Art. 14 Adeguamento 1. In caso di modifiche significative della struttura dell'impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, e in assenza di disposizioni negli accordi in vigore oppure in caso di contrasto tra le disposizioni di due o piu' accordi applicabili, la direzione centrale o il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, avvia, di sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno 100 lavoratori o dei loro rappresentanti, la negoziazione di cui all'articolo 5 e seguenti, in almeno due imprese o stabilimenti in almeno due Stati membri diversi. 2. Oltre ai membri designati a norma degli articoli 6 e 7 sono membri della delegazione speciale di delegazione almeno tre membri del Cae esistente o di ciascuno dei comitati aziendali europei esistenti. 3. Nel corso dei negoziati il Cae o i Cae esistenti continuano ad operare secondo le modalita' adottate dall'accordo tra i membri del Cae o dei Cae e la direzione centrale.