Art. 12. Soppressione di enti e societa' 1. L'INRAN e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti al CRA le funzioni ed i compiti gia' affidati all'INRAN ai sensi dell'articolo 11 decreto legislativo n. 454 del 1999. Sono attribuite all'Ente risi le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle sementi elette. Sono soppresse le funzioni dell'INRAN gia' svolte dall'ex INCA. 3. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite, rispettivamente, al CRA ed all'Ente risi. 4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito del trasferimento del personale di ruolo dell'INRAN, che mantiene il trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale del comparto ricerca, e' ridotto del 10 per cento, con esclusione del personale di ricerca. Per i restanti rapporti gli enti incorporanti subentrano nella titolarita' fino alla loro naturale scadenza. 5. Il personale INRAN (ex INCA) che al momento di entrata in vigore del presente decreto svolge le funzioni trasferite all'INRAN ai sensi dell'articolo 7, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e' posto in mobilita' ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. 6. Al fine di garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il direttore generale dell'INRAN, e' delegato allo svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia' intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine comunque non superiore a dodici mesi. 7. Al fine di ridurre la spesa di funzionamento, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei servizi resi alle imprese agricole, a decorrere dal 1° ottobre 2012, le funzioni di coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290 del 2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune sono svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA e al FEASR, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006. 8. Restano ferme in capo ad Agea tutte le altre funzioni previste dalla vigente normativa. 9. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali. A tal fine, e fermo restando quanto previsto al comma 12, la dotazione organica di AGEA attualmente esistente e' ridotta del 50 per cento per il personale dirigenziale di prima fascia e del 10 per cento per il personale dirigenziale di seconda fascia e, conseguentemente, AGEA adegua il proprio assetto organizzativo. 10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e' approvata apposita tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4 bis della legge n. 400 del 1988, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adegua la propria dotazione organica sulla base delle unita' di personale effettivamente trasferito e la propria organizzazione. 11. Il personale trasferito al Ministero politiche agricole alimentari forestali mantiene il trattamento previdenziale nonche' quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposte al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero politiche agricole alimentari forestali e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il Ministero subentra nella titolarita' dei restanti rapporti fino alla naturale scadenza. 12. La consistenza numerica complessiva del personale di ruolo che rimane in servizio presso Agea, a seguito del trasferimento di cui al comma 11 costituisce il limite massimo della dotazione organica della stessa Agenzia. 13. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, gli organi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono: a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalita' e conoscenza del settore agroalimentare; b) il collegio dei revisori dei conti. 14. Il direttore e' nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. L'incarico ha la durata massima di tre anni, e' rinnovabile per una sola volta ed e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attivita' professionale privata. 15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' adottato lo statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il compenso del direttore e dei componenti del collegio dei revisori. 16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 17. Sono abrogati dalla data di trasferimento delle funzioni, di cui ai commi 7 e 8, le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 1999 incompatibili con il presente articolo e dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'articolo 9 del citato decreto legislativo. 18. Dalle disposizione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 19. Al fine di semplificare le procedure di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonche' di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 sono emanati, anche sulla base delle proposte del commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro vigilante. Sino al 31 dicembre 2012 non si applicano i commi 635 e 638 del citato articolo 2 della legge n. 244 del 2007. 20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attivita' svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano 21. Alla data di entrata in vigore del presente decreto l'organismo di indirizzo, istituito dall'articolo 2, comma 118, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e' soppresso. Le relative funzioni sono esercitate dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di specifica intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 22. Le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il mese di marzo di ciascun anno finanziario, rendicontano le somme erogate a favore dei comuni confinanti ai soli fini dello svincolo degli accantonamenti effettuati in via temporanea dal Ministero dell'economia e delle finanze in applicazione dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. 