Art. 10 
 
 
Fondo di garanzia per le PMI  in  favore  delle  zone  colpite  dagli
                   eventi sismici del maggio 2012 
 
  1. Per la durata di tre anni dall'entrata in  vigore  del  presente
decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate
nei territori colpiti dagli eventi sismici  del  maggio  2012  e  che
abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi, l'intervento  del
Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 e' concesso, a titolo gratuito  e  con
priorita' sugli altri interventi, per un  importo  massimo  garantito
per singola impresa di 2 milioni  e  cinquecentomila  euro.  Per  gli
interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura e'
pari  all'80  percento  dell'ammontare  di  ciascuna  operazione   di
finanziamento. Per gli interventi di  controgaranzia  la  percentuale
massima di copertura e' pari al 90  percento  dell'importo  garantito
dal confidi o da  altro  fondo  di  garanzia,  a  condizione  che  le
garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima  di
copertura dell'80 percento.