Art. 13 
 
 
       Rapporti con altre disposizioni comunitarie e nazionali 
 
  1. L'informazione e la consultazione del Cae  sono  coordinate  con
quelle degli organi nazionali di rappresentanza dei  lavoratori,  nel
rispetto delle competenze e degli ambiti di intervento di ciascuno  e
dei principi di cui all'articolo 1, comma 6. 
  2.  Le  modalita'  di  articolazione  tra   l'informazione   e   la
consultazione  del  Cae  e   quella   degli   organi   nazionali   di
rappresentanza  dei  lavoratori  sono  stabilite  mediante  l'accordo
previsto dall'articolo 9. Tale accordo fa salve le  disposizioni  del
diritto e/o della prassi  nazionale  in  materia  di  informazione  e
consultazione dei lavoratori. 
  3. Qualora tali modalita' non siano definite mediante l'accordo  di
cui  all'articolo  9,  e  si  prospettino  decisioni  in   grado   di
determinare modifiche importanti dell'organizzazione del lavoro e dei
contratti di lavoro, le procedure  di  informazione  e  consultazione
devono avere  luogo  in  modo  coordinato  nel  Cae  e  negli  organi
nazionali di rappresentanza dei lavoratori. 
  4. Il presente decreto fa salve le norme  di  cui  all'articolo  47
della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e all'articolo 24  della  legge
23  luglio  1991,  n.  223,  nonche'  i  diritti  di  informazione  e
consultazione regolati dalla legge nonche' dai contratti collettivi e
dagli accordi vigenti anche in attuazione del decreto  legislativo  6
febbraio 2007, n. 25. 
  5. L'applicazione del presente decreto legislativo non  costituisce
una ragione sufficiente a  giustificare  un  regresso  rispetto  alla
situazione esistente  per  quanto  attiene  al  livello  generale  di
protezione  dei  lavoratori  nell'ambito  disciplinato  dal   decreto
stesso. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Il testo dell'art. 47 della legge 29  dicembre  1990,
          n.  428  (Disposizioni  per   l'adempimento   di   obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee  -  Legge  comunitaria  1990),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 12  gennaio  1991,  n.  10,  supplemento
          ordinario, cosi' recita: 
              «Art. 47 (Trasferimenti di azienda).  -  1.  Quando  si
          intenda effettuare, ai  sensi  dell'art.  2112  del  codice
          civile,   un   trasferimento   d'azienda   in   cui    sono
          complessivamente  occupati  piu'  di  quindici  lavoratori,
          anche nel caso in cui il trasferimento riguardi  una  parte
          d'azienda, ai sensi del medesimo art. 2112, il  cedente  ed
          il cessionario  devono  darne  comunicazione  per  iscritto
          almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto
          da  cui  deriva  il  trasferimento  o  che  sia   raggiunta
          un'intesa vincolante tra  le  parti,  se  precedente,  alle
          rispettive rappresentanze sindacali unitarie,  ovvero  alle
          rappresentanze  sindacali  aziendali  costituite,  a  norma
          dell'art. 19 della legge 20  maggio  1970,  n.  300,  nelle
          unita' produttive  interessate,  nonche'  ai  sindacati  di
          categoria  che  hanno  stipulato  il  contratto  collettivo
          applicato nelle imprese interessate  al  trasferimento.  In
          mancanza delle  predette  rappresentanze  aziendali,  resta
          fermo  l'obbligo  di  comunicazione   nei   confronti   dei
          sindacati    di     categoria     comparativamente     piu'
          rappresentativi e puo' essere assolto  dal  cedente  e  dal
          cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla
          quale aderiscono  o  conferiscono  mandato.  L'informazione
          deve  riguardare:  a)  la  data  o  la  data  proposta  del
          trasferimento; b) i motivi  del  programmato  trasferimento
          d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche,  economiche  e
          sociali per i lavoratori; d) le eventuali  misure  previste
          nei confronti di questi ultimi. 
              2. Su richiesta scritta delle rappresentanze  sindacali
          o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni
          dal ricevimento della comunicazione di cui al comma  1,  il
          cedente e il cessionario  sono  tenuti  ad  avviare,  entro
          sette giorni dal ricevimento della predetta  richiesta,  un
          esame congiunto con i soggetti  sindacali  richiedenti.  La
          consultazione si intende esaurita  qualora,  decorsi  dieci
          giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. 
              3. Il mancato rispetto, da  parte  del  cedente  o  del
          cessionario, degli  obblighi  previsti  dai  commi  1  e  2
          costituisce condotta antisindacale ai  sensi  dell'art.  28
          della legge 20 maggio 1970, n. 300. 
              4. Gli obblighi d'informazione  e  di  esame  congiunto
          previsti dal presente articolo devono essere assolti  anche
          nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento  sia
          stata assunta da altra  impresa  controllante.  La  mancata
          trasmissione da parte di  quest'ultima  delle  informazioni
          necessarie  non  giustifica  l'inadempimento  dei  predetti
          obblighi. 
              4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto  un  accordo
          circa il mantenimento,  anche  parziale,  dell'occupazione,
          l'art.  2112  del  codice  civile  trova  applicazione  nei
          termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo
          qualora il trasferimento riguardi aziende: 
              a) delle quali sia stato accertato lo  stato  di  crisi
          aziendale, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera  c),
          della legge 12 agosto 1977, n. 675; 
              b) per le quali sia  stata  disposta  l'amministrazione
          straordinaria, ai sensi del decreto  legislativo  8  luglio
          1999, n.  270,  in  caso  di  continuazione  o  di  mancata
          cessazione dell'attivita'. 
