente
della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. 
  3. Le condizioni economiche dello studente iscritto o  che  intende
iscriversi a corsi di istruzione superiore  su  tutto  il  territorio
nazionale  sono  individuate   sulla   base   dell'Indicatore   della
situazione economica equivalente, di cui al  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni,  anche  tenuto  conto
della  situazione  economica  del   territorio   in   cui   ha   sede
l'universita' o l'istituzione di alta formazione artistica,  musicale
e coreutica. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto,
sono previste modalita' integrative di selezione  quali  l'Indicatore
della situazione economica all'estero e l'Indicatore della situazione
patrimoniale equivalente. 
  4. Per gli altri  servizi  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  ed
eventuali altri  strumenti  previsti  dalla  legislazione  regionale,
l'entita' e le modalita' delle erogazioni,  nonche'  i  requisiti  di
eleggibilita' sono definiti dalle regioni, dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, dalle  universita'  e  dagli  istituti  di  alta
formazione artistica, musicale e  coreutica  per  gli  interventi  di
rispettiva competenza,  coerentemente  con  quanto  previsto  per  le
condizioni economiche dal comma 3. 
  5. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo  7,  comma  7,
restano in vigore le disposizioni di cui al  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri recante disposizioni per l'uniformita'  di
trattamento sul diritto allo studio universitario in  data  9  aprile
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio  2001,
relative ai requisiti di merito e di condizione economica. 
  6. Gli interventi delle regioni, delle province  autonome  e  delle
universita' sono realizzati in modo da garantire che lo studente  con
disabilita' possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto  della
propria vita, senza dover subire condizionamenti da parte dei singoli
assistenti o degli enti eroganti. Gli interventi di tutorato  possono
anche essere affidati ai "consiglieri alla pari", ossia  persone  con
disabilita' che hanno gia' affrontato e  risolto  problemi  simili  a
quelli di coloro che vi si rivolgono per chiedere supporto. 
 
          Note all'art. 8: 
              -  Per  i   riferimenti   al   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  22  270
          del 2004, si veda nelle note alle premesse. 
              - L'articolo 2 della citata legge n. 508 del 1999 e' il
          seguente: 
              "Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica e
          musicale). - 1. Le Accademie  di  belle  arti,  l'Accademia
          nazionale di arte  drammatica  e  gli  ISIA,  nonche',  con
          l'applicazione delle disposizioni di  cui  al  comma  2,  i
          Conservatori di musica, l'Accademia nazionale  di  danza  e
          gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito 
              delle istituzioni di alta  cultura  cui  l'articolo  33
          della  Costituzione   riconosce   il   diritto   di   darsi
          ordinamenti autonomi, il  sistema  dell'alta  formazione  e
          specializzazione artistica e musicale. 
              Le  predette  istituzioni   sono   disciplinate   dalla
          presente legge, dalle norme  in  essa  richiamate  e  dalle
          altre norme che vi fanno espresso riferimento. 
              2. I Conservatori di musica, l'Accademia  nazionale  di
          danza e gli Istituti musicali pareggiati  sono  trasformati
          in Istituti superiori di studi  musicali  e  coreutici,  ai
          sensi del presente articolo. 
              3.  Il  Ministro  dell'universita'  e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica  esercita,  nei  confronti  delle
          istituzioni   di   cui   all'articolo    1,    poteri    di
          programmazione, indirizzo e  coordinamento  sulla  base  di
          quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989,  n.
          168, e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla
          presente legge. 
              4. Le istituzioni  di  cui  all'articolo  1  sono  sedi
          primarie di  alta  formazione,  di  specializzazione  e  di
          ricerca  nel  settore  artistico  e  musicale  e   svolgono
          correlate  attivita'  di   produzione.   Sono   dotate   di
          personalita' giuridica e godono  di  autonomia  statutaria,
          didattica,  scientifica,  amministrativa,   finanziaria   e
          contabile ai sensi del presente articolo, anche  in  deroga
          alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato  e  degli
          enti  pubblici,  ma  comunque  nel  rispetto  dei  relativi
          principi. 
