Art. 5 
 
 
                Delegazione speciale di negoziazione 
 
  1. Per realizzare l'obiettivo indicato dall'articolo 1, comma 1, la
direzione centrale avvia la negoziazione per l'istituzione di un  Cae
o di una procedura per l'informazione e la consultazione, di  propria
iniziativa o previa richiesta scritta di almeno 100 lavoratori, o dei
loro rappresentanti, di almeno due imprese o stabilimenti situati  in
non meno di  due  Stati  membri  diversi  o  previa  richiesta  delle
organizzazioni  sindacali  che   abbiano   stipulato   il   contratto
collettivo nazionale applicato nell'impresa o nel gruppo  di  imprese
interessate. 
  2. La richiesta di cui al comma 1 deve  essere  indirizzata,  anche
disgiuntamente,   alla    direzione    centrale    ovvero,    qualora
preventivamente designato, al dirigente di cui all'articolo 4,  comma
1, ovvero alla direzione dello stabilimento o dell'impresa del gruppo
che impiega il maggior numero di lavoratori in uno Stato membro.