Art. 13 
 
 
Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate  dagli  eventi
                       sismici del maggio 2012 
 
  1. In sede di ripartizione del Fondo di cui all'articolo  2,  comma
1, in favore delle imprese agricole  ubicate  nei  territori  di  cui
all'articolo 1, comma 1, del presente  decreto  e  danneggiate  dagli
eventi sismici dei giorni 20 e 29  maggio  2012,  sono  trasferiti  5
milioni di euro ad Ismea SGFA e destinati ad  abbattere,  secondo  il
metodo di calcolo di cui alla  Decisione  della  Commissione  Europea
C(2011) 1948 del 30 marzo 2011, le  commissioni  per  l'accesso  alle
garanzie dirette di cui all'articolo 17 del  decreto  legislativo  29
marzo 2004, n.102.