Art. 10. 
 
     Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio 
 
  1. La Prefettura -  Ufficio  territoriale  del  Governo  assume  la
denominazione di Prefettura -  Ufficio  territoriale  dello  Stato  e
assicura, nel rispetto dell'autonomia funzionale  e  operativa  degli
altri uffici periferici delle amministrazioni statali, le funzioni di
rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio. 
  2. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto  ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
e successive modificazioni, fermo restando il  mantenimento  in  capo
alle Prefetture  -  Uffici  territoriali  dello  Stato  di  tutte  le
funzioni   di    competenza    delle    Prefetture,    si    provvede
all'individuazione  di  ulteriori  compiti   e   attribuzioni   della
Prefettura - Ufficio territoriale dello Stato connessi  all'esercizio
delle funzioni di cui al comma 1, secondo le seguenti norme  generali
regolatrici della materia: 
    a) contenimento della spesa pubblica; 
    b) mantenimento della  circoscrizione  provinciale  quale  ambito
territoriale di competenza delle  Prefetture  -  Uffici  territoriali
dello  Stato  e  degli  altri  uffici  periferici   delle   pubbliche
amministrazioni dello Stato, gia' organizzati  su  base  provinciale,
salvo  l'adeguamento  dello  stesso  ambito  a  quello  della  citta'
metropolitana, laddove costituita, e fatta salva la  possibilita'  di
individuare, con provvedimento motivato, presidi in specifici  ambiti
territoriali  per   eccezionali   esigenze   connesse   alla   tutela
dell'ordine e della  sicurezza  pubblica  e  del  soccorso  pubblico,
nonche'  alla  garanzia  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali; 
    c) in coerenza con la funzione di rappresentanza  unitaria  dello
Stato, individuazione di modalita', anche ulteriori a quelle  di  cui
all'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  e
successive  modificazioni,  per  assicurare,  su  scala  provinciale,
regionale   o   sovraregionale,   l'ottimale   esercizio   coordinato
dell'attivita' amministrativa degli uffici periferici dello Stato; 
    d)   realizzazione   dell'esercizio   unitario   delle   funzioni
logistiche  e  strumentali  di   tutte   le   strutture   periferiche
dell'amministrazione dello Stato ed istituzione  di  servizi  comuni,
con particolare riferimento alle funzioni di gestione del  personale,
di controllo di gestione,  di  economato,  di  gestione  dei  sistemi
informativi  automatizzati,  di  gestione  dei   contratti,   nonche'
utilizzazione in via  prioritaria  di  beni  immobili  di  proprieta'
pubblica, in modo da assicurare la riduzione  di  almeno  il  10  per
cento  della  spesa  sostenuta  dallo  Stato  per  l'esercizio  delle
medesime funzioni; 
    e) funzionalmente al processo di cui alla lettera d) del presente
comma, con riferimento alle risorse che non  risultano  piu'  adibite
all'esercizio delle funzioni divenute oggetto di  esercizio  unitario
da parte di altre strutture  periferiche  dell'amministrazione  dello
Stato: 
      1)   assegnazione,   da   parte   delle   amministrazioni    di
appartenenza,  delle  risorse  umane  ad   altre   funzioni,   ovvero
collocamento in  mobilita'  delle  relative  unita'  ai  sensi  degli
articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni; 
      2) riallocazione delle risorse strumentali ed  assegnazione  di
quelle finanziarie in capo agli uffici  individuati  per  l'esercizio
unitario di ciascuna di tali funzioni. 
  3. Il regolamento di cui al comma 2 e'  adottato  su  proposta  del
Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di
concerto  con  i  Ministri  competenti  per  materia.  Lo  schema  di
regolamento, previo parere della Conferenza unificata,  e'  trasmesso
alle Camere per l'espressione dei pareri da  parte  delle  competenti
Commissioni parlamentari entro il termine  di  quarantacinque  giorni
dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione  dei
pareri, il regolamento puo' essere  comunque  adottato.  Al  fine  di
evitare  soluzioni  di  continuita'  nell'integrazione  dei   sistemi
informativi centrali e periferici del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, necessaria per l'azione di monitoraggio  e  controllo  delle
grandezze finanziarie e  della  spesa  pubblica  in  particolare,  la
competenza sulle infrastrutture informatiche e sui  relativi  sistemi
applicativi in uso alle Ragionerie Territoriali  dello  Stato  rimane
attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto  speciale
e delle Province autonome di Trento e di  Bolzano.  Dall'applicazione
del presente articolo sono esclusi gli uffici di  sanita'  marittima,
aerea e di frontiera, i Posti di ispezione frontaliera e  gli  uffici
veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari,