Art. 10 
 
 
      Disposizioni speciali sul tirocinio forense per l'accesso 
 
  1. Fermo in particolare quanto disposto dall'articolo 6, commi 3  e
4, il tirocinio puo' essere svolto presso l'Avvocatura dello Stato  o
presso l'ufficio legale  di  un  ente  pubblico  o  di  ente  privato
autorizzato  dal  ministro  della  giustizia  o  presso  un   ufficio
giudiziario, per non piu' di dodici mesi. 
  2. Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi
presso un avvocato iscritto all'ordine o  presso  l'Avvocatura  dello
Stato o presso l'ufficio legale di un ente  pubblico  o  di  un  ente
privato autorizzato dal ministro della giustizia. 
  3. Fermo quanto previsto dal comma 2, il diploma conseguito  presso
le scuole di  specializzazione  per  le  professioni  legali  di  cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.  398,  e
successive modificazioni, e' valutato  ai  fini  del  compimento  del
tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per  il  periodo
di un anno. 
  4. Il praticante  puo',  per  giustificato  motivo,  trasferire  la
propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove  intende  proseguire
il tirocinio. Il consiglio dell'ordine  autorizza  il  trasferimento,
valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia  al  praticante  un
certificato  attestante  il  periodo   di   tirocinio   che   risulta
regolarmente compiuto. 
  5. In attuazione del presente decreto, l'attivita' di  praticantato
presso gli uffici giudiziari  e'  disciplinata  con  regolamento  del
ministro della giustizia da adottarsi entro un  anno  dalla  data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto,  sentiti  gli  organi  di
autogoverno delle magistrature e il consiglio  nazionale  forense.  I
praticanti presso gli uffici  giudiziari  assistono  e  coadiuvano  i
magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie
attivita', anche  con  compiti  di  studio,  e  ad  essi  si  applica
l'articolo 15 del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3.  Al  termine  del
periodo di formazione il magistrato designato dal  capo  dell'ufficio
giudiziario redige una relazione sull'attivita'  e  sulla  formazione
professionale acquisita, che viene trasmessa al consiglio dell'ordine
competente. Ai soggetti  previsti  dal  presente  comma  non  compete
alcuna forma di compenso, di  indennita',  di  rimborso  spese  o  di
trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il
rapporto non costituisce  ad  alcun  titolo  pubblico  impiego.  Fino
all'emanazione del decreto di  cui  al  primo  periodo,  continua  ad
applicarsi, al riguardo, la disciplina del  praticantato  vigente  al
momento di entrata in vigore del presente decreto. 
  6. Il praticante avvocato e' ammesso a sostenere l'esame  di  Stato
nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior
periodo di tirocinio. Quando il tirocinio e' stato svolto per  uguali
periodi sotto la vigilanza di piu' consigli dell'ordine  aventi  sede
in distretti diversi, la sede di esame  e'  determinata  in  base  al
luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio. 
 