23. La Commissione scientifica CITES di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, non e' soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 29, comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La partecipazione alla Commissione e' a titolo gratuito e non da' diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese. 24. La Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa, di seguito denominata «Societa'», costituita ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, e successive modificazioni, e' posta in liquidazione. 25. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' nominato un commissario liquidatore con il compito di procedere alla liquidazione della Societa' e di portare a conclusione esclusivamente le attivita' in corso di svolgimento, ad essa affidate ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sorti obblighi giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi o sono gia' stati individuati con decreti interministeriali interventi e beneficiari e sono gia' stati contratti i relativi mutui. 26. Il commissario liquidatore dura in carica fino al 31 dicembre 2013 e non e' prorogabile. Per lo svolgimento dei propri compiti il Commissario liquidatore si avvale della struttura e del personale della Societa' e non puo' procedere a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendano vacanti. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato a tempo determinato, nonche', in ogni caso, i rapporti di qualsivoglia natura giuridica aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali, anche a tempo indeterminato, cessano di avere effetto ove non confermati dal Commissario liquidatore entro trenta giorni dal suo insediamento. I suddetti contratti e rapporti non possono essere confermati per una durata superiore al termine originariamente previsto e non sono, in ogni caso, rinnovabili alla scadenza. Il Commissario liquidatore provvede, entro il 31 dicembre 2013, all'estinzione e alla conseguente liquidazione dei predetti contratti e rapporti, nonche' dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato del personale non avente qualifica dirigenziale, attualmente in servizio presso la societa'. 27. Tutti i beni residuanti dalla liquidazione della Societa' sono trasferiti al Ministero per i beni e le attivita' culturali che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi gia' facenti capo alla Societa'. Le disponibilita' finanziarie residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stesso Ministero per la prosecuzione degli interventi gia' contrattualizzati ed eventualmente non conclusi al 31 dicembre 2013 e per ulteriori interventi da realizzare secondo le modalita' di cui al comma 30. I contributi pluriennali di cui Arcus S.p.a. risulta beneficiaria e per i quali non sono state ancora perfezionate le relative operazioni finanziarie, sono utilizzati dal predetto Ministero in erogazione diretta per le finalita' di cui al comma 30 e secondo la procedura ivi prevista. 28. Alla procedura di liquidazione di cui al presente articolo si applicano, in quanto non derogate, le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle societa' di capitali. 29. All'articolo 32, comma 16, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 nell'ultimo periodo, dopo le parole: "Dall'anno 2012" sono aggiunte le seguenti: "fino all'anno 2016". 30. A decorrere dall'anno 2012, le risorse di cui all'articolo 32, comma 16, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono assegnate, secondo le modalita' ivi previste, al Ministero per i beni e le attivita' culturali e destinate alla realizzazione di progetti di assoluta rilevanza nazionale ed internazionale per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, per la promozione e la realizzazione di attivita' culturali di pari rilevanza, nonche' alla realizzazione di infrastrutture destinate alla valorizzazione e alla fruizione di detti beni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati annualmente i criteri ed indirizzi per la programmazione delle risorse di cui al presente comma. 31. La Fondazione Centro sperimentale di cinematografia di cui al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426 e successive modificazioni, di seguito denominata: "Fondazione", e' soppressa. Al fine di razionalizzare e rendere piu' efficace ed efficiente lo svolgimento delle funzioni, di preminente interesse generale nell'ambito della formazione specialistica avanzata del settore cinematografico, nonche' della tutela, salvaguardia, conservazione, valorizzazione e diffusione culturale del patrimonio cinematografico e audiovisivo, gia' svolte dalla Fondazione, e' istituito, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, il Centro sperimentale di cinematografia, quale Istituto centrale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni, di seguito denominato: "Istituto". L'Istituto afferisce alla Direzione generale per il cinema ed e' posto sotto la vigilanza della medesima Direzione generale. Ad esso si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, successive modificazioni. L'incarico di direzione dell'Istituto e' conferito dal Direttore generale per il cinema, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nelle more della costituzione degli organi dell'Istituto, il Direttore generale per il cinema assicura la continuita' della gestione amministrativa e della didattica ed a tal fine svolge le funzioni dei cessati organi amministrativi della Fondazione. 32. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni e' aggiunta la seguente lettera: "g-bis) il Centro sperimentale di cinematografia.". 33. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato a tempo determinato, nonche', in ogni caso, i rapporti di qualsivoglia natura giuridica aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali, anche a tempo indeterminato, cessano di avere effetto ove non confermati dal Direttore generale per il cinema entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fermo restando quanto previsto dai commi 34 e 35, l'Istituto subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi gia' facenti capo alla Fondazione e ad esso sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali della medesima. I dipendenti a tempo indeterminato della Fondazione, ad eccezione del personale dirigenziale, per il quale si applicano gli istituti contrattuali in tema di risoluzione del rapporto di lavoro previsti nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, sono inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attivita' culturali, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneita', sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o piu' decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede ad adeguare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito. I dipendenti della Fondazione mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio corrisposto al momento dell'inquadramento, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero per i beni e le attivita' culturali, e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 34. Le funzioni svolte dalla Cineteca nazionale, nonche' le inerenti risorse finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, con il decreto previsto dal comma 35 alla s.r.l. Istituto Luce Cinecitta', di cui all'articolo 14, commi da 6 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla quale, a partire dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 35, si applicano le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Presso la medesima Societa' sono, altresi', trasferiti i dipendenti a tempo indeterminato della Fondazione, adibiti alla Cineteca nazionale, individuati con il medesimo decreto di cui al comma 35, ad eccezione del personale dirigenziale, per il quale si applicano gli istituti contrattuali in tema di risoluzione del rapporto di lavoro previsti nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. 35. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, finanziarie e strumentali appartenenti alla Cineteca Nazionale, nonche' le partecipazioni societarie detenute dalla Fondazione, da trasferire a titolo gratuito a Istituto Luce Cinecitta' s.r.l. Con convenzione stipulata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Direzione generale per il cinema, l'Istituto e l'Istituto Luce Cinecitta' s.r.l. definiscono le modalita' con le quali e' assicurato il pieno utilizzo, a titolo gratuito, del patrimonio e delle attivita' della Cineteca Nazionale, da parte dell'Istituto nei propri programmi formativi, didattici e culturali. 36. Tutte le operazioni compiute in attuazione del presente articolo sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. 37. A far data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' abrogato il decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni. 38. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi di cui all'articolo 15, comma 1, lett. g), del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, e' soppresso. Le funzioni e i compiti, nonche' le risorse di personale, finanziarie e strumentali, dell'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi sono trasferite alla competente Direzione generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, la lettera g) e' soppressa. 39. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "L'incarico del commissario non puo' eccedere la durata di tre anni e puo' essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le residue attivita' liquidatorie continuano ad essere svolte dal ministero vigilante ai sensi della normativa vigente.". 40. In relazione alle liquidazioni coatte amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora alla medesima data il commissario sia in carica da piu' di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per materia ai sensi della normativa vigente subentra nella gestione delle residue attivita' liquidatorie. 41. L'Ente nazionale per il microcredito di cui all'articolo 8, comma 4-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e' soppresso e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 43. 42. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico e' nominato un dirigente delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dell'ente, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 43, e provvede alla liquidazione delle attivita', all'estinzione delle passivita' e alla definizione delle pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato e' individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il relativo incarico costituisce integrazione dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non comporta variazioni del trattamento economico complessivo. 43. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attivita' del dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura dell'ente soppresso e' deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredato dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmesso per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il bilancio da' evidenza delle contabilita' separate attivate per la gestione delle risorse comunitarie e dei fondi corrisposti all'ente da altri soggetti pubblici o privati. I compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti ai componenti degli organi dell'ente soppresso fino agli adempimenti previsti dal presente comma e comunque non oltre 30 giorni dalla data di soppressione. 44. Le convenzioni in essere tra l'ente e le amministrazioni ed enti pubblici e privati sono risolte alla data dell'entrata in vigore del presente decreto. Le amministrazioni e gli enti interessati definiscono con il dirigente delegato di cui al comma 42 le relative pendenze finanziarie. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, su proposta del dirigente delegato, individua i soggetti e le modalita' di trasferimento dei programmi e progetti comunitari, al fine di garantire l'adempimento degli obblighi assunti in sede comunitaria. 