Art. 12 
 
 
          Tutela e ruolo dei rappresentanti dei lavoratori 
 
  1. I membri del Cae dispongono, ai sensi dell'articolo 9, comma  2,
lettera e),  dei  mezzi  necessari  per  l'applicazione  dei  diritti
derivanti  dal  presente  decreto  legislativo,   per   rappresentare
collettivamente gli  interessi  dei  lavoratori  dell'impresa  o  del
gruppo di imprese di dimensioni comunitarie. Inoltre, i membri  della
delegazione speciale di negoziazione, dipendenti dall'impresa  o  dal
gruppo di imprese  di  dimensioni  comunitarie,  i  membri  del  Cae,
nonche' i rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito della
procedura per l'informazione e la consultazione,  hanno  diritto,  se
dipendenti dalla sede italiana, per l' espletamento del loro mandato,
a  permessi  retribuiti,  in  misura  non  inferiore   a   otto   ore
trimestrali, consensualmente assorbibili fino a concorrenza  in  caso
di  accordi  che  abbiano  stabilito  condizioni  di  miglior  favore
rispetto a quanto  previsto  dalla  legge  vigente.  Agli  stessi  si
applicano altresi' le disposizioni contenute negli articoli 22  e  24
della legge 20 maggio 1970, n. 300. 
  2. In  considerazione  della  durata  prevedibile  degli  incontri,
dell'oggetto  e  del  luogo  delle   riunioni,   l'accordo   di   cui
all'articolo 9 puo' prevedere ulteriori otto ore annuali. 
  3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, i membri  del  Cae
informano i rappresentanti dei lavoratori degli stabilimenti o  delle
imprese di un gruppo di  imprese  di  dimensioni  comunitarie  o,  in
assenza di rappresentanti, l'insieme  dei  lavoratori  riguardo  alla
sostanza e ai risultati  della  procedura  per  l'informazione  e  la
consultazione attuata a norma del presente decreto legislativo. 
  4. Se e in quanto cio'  sia  necessario  all'esercizio  delle  loro
funzioni di rappresentanza in un contesto  internazionale,  i  membri
della delegazione speciale di negoziazione e del Cae usufruiscono  di
formazione  senza  perdita  di  retribuzione.   I   contenuti   della
formazione,  considerando  gli   accordi   in   atto,   sono   decisi
congiuntamente tra direzione centrale ed il comitato ristretto o, ove
non esistente, il Cae. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Il testo degli articoli 22 e 24 della legge 20 maggio
          1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e  dignita'
          dei lavoratori, della liberta' sindacale  e  dell'attivita'
          sindacale nei luoghi di lavoro e norme  sul  collocamento),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1970, n. 131,
          cosi' recita: 
              «Art.   22   (Trasferimento   dei    dirigenti    delle
          Rappresentanze sindacali  aziendali).  -  Il  trasferimento
          dall'unita' produttiva dei dirigenti  delle  rappresentanze
          sindacali aziendali di  cui  al  precedente  art.  19,  dei
          candidati e dei membri di commissione interna  puo'  essere
          disposto  solo  previo  nulla   osta   delle   associazioni
          sindacali di appartenenza. 
              Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai  commi
          quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 18  si  applicano
          sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui e'
          stata eletta la commissione interna per i  candidati  nelle
          elezioni  della  commissione  stessa  e  sino   alla   fine
          dell'anno successivo a quello in cui e' cessato  l'incarico
          per tutti gli altri.». 
              «Art. 24  (Permessi  non  retribuiti).  -  I  dirigenti
          sindacali aziendali di cui  all'art.  23  hanno  diritto  a
          permessi non retribuiti per la partecipazione a  trattative
          sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale,  in
          misura non inferiore a otto giorni all'anno. 
              I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui
          al comma precedente devono darne comunicazione  scritta  al
          datore di lavoro di regola tre  giorni  prima,  tramite  le
          rappresentanze sindacali aziendali.».