Art. 6 
 
 
                       Modalita' di formazione 
             della delegazione speciale di negoziazione 
 
  1. Per realizzare l'obiettivo indicato dall'articolo 1, comma 1, e'
istituita una delegazione speciale di negoziazione. 
  2. I membri della delegazione sono designati  dalle  organizzazioni
sindacali di cui all'articolo  5,  comma  1,  congiuntamente  con  le
rappresentanze  sindacali  unitarie  dell'impresa  o  del  gruppo  di
imprese. 
  3. Ove in uno stabilimento o in un'impresa manchi una  preesistente
forma di rappresentanza sindacale le organizzazioni sindacali di  cui
all'articolo  5,  comma  1,  convengono  con  la  direzione  di   cui
all'articolo 4 le modalita'  di  concorso  dei  lavoratori  di  detto
stabilimento o detta impresa  alla  designazione  dei  rappresentanti
della delegazione. 
  4. Le procedure indicate nel presente articolo si applicano a tutte
le elezioni ovvero designazioni che si svolgono in Italia.