45. Le risorse umane, nei limiti del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso l'ente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite, con i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, al Ministero dello sviluppo economico che provvede corrispondentemente ad incrementare la propria dotazione organica. 46. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione dell'ente cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale data, il dirigente delegato puo' prorogarne l'efficacia, non oltre l'originaria scadenza, per far fronte alle attivita' previste dal comma 42. 47. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del dirigente delegato di cui al comma 42 e le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sul bilancio di chiusura dell'ente soppresso sono versate all' entrata del bilancio dello Stato; le risorse allocate nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico costituiscono economie del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali dell'ente sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico. 48. E' abrogato l'articolo 8, comma 4-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente disposizione. 49. L'Associazione italiana di studi cooperativi "Luigi Luzzatti" di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e' soppressa e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51. 50. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico e' nominato un dirigente delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dell'associazione, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51, e provvede alla gestione delle operazioni di liquidazione delle attivita' ed estinzione delle passivita' e alla definizione delle pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato e' individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il relativo incarico costituisce integrazione dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non comporta variazioni del trattamento economico complessivo. 51. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attivita' del dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura dell'ente soppresso e' deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredato dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmesso per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze. 52. Le funzioni attribuite all'associazione di cui al comma 49 dalla normativa vigente sono trasferite, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico che, previo accertamento della sussistenza e dell'attualita' dell'interesse pubblico allo svolgimento delle attivita', esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 53. 53. Le convenzioni in essere tra l'associazione e il Ministero dello sviluppo economico, sono risolte alla data di entrata in vigore del presente decreto e le corrispondenti somme, impegnate in favore dell'associazione, individuate con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e sono destinate alla prosecuzione delle attivita' di cui al comma 52. 54. Il personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso l'ente nazionale per il microcredito alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' trasferito al Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e' approvata apposita tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4 bis della legge n. 400 del 1988, il Ministero dello sviluppo economico adegua la propria dotazione organica in misura corrispondente alle unita' di personale effettivamente trasferite e la propria organizzazione. Il personale trasferito al Ministero dello sviluppo economico mantiene il trattamento previdenziale in godimento. 55. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 56. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione dell'ente cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale data, il dirigente delegato puo' prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attivita' previste dal comma 50. 57. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del dirigente delegato di cui al comma 50 e' versato all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali dell'associazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico. 58. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente norma. 59. La Fondazione Valore Italia di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 e' soppressa e i relativi organi, oggetto di scioglimento ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62. 60. Il commissario in carica, nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 19 aprile 2012 ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, esercita i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione della fondazione e provvede alla gestione delle operazioni della liquidazione delle attivita' ed estinzione delle passivita' e alla definizione delle pendenze della fondazione soppressa entro il termine del 31 dicembre 2012. A tal fine, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo al quale sono trasferite per essere destinate alla estinzione delle passivita' risultanti dalla gestione liquidatoria, anche le somme impegnate dal Ministero in favore della Fondazione, individuate con un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il compenso dovuto al commissario e' determinato dal Ministro dello sviluppo economico. 61. Il commissario entro il termine di cui al comma 60, verifica altresi' la disponibilita' degli operatori del mercato a subentrare nell'esecuzione del progetto per la realizzazione dell'Esposizione permanente di cui all'articolo 4, commi 68, 69 e 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, senza previsione e impegno di oneri per il bilancio dello Stato, provvedendo, se del caso, previa autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, al trasferimento dei relativi rapporti e attivita' in essere alla data del presente decreto. In caso di mancato trasferimento entro la data del 31 dicembre 2012 tutti i rapporti di cui e' parte la Fondazione si risolvono di diritto senza che sia dovuta alcuna compensazione, comunque denominata, per l'estinzione anticipata. 62. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla gestione diretta del programma, oggetto di specifica convenzione con la Fondazione, concernente la "Realizzazione del programma di agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica dei disegni e modelli industriali", utilizzando a tal fine le risorse trasferite alla Fondazione e depositate su un conto corrente vincolato allo scopo. Tali risorse sono versate all'entrate dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e destinate all'esecuzione del suddetto programma secondo criteri e modalita' definite con decreto del Ministero dello sviluppo economico. 63. Le convenzioni in essere tra il Ministero e la fondazione soppressa e tra quest'ultima e soggetti terzi, fatte salve le previsioni dei commi 61 e 62, devono intendersi risolte in ogni caso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 64. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attivita' del commissario. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il bilancio di chiusura della fondazione soppressa e' presentato dal commissario per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze. ed e' corredato dall'attestazione redatta dal collegio dei revisori. Il bilancio da' evidenza della contabilita' separata attivata per la gestione della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la fondazione, concernente la realizzazione del programma di cui al comma 62. I compensi, le indennita' o gli altri emolumenti comunque denominati spettanti al collegio dei revisori sono corrisposti fino agli adempimenti previsti dal presente comma e comunque non oltre i 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 65. Le risorse umane, nei limiti del personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso la fondazione alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico che provvede corrispondentemente ad incrementare la propria dotazione organica. 66. Il personale di cui al comma 65 e' inquadrato nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneita', sulla base di una tabella di equiparazione tra le qualifiche possedute presso la fondazione e quelle del Ministero tenuto conto delle mansioni svolte e dei titoli di servizio. Il predetto personale puo' essere destinato, in tutto o in parte, a supporto delle attivita' del commissario per il compimento delle operazioni di cui ai commi 60 e 61. 67. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 68. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione della fondazione cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale data, il commissario puo' prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attivita' previste dai commi 60 e 61. 69. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del commissario e le disponibilita' liquide costituenti il Fondo di dotazione della fondazione, o comunque destinate alla realizzazione dell'Esposizione permanente di cui al comma 61, sono versate all'entrate del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali della fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico. 70. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati il comma 61 nella parte in cui dispone l'istituzione di un fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del 'made in Italy', il comma 68, 69 e 70 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nella parte in cui dispone lo stanziamento delle risorse del predetto Fondo alle attivita' previste al comma 68 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 33 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente disposizione. 71. La titolarita' degli affidamenti diretti disposti dal Ministero dello sviluppo economico in favore di Promuovi Italia S.p.a. (nel seguito Promuovi Italia) e delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo Ministero e' trasferita a titolo gratuito, a decorrere dalla data di stipula dell'accordo di cui al comma 73, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.a. (nel seguito Invitalia) ovvero ad una societa' dalla stessa interamente partecipata. La societa' conferitaria subentra in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento. 72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti da Promuovi Italia alla societa' conferitaria i beni strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello svolgimento delle attivita'; la societa' subentra altresi' in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni professionali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. 73. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per l'individuazione della societa' conferitaria e delle attivita', dei beni e del personale oggetto di trasferimento, nel quale sono individuate le modalita' e i criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti economici; lo schema del predetto accordo e' sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 74. Al comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole "Il Ministero delle attivita' produttive" e "Il Ministro delle attivita' produttive" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "La Presidenza del Consiglio dei Ministri " e "Il Presidente del Consiglio dei Ministri". 75. L'incarico di commissario per la gestione delle societa' cooperative di cui all'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, commissario liquidatore delle societa' cooperative sciolte per atto dell'autorita' di cui all'articolo 2545-septiesdecies del codice civile, commissario liquidatore delle societa' cooperative in liquidazione coatta amministrativa di cui agli articoli 2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' monocratico. Il commissario liquidatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio; nel caso di delega a terzi di specifiche operazioni, l'onere per il compenso del delegato e' detratto dal compenso del commissario. 76. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle societa' cooperative nonche' la contestuale o successiva nomina del relativo commissario liquidatore, di cui agli articoli 2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. 77. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 71, l'ammontare del compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza, ove previsto, ed i relativi criteri di liquidazione, sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, che individua modalita' di remunerazione dei commissari liquidatori sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento della economicita', efficacia ed efficienza delle attivita' svolte, tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificita' della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante "Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo. In ogni caso la remunerazione dei commissari liquidatori non puo' essere superiore a quella prevista all'entrata in vigore del presente decreto ." 78. All'articolo 11 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, le parole: "31 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2012" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di mancata adozione, entro il predetto termine, dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'Agenzia e' soppressa e le attivita' e i compiti gia' attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012, che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5."; b) al comma 6, le parole: "31 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2012". 79. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, secondo periodo, le parole: "in servizio dalla data in vigore del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "in servizio alla data del 31 maggio 2012"; b) al comma 7, le parole: "31 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2012". 80. All'articolo 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tale fine nella fattura viene indicata, altresi', la lunghezza della tratta effettivamente percorsa."; b) il comma 14, e' sostituito dal seguente: "14. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi individuati ai sensi dei commi 1 e 2; alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000,00 euro."; c) il comma 15, e' sostituito dal seguente: "15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono irrogate dagli organi del Comando generale della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese.". 81. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui al Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera quale centro di costo nell'ambito del Centro di responsabilita' Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 82. Sono soppresse le lettere c), g) ed l) dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284. 83. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: "a) un Dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", con funzioni di Presidente"; b) al comma 1, lettera b) le parole "dei quali il primo e' eletto dal Comitato centrale fra i componenti in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "dei quali il primo, responsabile dell'attivita' amministrativa e contabile, con incarico di livello dirigenziale di seconda fascia assegnato nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211"; c) al comma 1, lettera g) le parole "quattro rappresentanti" sono sostituite dalle seguenti: "un rappresentante per ciascuna". 84. Le disposizioni di cui al comma 3 entrano in vigore dal 1° gennaio 2013. 85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori per le iniziative in materia di sicurezza della circolazione, di controlli sui veicoli pesanti e di protezione ambientale, stanziato sul capitolo 1330 - piano di gestione 1 - del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014. 86. Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, con i fondi disponibili, proseguira' in particolare gli interventi necessari per l'attuazione dei controlli sull'autotrasporto previsti dalle direttive dell'Unione europea in materia e dalle intese intercorse tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'interno. 87. Al fine di consentire una sollecita definizione delle procedure connesse alla soppressione dell'INPDAP ed alla sua confluenza nell'INPS e realizzare i conseguenti risparmi previsti dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'approvazione del bilancio di chiusura dell'INPDAP si provvede mediante la nomina di un commissario ad acta. 88. All'articolo 24, comma 18, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: " 31 ottobre 2012". 89. Il Comitato amministratore della forma di previdenza complementare denominata FONDINPS previsto dall'articolo 4 del decreto ministeriale 30 gennaio 2007 continua ad operare in regime di proroga fino al perfezionamento della procedura di ricostituzione dello stesso, e comunque non oltre il 31 ottobre 2012, con le riduzioni stabilite dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122. 90. In funzione del processo di razionalizzazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, e di contenimento dei costi degli organismi collegiali, il regime di commissariamento del suddetto Istituto disposto, a partire dal 22 dicembre 2011, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i cui effetti sono confermati, mediante la nomina di un dirigente generale di ruolo del Ministero, e' prorogato fino all'approvazione del nuovo Statuto, volto a riordinare il predetto Istituto secondo regole di contenimento della spesa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.