Art. 16 
 
 
                       Prescrizioni accessorie 
 
  1. Al fine di assicurare la realizzazione  dell'obiettivo  indicato
dall'articolo 1, comma 1, si applicano le prescrizioni accessorie  di
cui  al  presente  articolo,  qualora  la  direzione  centrale  e  la
delegazione speciale di negoziazione decidano in  tal  senso,  ovvero
qualora la direzione centrale rifiuti l'apertura di negoziati  in  un
periodo di sei mesi a decorrere dalla richiesta di  cui  all'articolo
5, comma 1, ovvero qualora,  entro  tre  anni  a  decorrere  da  tale
richiesta, le parti in causa non  siano  in  grado  di  stipulare  un
accordo ai sensi dell'articolo 9 e qualora la delegazione speciale di
negoziazione non abbia preso la decisione prevista  dall'articolo  8,
comma 5. 
  2. Le competenze del Cae sono stabilite a  norma  dell'articolo  1,
comma 6. L'informazione del Cae riguarda in particolare la struttura,
la situazione economico-finanziaria, la  probabile  evoluzione  delle
attivita', la produzione e le vendite dell'impresa o  del  gruppo  di
imprese di dimensioni comunitarie. L'informazione e la  consultazione
del Cae riguardano in particolare la situazione dell'occupazione e la
sua probabile evoluzione, gli investimenti, le modifiche  sostanziali
in merito all'organizzazione,  l'introduzione  dei  nuovi  metodi  di
lavoro o di nuovi processi produttivi, i trasferimenti di produzione,
le fusioni, la riduzione delle dimensioni o la chiusura  di  imprese,
stabilimenti o loro parti importanti e i licenziamenti collettivi. La
consultazione avviene in modo tale da  consentire  ai  rappresentanti
dei lavoratori di riunirsi con la direzione centrale  e  di  ottenere
una risposta motivata ad ogni loro eventuale parere.  Alla  procedura
di informazione e consultazione si applica il disposto degli articoli
1, comma 2 e 10. 
  3. Il Cae e' composto per l'Italia ai sensi dell'articolo 9,  commi
6 e 7. 
  4. I membri del Cae sono designati  in  proporzione  al  numero  di
lavoratori occupati in  ciascuno  Stato  membro  dall'impresa  o  dal
gruppo di imprese di dimensioni comunitarie,  assegnando  a  ciascuno
Stato membro un seggio per ogni quota pari al 10% o sua frazione  del
numero dei lavoratori impiegati nell'insieme degli Stati membri. 
  5. Per garantire il coordinamento delle sue attivita' il Cae elegge
al proprio interno un  comitato  ristretto  composto  al  massimo  da
cinque  membri,  il  quale  deve  beneficiare  delle  condizioni  per
esercitare  le  proprie  attivita'  regolarmente.  Esso   adotta   un
regolamento interno. 
  6. La direzione centrale o il  dirigente  di  cui  all'articolo  4,
comma 1, sono informati della composizione del Cae  su  comunicazione
delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 6, comma 2. 
  7. Il Cae  ha  diritto  di  riunirsi  una  volta  all'anno  con  la
direzione centrale o il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1,  in
conformita' all'articolo 12, per essere informato  o  consultato,  in
base a una relazione elaborata  dalla  direzione  centrale,  riguardo
all'evoluzione delle attivita' dell'impresa o del gruppo  di  imprese
di dimensioni comunitarie e  delle  loro  prospettive.  Le  direzioni
locali ne sono informate. 
  8. Qualora si verifichino circostanze  eccezionali  o  intervengano
decisioni che incidano notevolmente sugli interessi  dei  lavoratori,
in particolare nel caso di delocalizzazione, chiusura di imprese o di
stabilimenti, oppure licenziamenti collettivi, il comitato  ristretto
o, ove non esista, il Cae ha il  diritto  di  esserne  informato.  Il
comitato ristretto o, ove non esista, il Cae ha diritto di  riunirsi,
su sua richiesta, con la direzione centrale o  il  dirigente  di  cui
all'articolo 4, comma 1, nell'ambito dell'impresa  o  del  gruppo  di
imprese di dimensioni comunitarie, avente la competenza  di  prendere
decisioni proprie, per essere informato e consultato sulle misure che
incidono considerevolmente sugli interessi dei lavoratori. 
  9. Nel caso di riunione organizzata con il comitato ristretto hanno
diritto di partecipare i membri del  Cae  eletti  o  designati  dagli
stabilimenti ovvero  dalle  imprese  direttamente  interessati  dalle
circostanze o dalle misure in questione. La riunione di  informazione
e di consultazione si effettua quanto prima  rispetto  all'attuazione
delle misure di cui al comma 8, in base  a  una  relazione  elaborata
dalla direzione centrale, o dal  dirigente  di  cui  all'articolo  4,
comma 1, dell'impresa di  dimensioni  comunitarie  o  del  gruppo  di
imprese di dimensioni comunitarie, su cui puo'  essere  formulato  un
parere entro il termine congiuntamente  definito,  nell'ambito  della
riunione, fra la direzione centrale e il comitato  ristretto  o,  ove
non esistente, il Cae. In caso di mancata definizione  congiunta,  il
parere deve essere formulato entro sette giorni. 
  10. Prima delle riunioni con la direzione  centrale  il  Cae  o  il
comitato ristretto eventualmente allargato conformemente al comma  9,
puo' riunirsi nei  limiti  di  cui  all'articolo  12,  senza  che  la
direzione interessata sia presente. 
  11. Il Cae, o  il  comitato  ristretto,  puo'  farsi  assistere  da
esperti di sua scelta, nella misura necessaria allo  svolgimento  dei
suoi compiti. Le  riunioni  di  cui  al  presente  articolo  lasciano
impregiudicate le prerogative della direzione centrale. 
  12.  Le  spese  di  funzionamento  del  Cae  sono  sostenute  dalla
direzione centrale. La direzione interessata fornisce ai  membri  del
Cae  le  risorse  finanziarie  e   materiali   necessarie   ai   fini
dell'adeguato svolgimento delle  sue  funzioni.  In  particolare,  la
direzione centrale prende a proprio carico, salvo che non  sia  stato
diversamente   convenuto,   le   spese   di   organizzazione   e   di
interpretariato relative alle riunioni, nonche' le spese di alloggio,
vitto e di viaggio dei membri del Cae e del comitato ristretto.  Tali
spese, salvo diverso accordo, riguardano un solo esperto. 
  13. Quattro anni dopo la  sua  costituzione,  il  Cae  delibera  in
merito all'opportunita' di rinegoziare l'accordo di cui  all'articolo
9 oppure di mantenere l'applicazione delle  prescrizioni  di  cui  al
presente articolo.