Art. 4 Responsabilita' dell'istituzione di un comitato aziendale europeo ovvero di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori 1. La direzione centrale o il dirigente cui siano state delegate le relative attribuzioni e competenze e' responsabile della realizzazione delle condizioni e degli strumenti necessari all'istituzione del Cae ovvero di una procedura per l'informazione e la consultazione, previsti dall'articolo 1, comma 2, per l'impresa o il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie. 2. Se la direzione centrale non e' situata nel territorio di uno Stato membro, il rappresentante della direzione centrale in uno Stato membro, espressamente designato dalla direzione stessa, assume la responsabilita' di cui al comma 1. In mancanza di detto rappresentante, la responsabilita' di cui al comma 1 ricade sulla direzione dello stabilimento o dell'impresa del gruppo che impiega il maggior numero di lavoratori in uno Stato membro. 3. Ai fini del presente decreto il rappresentante o i rappresentanti o, in mancanza di questi, la direzione di cui al comma 2, secondo periodo, sono considerati come direzione centrale. 4. La direzione di ogni impresa appartenente al gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, nonche' la direzione centrale o la presunta direzione centrale ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie ovvero il dirigente cui sono state delegate le relative attribuzioni e competenze, hanno la responsabilita' di ottenere e trasmettere alle parti interessate dall'applicazione del presente decreto le informazioni indispensabili all'avvio dei negoziati di cui all'articolo 5 e seguenti, in particolare quelle concernenti la struttura dell'impresa o del gruppo e la sua forza lavoro. Questo obbligo riguarda in particolare le informazioni relative al numero dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d).