Art. 80 

 

				 
                Norme integrative e di coordinamento 

 
  1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a)  al  comma  6  dell'articolo  55  le  parole:  "Ministro   delle
comunicazioni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Ministro   dello
sviluppo economico"; 
  b) al comma 1 dell'articolo 60 la parola: "abbonato" e'  sostituita
dalla seguente: "contraente"; 
  c)  al  comma  1  dell'articolo  82  le  parole:  "Ministro   delle
comunicazioni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Ministro   dello
sviluppo economico"; 
  d) al comma 3) dell'articolo 87  le  parole:  "denuncia  di  inizio
attivita'", sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata
di inizio attivita'"; 
  e) al comma 1 dell'articolo 87-bis le parole: "denuncia  di  inizio
attivita'", sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata
di inizio attivita'"; 
  f)  al  comma  2  dell'articolo  90  le  parole:  "Ministro   delle
comunicazioni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Ministro   dello
sviluppo economico"; 
  g) ai commi 2 e 4  dell'articolo  94  le  parole:  "Ministro  delle
comunicazioni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Ministro   dello
sviluppo economico"; 
  h)  al  comma  6  dell'articolo  95  le  parole:  "Ministro   delle
comunicazioni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Ministro   dello
sviluppo economico; 
  i)  al  comma  2  dell'articolo  96  le  parole:  "Ministro   delle
comunicazioni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Ministro   dello
sviluppo economico"; 
  l) al comma 4 dell'articolo  99  le  parole:  "denuncia  di  inizio
attivita'", sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata
di inizio attivita'"; 
  m)  al  comma  3  dell'articolo  101  le  parole:  "Ministro  delle
comunicazioni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Ministro   dello
sviluppo economico"; 
  n)  al  comma  5  dell'articolo  130  le  parole:  "Ministro  delle
comunicazioni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Ministro   dello
sviluppo economico"; 
  o)  al  comma  3  dell'articolo  162  le  parole:  "Ministro  delle
comunicazioni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Ministro   dello
sviluppo economico"; 
  p)  al  comma  1  dell'articolo  163  le  parole:  "Ministro  delle
comunicazioni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Ministro   dello
sviluppo economico"; 
  q)  al  comma  1  dell'articolo  166  le  parole:  "Ministro  delle
comunicazioni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Ministro   dello
sviluppo economico"; 
  r)  al  comma  2  dell'articolo  170  le  parole:  "Ministro  delle
comunicazioni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Ministro   dello
sviluppo economico"; 
  s) ai commi 5 e 7, dell'articolo 176, le  parole:  "Ministro  delle
comunicazioni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Ministro   dello
sviluppo economico"; 
  t)  al  comma  1  dell'articolo  178  le  parole:  "Ministro  delle
comunicazioni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Ministro   dello
sviluppo economico"; 
  u)  al  comma  3  dell'articolo  185  le  parole:  "Ministro  delle
comunicazioni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Ministro   dello
sviluppo economico"; 
  v)  al  comma  1  dell'articolo  207  le  parole:  "Ministro  delle
comunicazioni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Ministro   dello
sviluppo economico"; 
  z)  al  comma  2  dell'articolo  208  le  parole:  "Ministro  delle
comunicazioni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Ministro   dello
sviluppo economico"; 
  aa) alle lettere a), b) e c) del  comma  2  dell'articolo  220,  le
parole:  "Ministro  delle  comunicazioni"   sono   sostituite   dalle
seguenti: "Ministro dello sviluppo economico"; 
  bb) la rubrica del Modello B  dell'allegato  n.  13  e'  sostituita
dalla seguente: "segnalazione certificata di inizio attivita'". 
 
          Note all'art. 80: 
              Il testo dell'articolo 55, comma 6, del citato  decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
          comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  sessanta
          giorni dall'entrata in vigore del Codice, su  proposta  del
          Ministro  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con   i
          Ministri   della   giustizia   e    dell'interno,    previa
          consultazione ai sensi dell'articolo 11, sono  disciplinati
          gli obblighi e le modalita' di comunicazione al  Ministero,
          da parte delle imprese, delle  attivazioni  in  materia  di
          portabilita' del numero di cui all'articolo 80.". 
              Il testo dell'articolo 60, comma 1, del citato  decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 60. Controllo delle spese. 
              1. Le imprese designate ai sensi dell'articolo 58,  nel
          fornire le prestazioni e i servizi  aggiuntivi  rispetto  a
          quelli di cui agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59,  comma  2,
          definiscono le condizioni e modalita' di fornitura in  modo
          tale  che  il  contraente  non  sia  costretto   a   pagare
          prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono
          indispensabili per il servizio richiesto.". 
              Il testo dell'articolo 82, comma 1, del citato  decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 82. Servizi obbligatori supplementari. 