              5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono  e
          attivano corsi di formazione ai  quali  si  accede  con  il
          possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado,
          nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione.  Le
          predette   istituzioni   rilasciano    specifici    diplomi
          accademici  di  primo  e  secondo   livello,   nonche'   di
          perfezionamento, di specializzazione e di  formazione  alla
          ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati
          dalle  predette  istituzioni  si   applica   il   comma   5
          dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n.  341.  Con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
          su proposta del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro  per
          la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale
          per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM),  di  cui
          all'articolo 3,  sono  dichiarate  le  equipollenze  tra  i
          titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e
          i  titoli  di  studio  universitari   al   fine   esclusivo
          dell'ammissione ai pubblici  concorsi  per  l'accesso  alle
          qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali  ne
          e' prescritto il possesso. 
              6.  Il  rapporto  di   lavoro   del   personale   delle
          istituzioni   di   cui   all'articolo   1    e'    regolato
          contrattualmente  ai  sensi  del  decreto   legislativo   3
          febbraio  1993,  n.  29,  e  successive   modificazioni   e
          integrazioni, nell'ambito di apposito  comparto  articolato
          in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per
          il personale docente  e  non  docente.  Limitatamente  alla
          copertura dei posti in organico che si rendono  disponibili
          si  fa  ricorso   alle   graduatorie   nazionali   previste
          dall'articolo  270,  comma  1,  del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,
          relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato  con
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato
          dall'articolo 3, comma 1, della legge  3  maggio  1999,  n.
          124, le quali, integrate in prima applicazione a norma  del
          citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie
          ad esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti  dalla
          presente legge cui non  si  possa  far  fronte  nell'ambito
          delle  dotazioni  organiche,  si  provvede   esclusivamente
          mediante l'attribuzione di  incarichi  di  insegnamento  di
          durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove
          temporaneamente  conferiti  a   personale   incluso   nelle
          predette graduatorie nazionali. Dopo l'esaurimento di  tali
          graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono  attribuiti
          con contratti  di  durata  non  superiore  al  quinquennio,
          rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non  sono
          comunque conferibili al personale in servizio di ruolo.  Il
          personale  docente  e  non  docente,  in   servizio   nelle
          istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di  entrata  in
          vigore della presente legge con rapporto di lavoro a  tempo
          indeterminato, e' inquadrato presso  di  esse  in  appositi
          ruoli  ad  esaurimento,  mantenendo  le   funzioni   e   il
          trattamento  complessivo   in   godimento.   Salvo   quanto
          stabilito nel secondo e  nel  terzo  periodo  del  presente
          comma,  nei  predetti  ruoli  ad  esaurimento  e'  altresi'
          inquadrato  il   personale   inserito   nelle   graduatorie
          nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
              7.  Con  uno  o  piu'  regolamenti  emanati  ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, su proposta  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica  di  concerto  con  il
          Ministro della pubblica istruzione, sentiti il  CNAM  e  le
          competenti Commissioni parlamentari, le quali si  esprimono
          dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per  legge,
          sono disciplinati: 
                a)   i   requisiti   di   qualificazione   didattica,
          scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti; 
                b) i requisiti di idoneita' delle sedi; 
                c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2; 
                d) i possibili accorpamenti  e  fusioni,  nonche'  le
          modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
          universitarie e con altri soggetti pubblici e privati; 
                e) le procedure di reclutamento del personale; 
                f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di
          autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare; 
                g) le procedure,  i  tempi  e  le  modalita'  per  la
          programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo  dell'offerta
          didattica nel settore; 
                h)   i   criteri   generali   per   l'istituzione   e
          l'attivazione  dei  corsi,  ivi  compresi  quelli  di   cui
          all'articolo 4, comma 3, per gli  ordinamenti  didattici  e
          per la programmazione degli accessi; 
                i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni di
          cui all'articolo 1. 
