Art. 14 
 
 
                             Adeguamento 
 
  1. In caso di modifiche significative della struttura  dell'impresa
di dimensioni comunitarie o  del  gruppo  di  imprese  di  dimensioni
comunitarie, e in assenza di disposizioni  negli  accordi  in  vigore
oppure in caso di contrasto tra le disposizioni di due o piu' accordi
applicabili, la direzione centrale o il dirigente di cui all'articolo
4, comma 1, avvia, di sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno
100 lavoratori o dei loro  rappresentanti,  la  negoziazione  di  cui
all'articolo 5 e seguenti, in almeno due imprese  o  stabilimenti  in
almeno due Stati membri diversi. 
  2. Oltre ai membri designati a norma degli  articoli  6  e  7  sono
membri della delegazione speciale di delegazione  almeno  tre  membri
del Cae esistente  o  di  ciascuno  dei  comitati  aziendali  europei
esistenti. 
  3. Nel corso dei negoziati il Cae o i Cae esistenti  continuano  ad
operare secondo le modalita' adottate dall'accordo tra i  membri  del
Cae o dei Cae e la direzione centrale.