Art. 11 Funzionamento del Comitato aziendale europeo ovvero della procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori 1. La direzione centrale o il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, e il Cae operano con spirito di cooperazione nell'osservanza dei loro diritti e obblighi reciproci. 2. Il comma 1 si applica anche per la cooperazione tra la direzione centrale o il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, e i rappresentanti dei lavoratori, nell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori.