Art. 9. 
 
Razionalizzazione   amministrativa,   divieto   di   istituzione    e
              soppressione di enti, agenzie e organismi 
 
  1. Al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento  degli
obiettivi di finanza pubblica,  il  contenimento  della  spesa  e  il
migliore svolgimento delle funzioni amministrative,  le  regioni,  le
province e i comuni sopprimono o accorpano, riducendone in  tal  caso
gli oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per  cento,  enti,
agenzie  e  organismi  comunque  denominati  e  di  qualsiasi  natura
giuridica che, alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
esercitano, anche in via strumentale, funzioni  fondamentali  di  cui
all'articolo 117, comma secondo, lettera  p),  della  Costituzione  o
funzioni  amministrative  spettanti  a  comuni,  province,  e  citta'
metropolitane ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione. 
  2. Entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, al fine di dare attuazione al comma 1, con  accordo  sancito
in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  si  provvede  alla  complessiva
ricognizione degli enti, delle agenzie e  degli  organismi,  comunque
denominati e di qualsiasi natura giuridica di cui al comma 1. 
  3. Al fine di dare attuazione al comma 2,  in  sede  di  Conferenza
unificata si provvede mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma
6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e sulla base del  principio  di
leale  collaborazione,  all'individuazione  dei   criteri   e   della
tempistica per l'attuazione del presente articolo e alla  definizione
delle modalita' di monitoraggio. 
  4. Se, decorsi nove mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, le regioni, le province e i comuni non  hanno  dato
attuazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti, le agenzie e  gli
organismi indicati al medesimo comma 1 sono soppressi. Sono nulli gli
atti successivamente adottati dai medesimi. 
  5. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni  si
adeguano ai principi di cui  al  comma  1  relativamente  agli  enti,
agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi  natura,  che
svolgono, ai sensi dell'articolo 118,  della  Costituzione,  funzioni
amministrative conferite alle medesime regioni. 
  6. E' fatto divieto agli enti locali di istituire enti,  agenzie  e
organismi comunque denominati e di qualsiasi  natura  giuridica,  che
esercitino una o piu' funzioni fondamentali e funzioni amministrative
loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione. 
  7. Resta fermo quanto disposto  dall'articolo  14,  comma  32,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.