Art. 18 
 
 
                Procedura di conciliazione preventiva 
                   e di irrogazione delle sanzioni 
 
  1.  Al  fine  di  garantire  la  piena  osservanza  degli  obblighi
stabiliti nel presente decreto,  le  parti  stipulanti  prevedono  la
costituzione di una commissione di conciliazione per risolvere in via
preliminare e non contenziosa le controversie relative: 
  a) alla violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 4, comma  4,
di acquisizione e  comunicazione  delle  informazioni  indispensabili
all'avvio dei negoziati  di  cui  agli  articoli  5  e  seguenti,  in
particolare quelle concernenti la struttura dell'impresa o del gruppo
e la sua forza lavoro, ivi incluse le informazioni relative al numero
dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d); 
  b) alla violazione degli obblighi di informazione  e  consultazione
stabiliti nell'accordo di cui all'articolo  9  o  nelle  prescrizioni
accessorie  di  cui  all'articolo  16  e  degli  ulteriori   obblighi
stabiliti nell'accordo o nelle prescrizioni accessorie in ordine alla
realizzazione  delle  condizioni  e  degli  strumenti  necessari   al
funzionamento del Cae o  della  procedura  per  l'informazione  e  la
consultazione, previsti dall'articolo 1, comma 2; 
  c) alla natura riservata delle informazioni fornite  e  qualificate
come tali ai sensi dell'articolo 10, comma 1, nonche'  alla  concreta
determinazione  dei  criteri  obiettivi  per  l'individuazione  delle
informazioni  suscettibili  di   creare   notevoli   difficolta'   al
funzionamento o all'attivita' esercitata dalle imprese interessate  o
di arrecare loro danno o realizzare turbativa dei mercati; 
  d) alla divulgazione di informazioni riservate  in  violazione  del
predetto articolo 10, comma 1; 
  e) alla fondatezza, alla luce  dell'articolo  10,  comma  2,  delle
ragioni del diniego opposto alla comunicazione di informazioni. 
  2. La commissione tecnica  di  conciliazione  e'  composta  da  tre
membri di cui: 
  a)  uno  designato  dal  Cae  o  dalla  delegazione   speciale   di
negoziazione  o  dai  rappresentanti  dei  lavoratori   che   operano
nell'ambito della procedura di informazione e consultazione; 
  b) uno designato dalla direzione centrale; 
  c) uno designato dalle parti di comune accordo. 
  3. Qualora insorga una delle controversie di cui  al  comma  1,  la
parte interessata manifesta all'altra parte la volonta' di  risolvere
la contestazione mediante richiesta di espletamento del tentativo  di
conciliazione dinanzi alla commissione di cui al  comma  2.  In  tale
ipotesi le parti,  nel  termine  di  venti  giorni  dalla  richiesta,
nominano i membri della commissione. In caso di mancata nomina  entro
il predetto termine del  membro  di  cui  al  comma  2,  lettera  c),
quest'ultimo puo'  essere  nominato,  su  ricorso  della  parte  piu'
diligente, dal presidente del tribunale nel cui circondario  ha  sede
la Direzione  territoriale  del  lavoro  competente  ad  irrogare  le
sanzioni amministrative per le asserite violazioni, in caso di  esito
negativo della procedura di conciliazione, individuata ai  sensi  dei
commi 6 e 7. 
  4. La commissione di conciliazione si  riunisce  nei  venti  giorni
successivi e formula, a maggioranza,  una  proposta  per  la  bonaria
definizione della controversia. Se la proposta non  e'  accettata,  i
termini di essa sono riassunti  nel  verbale  con  indicazione  delle
valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta  di
conciliazione formulata  dalla  commissione  e  non  accettata  senza
adeguata motivazione, il Direttore territoriale del lavoro, o un  suo
delegato, tiene conto nell'applicazione delle sanzioni amministrative
di cui all'articolo 17. 
  5. Il verbale di mancata conciliazione e la documentazione allegata
sono trasmessi, a cura del membro della commissione di cui  al  comma
2, lettera c), alla Direzione territoriale del lavoro individuata  ai
sensi dei commi 6 e 7. 
  6.  All'accertamento  e  all'irrogazione  della  sanzione  di   cui
all'articolo 17, comma 1, e' competente la Direzione territoriale del
lavoro della provincia nel cui territorio e' situato lo  stabilimento
dell'impresa di dimensioni comunitarie  o  l'impresa  del  gruppo  di
imprese di dimensioni comunitarie cui e' addetto il lavoratore che ha
rivelato a terzi  le  informazioni  riservate.  Qualora  la  predetta
violazione sia commessa da uno o piu'  esperti  residenti  in  Italia
ovvero da piu' lavoratori addetti a differenti stabilimenti o imprese
situati in piu' province, e' competente la Direzione territoriale del
lavoro della provincia nel cui territorio  e'  situata  la  direzione
centrale o il dirigente delegato di cui all'articolo 4, comma  1.  In
mancanza, e' competente la Direzione territoriale  del  lavoro  della
provincia nel cui territorio e' situato lo stabilimento  o  l'impresa
con il maggior numero di lavoratori. 
  7.  All'accertamento  e  all'irrogazione  delle  sanzioni  di   cui
all'articolo 17, commi 2 e 3, e' competente la Direzione territoriale
del lavoro della provincia nel cui territorio e' situato il  soggetto
che ha commesso la violazione. 
