Art. 11 
 
Funzionamento del Comitato aziendale europeo ovvero  della  procedura
  per l'informazione e la consultazione dei lavoratori 
 
  1. La direzione centrale o il  dirigente  di  cui  all'articolo  4,
comma 1, e il Cae operano con spirito di cooperazione nell'osservanza
dei loro diritti e obblighi reciproci. 
  2. Il comma 1 si applica anche per la cooperazione tra la direzione
centrale o  il  dirigente  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  e  i
rappresentanti  dei  lavoratori,  nell'ambito  della  procedura   per
l'informazione e la consultazione dei lavoratori.