Art. 7 Costituzione della delegazione speciale di negoziazione 1. I membri della delegazione speciale di negoziazione sono designati in proporzione al numero di lavoratori occupati in ciascuno Stato membro dall'impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10 per cento o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati nell'insieme degli Stati membri. 2. La direzione centrale o il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, e le direzioni locali, sono informate della composizione della delegazione speciale di negoziazione e dell'avvio dei negoziati dalle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 5, comma 1. La direzione centrale o il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, informano della composizione della delegazione speciale di negoziazione e dell'avvio dei negoziati le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori competenti a livello europeo.