Art. 15 
 
 
                 Sostegno al reddito dei lavoratori 
 
  1. Ai lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati  a
prestare attivita' lavorativa a seguito  degli  eventi  sismici,  nei
confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti  disposizioni
in  materia  di  interventi  a  sostegno  del  reddito,  puo'  essere
concessa, con le modalita' stabilite con il decreto di cui  al  comma
3,  fino  al  31  dicembre  2012,  una   indennita',   con   relativa
contribuzione figurativa, di misura non superiore a  quella  prevista
dalle citate disposizioni da determinarsi con il predetto decreto  di
cui al comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3. 
  2. In  favore  dei  collaboratori  coordinati  e  continuativi,  in
possesso  dei  requisiti  di  cui  all'articolo  19,  comma  2,   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  dei  titolari  di
rapporti agenzia e  di  rappresentanza  commerciale,  dei  lavoratori
autonomi,  ivi  compresi  i  titolari  di  attivita'  di  impresa   e
professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di  previdenza
e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita' a causa degli
eventi sismici, e' riconosciuta, con le modalita'  stabilite  con  il
decreto di cui al comma 3, una indennita' una tantum nella misura  da
determinarsi con il predetto decreto di cui al comma 3 e  nel  limite
di spesa indicato al medesimo comma 3. 
  3. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi  1
e 2 del presente articolo sono definite con decreto del Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  da  emanarsi  entro  trenta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. Ai fini  dell'attuazione
delle predette disposizioni il Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali stipula apposita convenzione con i Presidenti  delle  Regioni
interessate dagli eventi sismici. I benefici di cui dai citati  commi
1 e 2, sono concessi nel limite  di  spesa  di  70  milioni  di  euro
complessivi per l'anno 2012, dei quali 50  milioni  di  euro  per  le
provvidenze di cui al comma 1 e 20 milioni di euro per quelle di  cui
al  comma  2.  L'onere  derivante  dal  riconoscimento  dei  predetti
benefici pari a 70 milioni di euro per l'anno 2012 e' posto a  carico
del Fondo sociale per occupazione e formazione, di  cui  all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
come rifinanziato dalla legge 12 novembre 2011 , n. 183.