Art. 8 
 
 
         Compiti della delegazione speciale di negoziazione 
 
  1. La  delegazione  speciale  di  negoziazione  ha  il  compito  di
determinare, con la direzione centrale o  con  il  dirigente  di  cui
all'articolo  4,  comma  1,  e  tramite  accordo  scritto,  il  campo
d'azione, la composizione, le attribuzioni e la  durata  del  mandato
del Cae, ovvero  le  modalita'  di  attuazione  della  procedura  per
l'informazione e la consultazione dei lavoratori 
  2. Al fine di concludere un accordo in conformita' all'articolo  9,
la  direzione  centrale  convoca  una  riunione  con  la  delegazione
speciale di negoziazione e ne informa le direzioni locali. 
  3. Prima e a seguito di ogni riunione con la direzione centrale, la
delegazione speciale di negoziazione puo' riunirsi senza la  presenza
dei rappresentanti della direzione  centrale,  utilizzando  qualsiasi
mezzo necessario per comunicare. 
  4. Ai fini dei negoziati, la delegazione speciale  di  negoziazione
puo' essere assistita  da  esperti  di  propria  scelta,  compresi  i
rappresentanti  delle  competenti   organizzazioni   dei   lavoratori
riconosciute a livello comunitario.  Tali  esperti  e  rappresentanti
delle organizzazioni  sindacali  possono  partecipare  alle  riunioni
negoziali con funzioni di  consulenza  su  richiesta  della  suddetta
delegazione. 
  5. La delegazione  speciale  di  negoziazione  puo'  decidere,  con
almeno due terzi dei voti, di non avviare negoziati in conformita' ai
commi 2 e 3 o di annullare i negoziati gia' in corso. 
  6. La decisione di cui al comma 5 pone termine alla procedura volta
a stipulare l'accordo  di  cui  all'articolo  9.  Per  effetto  della
decisione, le disposizioni dell'articolo 16 non sono applicabili. 
  7. Una nuova richiesta di convocazione della  delegazione  speciale
di negoziazione puo' essere avanzata non prima di due  anni  dopo  la
decisione di cui al comma 5, salva la fissazione di un  termine  piu'
breve con accordo tra le parti. 
  8. Le spese relative ai negoziati di  cui  ai  commi  1  e  2  sono
sostenute dalla  direzione  centrale,  in  modo  da  consentire  alla
delegazione speciale di negoziazione di  espletare  adeguatamente  il
proprio mandato e comunque in misura e termini non superiori a quanto
disposto all'articolo 16, comma 12,  salvo  diverso  accordo  tra  le
parti. 
  9. Nel rispetto  di  quanto  previsto  al  comma  8,  la  direzione
centrale sostiene le  spese  relative  agli  esperti.  Salvo  diverso
accordo fra le parti, la direzione centrale sosterra' le spese per un
solo esperto.