  8. Il personale ispettivo della Direzione territoriale  del  lavoro
competente, compiuti gli opportuni  atti  di  accertamento  ai  sensi
dell'articolo 13 della legge 24  novembre  1981,  n.  689,  notifica,
laddove ne sussistano i presupposti,  gli  estremi  della  violazione
agli  interessati  nel  termine   di   novanta   giorni,   ai   sensi
dell'articolo 14 della predetta legge. Si applica,  a  tal  fine,  il
pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689
del  1981.  Entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla   data   di
notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire
al Direttore territoriale del lavoro scritti difensivi e documenti  e
possono chiedere di essere sentiti dal medesimo Direttore. 
  9. Il  Direttore  territoriale  del  lavoro,  o  un  suo  delegato,
esaminati i documenti e gli argomenti esposti negli scritti difensivi
nonche' nel verbale di mancata conciliazione, determina con ordinanza
motivata  la  somma  dovuta  per  la  violazione  e  ne  ingiunge  il
pagamento, insieme con le spese. 
  10. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24  novembre
1981, n. 689. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Il testo degli articoli 13, 14 e 16  della  legge  24
          novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al  sistema  penale),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  novembre  1981,  n.
          329, supplemento ordinario, cosi' recita: 
              «Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli  organi  addetti
          al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la  cui
          violazione  e'  prevista  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento   di   una   somma   di   denaro   possono,   per
          l'accertamento delle violazioni di  rispettiva  competenza,
          assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e  di
          luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
          descrittivi  e  fotografici  e  ad  ogni  altra  operazione
          tecnica. 
              Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
          cose   che   possono   formare    oggetto    di    confisca
          amministrativa, nei modi e con i limiti con cui  il  codice
          di procedura penale  consente  il  sequestro  alla  polizia
          giudiziaria. 
              E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore  o
          del natante posto  in  circolazione  senza  essere  coperto
          dall'assicurazione obbligatoria  e  del  veicolo  posto  in
          circolazione senza che per lo stesso sia  stato  rilasciato
          il documento di circolazione. 
              All'accertamento  delle  violazioni   punite   con   la
          sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  di
          denaro possono procedere anche gli ufficiali e  gli  agenti
          di polizia giudiziaria, i quali,  oltre  che  esercitare  i
          poteri indicati nei precedenti  commi,  possono  procedere,
          quando non sia possibile acquisire altrimenti gli  elementi
          di prova, a perquisizioni in luoghi diversi  dalla  privata
          dimora, previa  autorizzazione  motivata  del  pretore  del
          luogo  ove  le   perquisizioni   stesse   dovranno   essere
          effettuate. Si applicano le disposizioni  del  primo  comma
          dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
          codice di procedura penale. 
              E' fatto salvo l'esercizio degli  specifici  poteri  di
          accertamento previsti dalle leggi vigenti.». 
              «Art.  14  (Contestazione  e   notificazione).   -   La
          violazione, quando e'  possibile,  deve  essere  contestata
          immediatamente tanto al trasgressore  quanto  alla  persona
          che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
          per la violazione stessa. 
              Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte
          o per alcune delle persone indicate nel  comma  precedente,
          gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
          interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
          il  termine  di  novanta  giorni  e  a   quelli   residenti
          all'estero entro  il  termine  di  trecentosessanta  giorni
          dall'accertamento. 
              Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
          all'autorita' competente con  provvedimento  dell'autorita'
          giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
          dalla data della ricezione. 
              Per la forma  della  contestazione  immediata  o  della
          notificazione si applicano le disposizioni  previste  dalle
          leggi vigenti. In ogni caso la  notificazione  puo'  essere
          effettuata,  con  le  modalita'  previste  dal  codice   di
          procedura    civile,    anche     da     un     funzionario
          dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
          la notificazione non puo' essere eseguita in  mani  proprie
          del  destinatario,  si  osservano  le  modalita'   previste
          dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice. 
              Per i residenti all'estero, qualora  la  residenza,  la
          dimora o il domicilio non siano noti, la  notifica  non  e'
          obbligatoria e resta salva la  facolta'  del  pagamento  in
          misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto  nel
          secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. 
              L'obbligazione  di  pagare  la  somma  dovuta  per   la
          violazione si estingue per la persona nei cui confronti  e'
          stata omessa la notificazione nel termine prescritto.». 
              «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
          pagamento di una somma in misura ridotta  pari  alla  terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito  il
          minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
          importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
          di sessanta giorni  dalla  contestazione  immediata  o,  se
          questa non vi e' stata, dalla notificazione  degli  estremi
          della violazione. 
              Per le violazioni  ai  regolamenti  ed  alle  ordinanze
          comunali e provinciali, la Giunta comunale  o  provinciale,
          all'interno del limite  edittale  minimo  e  massimo  della
          sanzione prevista, puo' stabilire un  diverso  importo  del
          pagamento in misura ridotta, in  deroga  alle  disposizioni
          del primo comma. 
              Il pagamento in misura ridotta  e'  ammesso  anche  nei
          casi in cui le  norme  antecedenti  all'entrata  in  vigore
          della presente legge non consentivano l'oblazione.».