          Note all'art. 10: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  16  del   decreto
          legislativo  17  novembre  1997,  n.  398  (Modifica   alla
          disciplina del concorso per  uditore  giudiziario  e  norme
          sulle scuole di specializzazione per le professioni legali,
          a norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della L.  15  maggio
          1997, n. 127 ): 
              «Art. 16 (Scuola di specializzazione per le professioni
          legali).  -  1.  Le  scuole  di  specializzazione  per   le
          professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto
          dal presente articolo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della
          legge 19 novembre 1990, n. 341. 
              2. Le scuole di  specializzazione  per  le  professioni
          legali, sulla base di  modelli  didattici  omogenei  i  cui
          criteri sono indicati nel decreto di cui all'art. 17, comma
          114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ,  e  nel  contesto
          dell'attuazione della autonomia didattica di  cui  all'art.
          17,  comma  95,  della  predetta  legge,  provvedono   alla
          formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso
          l'approfondimento   teorico,   integrato   da    esperienze
          pratiche,  finalizzato   all'assunzione   dell'impiego   di
          magistrato ordinario o all'esercizio delle  professioni  di
          avvocato o notaio. L'attivita' didattica per la  formazione
          comune dei laureati in giurisprudenza e'  svolta  anche  da
          magistrati, avvocati e notai. Le attivita' pratiche, previo
          accordo o convenzione,  sono  anche  condotte  presso  sedi
          giudiziarie, studi professionali e  scuole  del  notariato,
          con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai. 
              2-bis. La durata delle scuole di  cui  al  comma  1  e'
          fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea  in
          giurisprudenza secondo l'ordinamento  didattico  previgente
          all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi
          di laurea e di laurea specialistica  per  la  classe  delle
          scienze giuridiche, adottati in esecuzione  del  decreto  3
          novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della
          ricerca scientifica e tecnologica. 
              2-ter.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  2-bis  si
          applicano  anche  a  coloro  che   conseguono   la   laurea
          specialistica o magistrale  in  giurisprudenza  sulla  base
          degli ordinamenti  didattici  adottati  in  esecuzione  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita'
          e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre  1999,
          n. 509, e successive modificazioni. Per  tali  soggetti,  a
          decorrere dall'anno accademico 2007-2008,  con  regolamento
          del Ministro dell'universita' e della ricerca, di  concerto
          con  il  Ministro  della  giustizia,  adottato   ai   sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          l'ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1 puo'
          essere articolato sulla durata di un anno. 
              3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite,  secondo
          i criteri indicati nel decreto di cui  all'art.  17,  comma
          114,  della  legge  15  maggio  1997,  n.   127   ,   dalle
          universita', sedi  di  facolta'  di  giurisprudenza,  anche
          sulla base  di  accordi  e  convenzioni  interuniversitari,
          estesi, se del caso, ad  altre  facolta'  con  insegnamenti
          giuridici. 
              4. Nel consiglio delle scuole  di  specializzazione  di
          cui  al  comma  1  sono  presenti  almeno   un   magistrato
          ordinario, un avvocato ed un notaio. 
              5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola,  e'
          determinato con decreto  del  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
          Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore  al
          dieci per cento del numero complessivo di tutti i  laureati
          in   giurisprudenza   nel   corso   dell'anno    accademico
          precedente,  tenendo  conto,  altresi',  del   numero   dei
          magistrati  cessati  dal  servizio   a   qualunque   titolo
          nell'anno precedente aumentato  del  venti  per  cento  del
          numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai  nel
          medesimo periodo, del numero di abilitati alla  professione
          forense nel  corso  del  medesimo  periodo  e  degli  altri
          sbocchi professionali da ripartire per ciascuna  scuola  di
          cui al comma 1, e delle condizioni  di  ricettivita'  delle
          scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per
          titoli  ed  esame.  La   composizione   della   commissione
          esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed
          i criteri oggettivi di valutazione delle prove, e' definita
          nel decreto di cui all'art. 17, comma 114, della  legge  15
          maggio 1997,  n.  127.  Il  predetto  decreto  assicura  la
          presenza  nelle  commissioni  esaminatrici  di  magistrati,
          avvocati e notai. 
              6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno  contenuto
          identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le
          sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale e'
          espressa in sessantesimi. Ai fini  della  formazione  della
          graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea  e  del
          curriculum  degli  studi  universitari,  valutato  per   un
          massimo di dieci punti. 
              7. Il  rilascio  del  diploma  di  specializzazione  e'
          subordinato alla certificazione  della  regolare  frequenza
          dei corsi, al superamento delle  verifiche  intermedie,  al
          superamento delle prove finali di esame. 
              8. Il decreto di cui all'art. 17, comma 114,  della  L.
          15 maggio 1997, n. 127, e'  emanato  sentito  il  Consiglio
          superiore della magistratura.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  15  del  D.P.R.  10
          gennaio  1957,  n.  3  (Testo  unico   delle   disposizioni
          concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato): 
              «Art. 15 (Segreto d'ufficio).  -  1.  L'impiegato  deve
          mantenere il segreto d'ufficio. Non puo' trasmettere a  chi
          non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti
          od  operazioni  amministrative,  in  corso  o  conclusione,
          ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle
          sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e  delle  modalita'
          previste dalle norme sul diritto  di  accesso.  Nell'ambito
          delle proprie  attribuzioni,  l'impiegato  preposto  ad  un
          ufficio rilascia copie ed estratti di atti e  documenti  di
          ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento.».