Art. 10 
 
      Responsabilita' processuale aggravata e pronunce in rito 
 
  1. Nel caso di responsabilita' processuale ai  sensi  dell'articolo
96 del  codice  di  procedura  civile,  ovvero,  comunque,  nei  casi
d'inammissibilita'  o  improponibilita'  o   improcedibilita'   della
domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente e'  ridotto,
di regola, del 50 per cento rispetto a  quello  liquidabile  a  norma
dell'articolo 11. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  96  del  Codice  di
          procedura civile: 
              «Art. 96 (Responsabilita' aggravata). - Se risulta  che
          la parte soccombente ha agito o resistito in  giudizio  con
          mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza  dell'altra
          parte, la condanna, oltre che alle spese,  al  risarcimento
          dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza. 
              Il giudice che accerta l'inesistenza  del  diritto  per
          cui  e'  stato  eseguito  un  provvedimento  cautelare,   o
          trascritta   domanda   giudiziale,   o   iscritta   ipoteca
          giudiziale,  oppure  iniziata   o   compiuta   l'esecuzione
          forzata, su istanza della  parte  danneggiata  condanna  al
          risarcimento dei danni l'attore o il creditore  procedente,
          che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei
          danni e' fatta a norma del comma precedente. 
              In ogni caso, quando pronuncia  sulle  spese  ai  sensi
          dell'art. 91, il giudice, anche  d'ufficio,  puo'  altresi'
          condannare la parte  soccombente  al  pagamento,  a  favore
          della   controparte,   di   una    somma    equitativamente
          determinata.».