Art. 14 
 
 
          Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale 
 
  1. Al fine di consentire alla Regione Emilia Romagna di disporre di
risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore  agricolo  ed
agroindustriale nelle zone  colpite  dal  sisma,  l'intera  quota  di
cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale  2007-2013
della medesima Regione e' assicurata dallo Stato, limitatamente  alle
annualita' 2012 e 2013, attraverso le  disponibilita'  del  Fondo  di
rotazione ex lege 16 aprile 1987, n. 183.