              5. Qualora il  trasferimento  riguardi  o  imprese  nei
          confronti  delle  quali  vi  sia  stata  dichiarazione   di
          fallimento,   omologazione   di    concordato    preventivo
          consistente  nella  cessione  dei  beni,   emanazione   del
          provvedimento di liquidazione coatta amministrativa  ovvero
          di sottoposizione  all'amministrazione  straordinaria,  nel
          caso in cui la continuazione dell'attivita' non  sia  stata
          disposta o sia cessata e nel corso della  consultazione  di
          cui ai precedenti commi  sia  stato  raggiunto  un  accordo
          circa il mantenimento anche parziale  dell'occupazione,  ai
          lavoratori  il  cui  rapporto  di   lavoro   continua   con
          l'acquirente non trova applicazione l'art. 2112 del  codice
          civile, salvo  che  dall'accordo  risultino  condizioni  di
          miglior favore. Il predetto accordo puo' altresi' prevedere
          che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario
          e che quest'ultimo continui  a  rimanere,  in  tutto  o  in
          parte, alle dipendenze dell'alienante. 
              6.  I  lavoratori  che  non  passano  alle   dipendenze
          dell'acquirente, dell'affittuario o del  subentrante  hanno
          diritto di precedenza nelle assunzioni  che  questi  ultimi
          effettuino entro un  anno  dalla  data  del  trasferimento,
          ovvero entro il periodo maggiore  stabilito  dagli  accordi
          collettivi. Nei  confronti  dei  lavoratori  predetti,  che
          vengano assunti  dall'acquirente,  dall'affittuario  o  dal
          subentrante  in  un  momento  successivo  al  trasferimento
          d'azienda, non trova applicazione l'art.  2112  del  codice
          civile.». 
              - Il testo dell'art. 24 della legge 23 luglio 1991,  n.
          223 (Norme in materia  di  cassa  integrazione,  mobilita',
          trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione  di  direttive
          della Comunita' europea,  avviamento  al  lavoro  ed  altre
          disposizioni in materia di mercato del lavoro),  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  27   luglio   1991,   n.   175,
          supplemento ordinario, cosi' recita: 
              «Art. 24 (Norme in materia di riduzione del personale).
          - 1. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a  12  e
          15-bis, e all'art. 5, commi da 1 a  5,  si  applicano  alle
          imprese che occupino piu' di quindici dipendenti e che,  in
          conseguenza di una riduzione o trasformazione di  attivita'
          o   di   lavoro,   intendano   effettuare   almeno   cinque
          licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in  ciascuna
          unita' produttiva, o in piu' unita' produttive  nell'ambito
          del territorio di una stessa provincia.  Tali  disposizioni
          si applicano per tutti i licenziamenti  che,  nello  stesso
          arco  di  tempo  e  nello  stesso  ambito,  siano  comunque
          riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione. 
              1-bis. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi  2,  3,
          con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8,  9,  11,
          12, 14, 15 e 15-bis, e all'art. 5,  commi  1,  2  e  3,  si
          applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle
          medesime  condizioni  di  cui  al  comma  1.  I  lavoratori
          licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'art.  6,
          comma 1, senza diritto all'indennita' di cui all'art. 7. Ai
          lavoratori licenziati ai sensi del presente  comma  non  si
          applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e
          4, e 25, comma 9. 
              1-ter. La disposizione di  cui  all'art.  5,  comma  3,
          ultimo periodo, non  si  applica  al  recesso  intimato  da
          datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza  fini
          di  lucro,  attivita'  di   natura   politica,   sindacale,
          culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. 
              1-quater. Nei casi previsti dall'art. 5,  comma  3,  al
          recesso intimato da datori di lavoro non  imprenditori  che
          svolgono,  senza  fini  di  lucro,  attivita'   di   natura
          politica, sindacale, culturale,  di  istruzione  ovvero  di
          religione o di culto, si applicano le disposizioni  di  cui
          alla  legge  15  luglio  1966,   n.   604,   e   successive
          modificazioni. 
              2. Le disposizioni richiamate nei commi 1  e  1-bis  si
          applicano anche quando le imprese o  i  privati  datori  di
          lavoro  non  imprenditori,  di  cui  ai   medesimi   commi,
          intendano cessare l'attivita'. 
              3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo,
          e 10, e all'art. 5, commi 4  e  5,  si  applica  solo  alle
          imprese di cui all'art. 16, comma 1. Il contributo previsto
          dall'art. 5, comma  4,  e'  dovuto  dalle  imprese  di  cui
          all'art.  16,  comma  1  nella  misura  di  nove  volte  il
          trattamento iniziale di mobilita' spettante  al  lavoratore
          ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale. 
              4. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  si
          applicano nei casi di scadenza dei  rapporti  di  lavoro  a
          termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei  casi
          di attivita' stagionali o saltuarie. 
              5.  La  materia  dei   licenziamenti   collettivi   per
          riduzione di personale di cui al primo comma  dell'art.  11
          della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  come  modificato
          dall'art.  6  della  legge  11  maggio  1990,  n.  108,  e'
          disciplinata dal presente articolo. 
              6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
          intimati prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge.». 
              -  Il  decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n.  25
          (Attuazione della direttiva 2002/14/CE  che  istituisce  un
          quadro   generale   relativo   all'informazione   e    alla
          consultazione dei lavoratori) e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 21 marzo 2007, n. 67.