              8. I regolamenti di cui al comma 7 sono  emanati  sulla
          base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a)  valorizzazione  delle  specificita'  culturali  e
          tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e  delle
          istituzioni del settore, nonche'  definizione  di  standard
          qualitativi riconosciuti in ambito internazionale; 
                b) rapporto tra studenti e docenti, nonche' dotazione
          di strutture e  infrastrutture,  adeguati  alle  specifiche
          attivita' formative; 
                c) programmazione dell'offerta formativa  sulla  base
          della  valutazione  degli  sbocchi  professionali  e  della
          considerazione  del  diverso  ruolo  della  formazione  del
          settore rispetto alla formazione tecnica superiore  di  cui
          all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999,  n.  144,  e  a
          quella universitaria, prevedendo modalita' e  strumenti  di
          raccordo tra i tre sistemi su base territoriale; 
                d) previsione, per le istituzioni di cui all'articolo
          1, della facolta' di attivare, fino alla data di entrata in
          vigore di specifiche norme di riordino del  settore,  corsi
          di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in
          modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti  alla
          scuola media e alla scuola secondaria superiore; 
                e) possibilita' di  prevedere,  contestualmente  alla
          riorganizzazione delle strutture e dei corsi  esistenti  e,
          comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
          una graduale statizzazione,  su  richiesta,  degli  attuali
          Istituti musicali pareggiati e  delle  Accademie  di  belle
          arti legalmente riconosciute, nonche' istituzione di  nuovi
          musei e  riordino  di  musei  esistenti,  di  collezioni  e
          biblioteche, ivi comprese quelle  musicali,  degli  archivi
          sonori, nonche' delle strutture necessarie alla  ricerca  e
          alle produzioni artistiche. 
              Nell'ambito  della  graduale  statizzazione  si  terra'
          conto,  in  particolare  nei   capoluoghi   sprovvisti   di
          istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali
          e di Istituti  pareggiati  o  legalmente  riconosciuti  che
          abbiano   fatto   domanda,    rispettivamente,    per    il
          pareggiamento o il legale  riconoscimento,  ovvero  per  la
          statizzazione,  possedendone  i  requisiti  alla  data   di
          entrata in vigore della presente legge; 
                f) definizione di un  sistema  di  crediti  didattici
          finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi  e  delle
          altre attivita' didattiche seguite dagli studenti,  nonche'
          al riconoscimento parziale o totale degli studi  effettuati
          qualora  lo  studente  intenda  proseguirli   nel   sistema
          universitario o della formazione tecnica superiore  di  cui
          all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; 
                g) facolta' di  convenzionamento,  nei  limiti  delle
          risorse attribuite a ciascuna istituzione, con  istituzioni
          scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione
          e di formazione musicale o  coreutica  anche  ai  fini  del
          conseguimento  del   diploma   di   istruzione   secondaria
          superiore  o  del  proseguimento  negli  studi  di  livello
          superiore; 
                h) facolta' di  convenzionamento,  nei  limiti  delle
          risorse attribuite a ciascuna istituzione, con  istituzioni
          universitarie per lo  svolgimento  di  attivita'  formative
          finalizzate al rilascio di  titoli  universitari  da  parte
          degli  atenei  e  di  diplomi  accademici  da  parte  delle
          istituzioni di cui all'articolo 1; 
                i)  facolta'  di   costituire,   sulla   base   della
          contiguita' territoriale, nonche' della complementarieta' e
          integrazione  dell'offerta  formativa,  Politecnici   delle
          arti, nei quali possono confluire  le  istituzioni  di  cui
          all'articolo 1  nonche'  strutture  delle  universita'.  Ai
          Politecnici delle arti si  applicano  le  disposizioni  del
          presente articolo; 
                l) verifica  periodica,  anche  mediante  l'attivita'
          dell'Osservatorio   per   la   valutazione   del    sistema
          universitario,  del   mantenimento   da   parte   di   ogni
          istituzione degli standard e dei requisiti  prescritti;  in
          caso di non mantenimento da parte di  istituzioni  statali,
          con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica le  stesse  sono  trasformate  in
          sedi distaccate di altre istituzioni e, in  caso  di  gravi
          carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di  non
          mantenimento  da  parte   di   istituzioni   pareggiate   o
          legalmente   riconosciute,   il    pareggiamento    o    il
          riconoscimento  e'  revocato  con  decreto   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 
              9. Con effetto dalla data di entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari di cui al  comma  7  sono  abrogate  le
          disposizioni  vigenti  incompatibili  con  esse  e  con  la
          presente  legge,  la  cui  ricognizione  e'   affidata   ai
          regolamenti stessi.". 
              - Per i riferimenti al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n.  212  del  2005,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo n.  109  del
          1988, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          9  aprile   2001   (Disposizioni   per   l'uniformita'   di
          trattamento sul diritto agli studi  universitari,  a  norma
          dell'art. 4 della L. 2 dicembre  1991,  n.  390)  e'  stato
          Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2001, n. 172.