Art. 10 
 
 
                       Informazioni riservate 
 
  1. I membri della delegazione speciale di negoziazione e  del  Cae,
nonche' gli esperti che eventualmente li assistono e i rappresentanti
dei  lavoratori  che  operano  nell'ambito  di  una   procedura   per
l'informazione e la  consultazione,  non  possono  rivelare  a  terzi
notizie ricevute in via  riservata  e  qualificate  come  tali  dalla
direzione centrale o dal dirigente di cui all'articolo  4,  comma  1.
Tale divieto permane per un  periodo  di  tre  anni  successivo  alla
scadenza del termine previsto dal mandato  dei  soggetti  di  cui  al
primo periodo del presente comma, a prescindere dal luogo in  cui  si
trovino. 
  2. La direzione centrale o il  dirigente  di  cui  all'articolo  4,
comma  1,  possono  legittimamente  rifiutarsi   di   comunicare   le
informazioni richieste solo  laddove  esse,  sulla  base  di  criteri
obiettivi, siano di natura tale da  creare  notevoli  difficolta'  al
funzionamento o all'attivita' esercitata dalle imprese interessate  o
da arrecare loro danno ovvero da realizzare turbativa dei mercati.