Art. 10 Informazioni riservate 1. I membri della delegazione speciale di negoziazione e del Cae, nonche' gli esperti che eventualmente li assistono e i rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione, non possono rivelare a terzi notizie ricevute in via riservata e qualificate come tali dalla direzione centrale o dal dirigente di cui all'articolo 4, comma 1. Tale divieto permane per un periodo di tre anni successivo alla scadenza del termine previsto dal mandato dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma, a prescindere dal luogo in cui si trovino. 2. La direzione centrale o il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, possono legittimamente rifiutarsi di comunicare le informazioni richieste solo laddove esse, sulla base di criteri obiettivi, siano di natura tale da creare notevoli difficolta' al funzionamento o all'attivita' esercitata dalle imprese interessate o da arrecare loro danno ovvero da realizzare turbativa dei mercati.