              1.  Con  decreto  del   Ministro   dello   sviluppo   e
          comunicazioni, sentita  la  Conferenza  Unificata,  possono
          essere resi accessibili al pubblico  servizi  supplementari
          rispetto ai servizi compresi  negli  obblighi  di  servizio
          universale definiti dalla Sezione I del presente  Capo;  in
          tal caso, tuttavia, non puo' essere prescritto  un  sistema
          di ripartizione dei costi o di indennizzo  che  preveda  la
          partecipazione di specifiche imprese.". 
              Il testo dell'articolo 87, comma 3, del citato  decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art.  87.  Procedimenti  autorizzatori  relativi  alle
          infrastrutture di comunicazione  elettronica  per  impianti
          radioelettrici. 
              (Omissis). 
              3. L'istanza, conforme al modello  A  dell'allegato  n.
          13, realizzato al fine della sua acquisizione  su  supporti
          informatici  e  destinato  alla  formazione   del   catasto
          nazionale  delle  sorgenti  elettromagnetiche  di   origine
          industriale, deve  essere  corredata  della  documentazione
          atta a comprovare il rispetto dei  limiti  di  esposizione,
          dei valori di attenzione e  degli  obiettivi  di  qualita',
          relativi alle  emissioni  elettromagnetiche,  di  cui  alla
          legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti  di
          attuazione, attraverso  l'utilizzo  di  modelli  predittivi
          conformi alle prescrizioni della CEI, non  appena  emanate.
          In caso di pluralita' di domande, viene data  precedenza  a
          quelle presentate congiuntamente  da  piu'  operatori.  Nel
          caso di installazione di impianti, con tecnologia  UMTS  od
          altre, con potenza in singola antenna uguale  od  inferiore
          ai 20 Watt,  fermo  restando  il  rispetto  dei  limiti  di
          esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi  di
          qualita' sopra indicati,  e'  sufficiente  la  segnalazione
          certificata  di  inizio  attivita',  conforme  ai   modelli
          predisposti dagli Enti locali e, ove  non  predisposti,  al
          modello B di cui all'allegato n. 13.". 
              Il testo dell'articolo  87-bis,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo n. 259 del 2003,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 87-bis. Procedure  semplificate  per  determinate
          tipologie di impianti. 
              1.  Al  fine  di  accelerare  la  realizzazione   degli
          investimenti per il completamento della rete di banda larga
          mobile,  nel  caso  di  installazione   di   apparati   con
          tecnologia UMTS,  sue  evoluzioni  o  altre  tecnologie  su
          infrastrutture per impianti radioelettrici  preesistenti  o
          di  modifica  delle  caratteristiche   trasmissive,   fermo
          restando  il  rispetto  dei  limiti,  dei  valori  e  degli
          obiettivi di cui all'articolo 87 nonche' di quanto disposto
          al comma 3-bis del medesimo  articolo,  e'  sufficiente  la
          segnalazione certificata di inizio attivita',  conforme  ai
          modelli  predisposti  dagli  enti   locali   e,   ove   non
          predisposti, al  modello  B  di  cui  all'allegato  n.  13.
          Qualora  entro  trenta  giorni  dalla   presentazione   del
          progetto e della relativa domanda sia stato  comunicato  un
          provvedimento di diniego da parte  dell'ente  locale  o  un
          parere negativo da parte dell'organismo competente  di  cui
          all'articolo 14 della legge 22 febbraio  2001,  n.  36,  la
          denuncia e' priva di effetti.". 
              Il testo dell'articolo 90, comma 2, del citato  decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 90. Pubblica utilita' - Espropriazione. 
              (Omissis). 
              2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica  e
          le opere accessorie di uso esclusivamente  privato  possono
          essere dichiarati di  pubblica  utilita'  con  decreto  del
          Ministro dello sviluppo economico, ove concorrano motivi di
          pubblico interesse.". 
              Il testo dell'articolo 94, commi  2  e  4,  del  citato
          decreto legislativo n. 259 del 2003,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 94. Occupazione di sedi autostradali  da  gestire
          in concessione e di proprieta' dei concessionari. 
              (Omissis). 
              2. La servitu' e'  imposta  con  decreto  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  sentito  il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              (Omissis). 
              4.  Il  Ministro  dello  sviluppo  economico  emana  il
          decreto  d'imposizione  della  servitu',  determinando   le
          modalita'  di  esercizio,  dopo   essersi   accertato   del
          pagamento o del deposito dell'indennita'. Il decreto  viene
          notificato alle parti interessate.". 
              Il testo dell'articolo 95, comma 6, del citato  decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 95. Impianti e condutture di energia elettrica  -
          Interferenze. 
              (Omissis). 
