Art. 7 
 
 
       Costituzione della delegazione speciale di negoziazione 
 
  1.  I  membri  della  delegazione  speciale  di  negoziazione  sono
designati in proporzione al numero di lavoratori occupati in ciascuno
Stato membro dall'impresa o  dal  gruppo  di  imprese  di  dimensioni
comunitarie, assegnando a ciascuno Stato membro un  seggio  per  ogni
quota, pari al 10 per cento o sua frazione, del numero dei lavoratori
impiegati nell'insieme degli Stati membri. 
  2. La direzione centrale o il  dirigente  di  cui  all'articolo  4,
comma 1, e le direzioni locali,  sono  informate  della  composizione
della delegazione speciale di negoziazione e dell'avvio dei negoziati
dalle organizzazioni sindacali di cui all'articolo  5,  comma  1.  La
direzione centrale o il dirigente di cui  all'articolo  4,  comma  1,
informano  della   composizione   della   delegazione   speciale   di
negoziazione e dell'avvio dei negoziati le organizzazioni dei  datori
di lavoro e dei lavoratori competenti a livello europeo.