Art. 9 

 
Graduazione dei contributi per  la  frequenza  ai  corsi  di  livello
  universitario ed esoneri dalle tasse e dai contributi 

 
  1. Ai fini della graduazione dell'importo dei contributi dovuti per
la frequenza  ai  corsi  di  livello  universitario,  le  universita'
statali e le istituzioni di alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica,  di  seguito  denominate:   "Istituzioni",   valutano   la
condizione economica degli iscritti  secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 8, comma 3, e possono tenere conto dei differenziali di
costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari. 
  2. Le Istituzioni e le universita' esonerano totalmente dalla tassa
di  iscrizione  e  dai  contributi  universitari  gli  studenti   che
presentino i requisiti di eleggibilita' per  il  conseguimento  della
borsa di studio e gli studenti con disabilita', con riconoscimento di
handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della  legge  5  febbraio
1992, n. 104, o con un'invalidita' pari o  superiore  al  sessantasei
per cento. 
  3. Le Istituzioni e le universita' esonerano totalmente dalla tassa
di iscrizione e dai contributi universitari  gli  studenti  stranieri
beneficiari  di  borsa  di  studio  annuale  del   Governo   italiano
nell'ambito dei programmi  di  cooperazione  allo  sviluppo  e  degli
accordi intergovernativi  culturali  e  scientifici  e  dei  relativi
programmi esecutivi.  Negli  anni  accademici  successivi  al  primo,
l'esonero e' condizionato al rinnovo della borsa di studio dal  parte
del Ministero degli affari esteri, nonche' al rispetto dei  requisiti
di merito di cui all'articolo 8, comma 2, preventivamente  comunicati
dall'universita' o dall'istituzione  di  alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica al Ministero degli affari esteri. 
  4. Gli studenti costretti ad interrompere  gli  studi  a  causa  di
infermita' gravi e prolungate debitamente certificate sono  esonerati
totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari  in  tale
periodo. 
  5. Le universita' esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione  e
dai contributi gli  studenti  che  intendano  ricongiungere  la  loro
carriera dopo un periodo di interruzione degli studi  di  almeno  due
anni accademici, per gli anni accademici in cui non  siano  risultati
iscritti. Per tale periodo  essi  sono  tenuti  al  pagamento  di  un
diritto fisso per ciascun anno stabilito dalle universita'. 
  6. Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui ai  commi
4 e 5 non possono effettuare negli anni  accademici  di  interruzione
degli studi alcun atto di carriera. La richiesta  di  tale  beneficio
non e' revocabile nel corso dell'anno  accademico  e  il  periodo  di
interruzione non e' preso in considerazione ai fini della valutazione
del merito di cui al presente decreto. 
  7. Le  Istituzioni  e  le  universita'  statali  possono  prevedere
autonomamente, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio  e
tenuto  conto  della  condizione   economica   dello   studente,   la
concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione  e
dai contributi universitari, con riferimento a: 
    a)  studenti  con  disabilita'  con  invalidita'   inferiore   al
sessantasei per cento; 
    b) studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai
rispettivi ordinamenti con regolarita' nella acquisizione dei crediti
previsti nel piano di studi; 
    c) studenti che svolgano una documentata attivita' lavorativa. 
  8. Per  gli  studenti  iscritti  ai  corsi  di  laurea,  di  laurea
magistrale a ciclo unico,  di  laurea  magistrale,  di  dottorato  di
ricerca, nonche' ai corsi accademici di primo e di secondo livello le
universita' e le istituzioni rimborsano agli studenti  esonerati,  ai
sensi del comma 2, la prima rata della  tassa  di  iscrizione  e  dei
contributi  versata;  nel  caso  in  cui  le   graduatorie   per   il
conseguimento della borsa di studio non  siano  state  pubblicate  al
momento della scadenza delle iscrizioni  ai  corsi,  il  rimborso  e'
effettuato  entro  un  mese  dalla  data  di  pubblicazione  di  tali
graduatorie. 
  9. Gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilita' per  il
conseguimento della borsa di  studio  che  si  iscrivono  a  un  anno
successivo di corso, non sono tenuti  al  pagamento  della  tassa  di
iscrizione  e  dei  contributi,   sino   alla   pubblicazione   delle
graduatorie per il conseguimento della borsa di studio. 
  10. Le universita' non statali  legalmente  riconosciute  riservano
agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, una quota
del contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio  1991,
n. 243, mediante la concessione degli esoneri totali dal pagamento di
tasse e contributi universitari di cui al comma  2,  e  di  ulteriori
esoneri, stabiliti autonomamente  dalle  stesse  universita'  tenendo
conto dei criteri di cui al comma 7. 
  11. Le Istituzioni e le universita' comunicano  annualmente,  entro
il 30 aprile, al Ministero e al Consiglio  nazionale  degli  studenti
universitari,  il  numero  di   studenti   esonerati   totalmente   o
parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari,
secondo le diverse tipologie di  esonero,  nonche'  la  distribuzione
degli studenti per classi di importo delle tasse e dei contributi. 
  12. Al fine di garantire alle universita'  non  statali  legalmente
riconosciute una adeguata copertura degli  oneri  finanziari  che  ad
esse derivano dall'applicazione del presente decreto, nel riparto dei
contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243,  il  Ministro
definisce specifici incentivi che tengano  conto  dell'impegno  degli
atenei nelle politiche per il diritto allo  studio,  con  particolare
riferimento all'incremento del numero degli esoneri totali,  rispetto
all'anno accademico 2000 - 2001, dalla  tassa  di  iscrizione  e  dai
contributi universitari degli studenti che presentino i requisiti  di
eleggibilita' per il conseguimento  della  borsa  di  studio  di  cui
all'articolo 8. 
 
          Note all'art. 9: 
              - L'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 104  del
          1992 e' il seguente: 
              "1. E' persona  handicappata  colui  che  presenta  una
          minorazione fisica, psichica o sensoriale,  stabilizzata  o
          progressiva, che e' causa di difficolta' di  apprendimento,
          di  relazione  o  di  integrazione  lavorativa  e  tale  da
          determinare  un  processo  di  svantaggio  sociale   o   di
          emarginazione.". 
              - Per i riferimenti alla legge n. 243 del 1991, si veda
          nelle note alle premesse.