              6. Le determinazioni su quanto previsto nei commi 3,  4
          e 5  possono  essere  delegate  ad  organi  periferici  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico,  sentito  il
          Consiglio superiore delle comunicazioni.". 
              Il testo dell'articolo 96, comma 2, del citato  decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 96. Prestazioni obbligatorie. 
              (Omissis). 
              2. Le prestazioni previste al comma 1 sono  individuate
          in un apposito repertorio nel quale  vengono  stabiliti  le
          modalita' ed i tempi  di  effettuazione  delle  prestazioni
          stesse e gli obblighi specifici degli operatori. Il ristoro
          dei costi sostenuti  dagli  operatori  e  le  modalita'  di
          pagamento sono stabiliti con  decreto  del  Ministro  della
          giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze e con il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  in
          forma di canone annuo determinato anche  in  considerazione
          del   numero   e   della   tipologia   delle    prestazioni
          complessivamente  effettuate   nell'anno   precedente.   La
          determinazione dei suddetti costi non potra' in nessun caso
          comportare oneri aggiuntivi a  carico  del  bilancio  dello
          Stato rispetto a  quelli  derivanti  dall'applicazione  del
          listino di cui al comma 4. Il repertorio e'  approvato  con
          decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i
          Ministri della giustizia e dell'interno, da emanarsi  entro
          centottanta giorni dall'entrata in vigore del Codice.". 
              Il testo dell'articolo 99, comma 4, del citato  decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 99. Installazione ed esercizio di reti e  servizi
          di comunicazione elettronica ad uso privato. 
              (Omissis). 
              4. Il soggetto interessato presenta  al  Ministero  una
          dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal
          legale  rappresentante  della  persona  giuridica,   o   da
          soggetti  da  loro  delegati,  contenente  l'intenzione  di
          installare o esercire una rete di comunicazione elettronica
          ad uso privato. La dichiarazione  costituisce  segnalazione
          certificata di inizio attivita'. Il soggetto interessato e'
          abilitato ad iniziare  la  propria  attivita'  a  decorrere
          dall'avvenuta  presentazione.  Ai  sensi  dell'articolo  19
          della  legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   successive
          modificazioni, il Ministero, entro  e  non  oltre  sessanta
          giorni dalla presentazione  della  dichiarazione,  verifica
          d'ufficio la sussistenza dei presupposti  e  dei  requisiti
          richiesti  e  dispone,  se  del  caso,  con   provvedimento
          motivato da notificare agli interessati entro  il  medesimo
          termine, il divieto di  prosecuzione  dell'attivita'.  Sono
          fatte salve le disposizioni in materia di  conferimento  di
          diritto d'uso di frequenze.". 
              Il testo dell'articolo 101, comma 3, del citato decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 101. Traffico ammesso. 
              1.  Il  titolare  di  autorizzazione  generale  ad  uso
          privato  puo'   utilizzare   le   reti   di   comunicazione
          elettronica soltanto per trasmissioni riguardanti attivita'
          di pertinenza propria, con divieto di  effettuare  traffico
          per conto terzi. 
              2. Nei casi di calamita' naturali o  in  situazioni  di
          pubblica  emergenza,  a  seguito  delle   quali   risultino
          interrotte le  normali  comunicazioni,  il  Ministero  puo'
          affidare, per  la  durata  dell'emergenza,  a  titolari  di
          autorizzazione generale ad uso privato, lo  svolgimento  di
          traffico di  servizio  del  Ministero  stesso,  o  comunque
          inerente alle operazioni di soccorso ed alle  comunicazioni
          sullo stato e sulla ricerca di persone e di cose. 
              3. Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi,
          di cui al comma 2, sono emanate con  decreto  del  Ministro
          dello sviluppo economico, sentito  il  Consiglio  superiore
          delle comunicazioni.". 
              Il testo dell'articolo 130, comma 5, del citato decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 130. Oggetto. 
              (Omissis). 
              5.  L'impiego  di  standard  diversi  dal   TETRA   con
          l'individuazione delle necessarie frequenze e' disciplinato
          da apposito regolamento, emanato con decreto  del  Ministro
          dello sviluppo economico.". 
              Il testo dell'articolo 162, comma 3, del citato decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art.  162.  Obbligo  del  titolo  di  abilitazione   -
          Esenzioni. 
              (Omissis). 
              3. Il Ministro dello sviluppo economico ha facolta'  di
          estendere, con proprio decreto, le disposizioni di  cui  al
          comma  2   ad   altri   servizi   o   stazioni   riceventi,
          ricetrasmittenti o trasmittenti,  per  le  quali,  a  causa
          delle loro caratteristiche tecniche o di impiego,  non  sia
          ritenuta   necessaria   una   particolare    qualificazione
          dell'operatore, ovvero quando la necessaria  qualificazione
          sia stata accertata dall'Amministrazione dello Stato  dalla
          quale il servizio o la stazione dipendono.". 
