Art. 4 
 
Responsabilita' dell'istituzione di  un  comitato  aziendale  europeo
  ovvero di una procedura per l'informazione e la  consultazione  dei
  lavoratori 
 
  1. La direzione centrale o il dirigente cui siano state delegate le
relative   attribuzioni   e   competenze   e'   responsabile    della
realizzazione  delle   condizioni   e   degli   strumenti   necessari
all'istituzione del Cae ovvero di una procedura per l'informazione  e
la consultazione, previsti dall'articolo 1, comma 2, per l'impresa  o
il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie. 
  2. Se la direzione centrale non e' situata nel  territorio  di  uno
Stato membro, il rappresentante della direzione centrale in uno Stato
membro, espressamente designato dalla  direzione  stessa,  assume  la
responsabilita'  di  cui  al  comma   1.   In   mancanza   di   detto
rappresentante, la responsabilita' di cui al  comma  1  ricade  sulla
direzione dello stabilimento o dell'impresa del gruppo che impiega il
maggior numero di lavoratori in uno Stato membro. 
  3.  Ai  fini  del  presente   decreto   il   rappresentante   o   i
rappresentanti o, in mancanza di questi, la direzione di cui al comma
2, secondo periodo, sono considerati come direzione centrale. 
  4. La direzione di ogni impresa appartenente al gruppo  di  imprese
di  dimensioni  comunitarie,  nonche'  la  direzione  centrale  o  la
presunta direzione centrale ai sensi del secondo periodo del comma  2
dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie ovvero
il dirigente cui sono  state  delegate  le  relative  attribuzioni  e
competenze, hanno la responsabilita' di ottenere e  trasmettere  alle
parti  interessate  dall'applicazione   del   presente   decreto   le
informazioni  indispensabili   all'avvio   dei   negoziati   di   cui
all'articolo 5 e  seguenti,  in  particolare  quelle  concernenti  la
struttura dell'impresa o del gruppo e la  sua  forza  lavoro.  Questo
obbligo riguarda in particolare le informazioni  relative  al  numero
dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d).