Art. 11 
 
 
Sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi  sismici  del  maggio
                                2012 
 
  1. E' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro,  da  trasferire,
su ciascuna contabilita' speciale, in  apposita  sezione,  in  favore
della Regione Emilia Romagna, della regione Lombardia e della regione
Veneto,  per  la  concessione  di  agevolazioni,  nella   forma   del
contributo in conto interessi, alle imprese ubicate nei territori  di
cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che  hanno  subito
danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni  20  e
29 maggio 2012. I criteri, anche per la ripartizione, e le  modalita'
per la concessione dei contributi in conto interessi  sono  stabiliti
con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,
su proposta delle Regioni interessate. Ai relativi oneri si  provvede
mediante corrispondente riduzione per l'anno 2012 dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della  legge  30  dicembre
2004,  n.  311.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  variazioni  di
bilancio occorrenti per l'applicazione del presente articolo.