              Il testo dell'articolo 163, comma 1, del citato decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 163. Titoli di abilitazione. 
              1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  dal  Ministro
          dello  sviluppo  economico  sentito   il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti: 
                a) le classi ed i tipi dei titoli di abilitazione; 
                b) le modalita' di espletamento dei servizi; 
                c) gli esami per il conseguimento dei titoli; 
                d) l'ammissione agli esami; 
                e) le prove d'esame; 
                f) la costituzione delle commissioni esaminatrici; 
                g) la revoca,  la  sospensione  e  la  decadenza  dei
          titoli di abilitazione.". 
              Il testo dell'articolo 166, comma 1, del citato decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 166. Norme tecniche radionavali. 
              1. Il Ministro dello sviluppo  economico,  con  proprio
          decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, stabilisce i requisiti tecnici  cui  debbono
          soddisfare, a bordo delle navi nazionali, le stazioni e gli
          apparati radioelettrici sia obbligatori, per effetto  delle
          disposizioni sulla sicurezza della navigazione e della vita
          umana in mare o di altre disposizioni, sia facoltativi.". 
              Il testo dell'articolo 170, comma 2, del citato decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 170. Corrispondenza pubblica. 
              2. Il Ministro dello sviluppo  economico,  con  proprio
          decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
          trasporti,   stabilisce    i    requisiti    tecnici    per
          l'organizzazione e l'espletamento del servizio.". 
              Il testo dell'articolo 176, commi 5  e  7,  del  citato
          decreto legislativo n. 259 del 2003,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 176. Collaudi e ispezioni. 
              (Omissis). 
              5. Il Ministro dello sviluppo  economico  ha  facolta',
          con proprio decreto motivato, di esonerare dall'obbligo del
          collaudo e della ispezione ordinaria categorie di navi  per
          le  quali  non  sia  fatto  obbligo   della   installazione
          radioelettrica da norme internazionali. 
              (Omissis). 
              7. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i
          Ministri   delle   infrastrutture   e   dei   trasporti   e
          dell'ambiente,  puo'  affidare  i  compiti  d'ispezione   e
          controllo  agli  organismi  riconosciuti  che  ne  facciano
          domanda ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998,  n.
          314, con eccezione delle navi da carico.". 
              Il testo dell'articolo 178, comma 1, del citato decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 178. Spese per i collaudi e le ispezioni. 
              1. Per i collaudi e le ispezioni  di  cui  all'articolo
          176, sono dovuti al Ministero,  da  parte  dell'armatore  o
          della societa' che gestisce il servizio, il rimborso  delle
          spese e le quote di surrogazione del  personale,  stabilite
          con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per
          le prestazioni rese ad Enti diversi e privati.". 
              Il testo dell'articolo 185, comma 3, del citato decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 185. Contributi. 
              (Omissis). 
              3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono
          modificate, all'occorrenza, con decreto del Ministro  dello
          sviluppo   economico   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze.". 
              Il testo dell'articolo 207, comma 1, del citato decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 207. Autorizzazione all'impianto ed all'esercizio
          di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili. 
              1.  Le  norme  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni
          all'impianto ed all'esercizio di stazioni radioelettriche a
          bordo degli  aeromobili  sono  stabilite  con  decreto  del
          Ministro dello sviluppo economico.". 
              Il testo dell'articolo 208, comma 2, del citato decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 208. Limitazioni legali. 
              (Omissis). 
              2.  Le  limitazioni  sono  imposte  con   decreto   del
          Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello
          sviluppo economico,  prima  dell'inizio  del  funzionamento
          delle stazioni.". 
              Il testo dell'articolo 208, comma 2, del citato decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 220. Disposizioni finali. 
              (Omissis). 
              2. Le disposizioni degli allegati, nel  rispetto  delle
          attribuzioni  del   Ministero   e   dell'Autorita',   delle
          disposizioni di cui al Codice e di quelle assunte  in  sede
          comunitaria, sono modificate, all'occorrenza: 
                a) con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
          gli allegati numero 1, ad eccezione della condizione n.  11
          della parte A, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,  20,  21,
          22, 23, 24 e 26; 
                b) con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
          di concerto con il Ministro della giustizia, la  condizione
          n. 11 della parte A dell'allegato n. 1, nonche'  l'allegato
          n. 9; 
                c) con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          gli allegati numeri 10 e 25; 
                d)  con  deliberazione  dell'Autorita',  sentito   il
          Ministero, l'allegato n. 11; 
                e) con  deliberazione  dell'Autorita',  gli  allegati
          numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 8.".