Art. 11 
 
Determinazione  del  compenso  per  l'attivita'  giudiziale   civile,
                     amministrativa e tributaria 
 
  1. I parametri specifici per la determinazione del  compenso  sono,
di regola, quelli di cui alla  tabella  A  -  Avvocati,  allegata  al
presente decreto.  Il  giudice  puo'  sempre  diminuire  o  aumentare
ulteriormente  il  compenso  in  considerazione   delle   circostanze
concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di
cui agli articoli 1 e 4. 
  2. Il compenso e' liquidato per fasi. 
  3. Nella fase di studio della controversia sono compresi, a  titolo
di  esempio:  l'esame  e  lo  studio  degli  atti  a  seguito   della
consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei
documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure  orali,
al cliente, precedenti la costituzione in giudizio. 
  4. Nella fase introduttiva del procedimento sono compresi, a titolo
di esempio: gli atti introduttivi del giudizio e di  costituzione  in
giudizio, e il relativo esame incluso quello  degli  allegati,  quali
ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse,  chiamate  di  terzo  ed
esame  delle   relative   autorizzazioni   giudiziali,   l'esame   di
provvedimenti giudiziali di fissazione della prima  udienza,  memorie
iniziali,   interventi,   istanze,    impugnazioni,    le    relative
notificazioni, l'esame delle corrispondenti  relate,  l'iscrizione  a
ruolo, il versamento del  contributo  unificato,  le  rinnovazioni  o
riassunzioni della domanda, le autentiche di firma  o  l'esame  della
procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della
pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente. 
  5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo  di  esempio:  le
richieste di prova, le memorie di precisazione o  integrazione  delle
domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni,  ovvero
meramente illustrative, l'esame degli scritti o documenti delle altre
parti o dei provvedimenti  giudiziali  pronunciati  nel  corso  e  in
funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le  prestazioni  comunque
connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali,  le  partecipazioni  e
assistenze relative  ad  attivita'  istruttorie,  gli  atti  comunque
necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche
quando disposto d'ufficio, la designazione di  consulenti  di  parte,
l'esame delle corrispondenti attivita'  e  designazioni  delle  altre
parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre
parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso
del giudizio compresi quelli al contumace, le relative  richieste  di
copie al cancelliere, le istanze al giudice in  qualsiasi  forma,  le
dichiarazioni rese nei casi previsti  dalla  legge,  le  deduzioni  a
verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese  le  notificazioni  e
l'esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese
le querele di  falso  e  quelli  inerenti  alla  verificazione  delle
scritture private. Al fine di valutare il grado di complessita' della
fase  rilevano,  in  particolare,  le  plurime  memorie  per   parte,
necessarie o autorizzate dal  giudice,  comunque  denominate  ma  non
meramente  illustrative,  ovvero  le  plurime  richieste  istruttorie
ammesse per ciascuna parte e le plurime prove  assunte  per  ciascuna
parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso  quando
effettivamente svolta. 
  6. Nella fase decisoria sono compresi,  a  titolo  di  esempio:  le
precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti,
le memorie, illustrative o conclusionali anche in  replica,  compreso
il loro deposito ed esame, la discussione orale,  sia  in  camera  di
consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie  a
quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame  e
la registrazione o pubblicazione  del  provvedimento  conclusivo  del
giudizio, comprese le richieste di copie al  cancelliere,  il  ritiro
del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale  del  provvedimento
conclusivo stesso. 
  7. Nella fase esecutiva, fermo  quanto  previsto  nella  richiamata
tabella A - Avvocati, per l'atto  di  precetto,  sono  ricompresi,  a
titolo di esempio: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione
dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle  relative  relate,
il pignoramento  e  l'esame  del  relativo  verbale,  le  iscrizioni,
trascrizioni e  annotazioni,  gli  atti  d'intervento,  le  ispezioni
ipotecarie, catastali,  l'esame  dei  relativi  atti,  le  assistenze
all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo. 
  8. Il compenso, ai sensi dell'articolo 1 comma  3,  comprende  ogni
attivita' accessoria, quali, a titolo di esempio,  gli  accessi  agli
uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche  telefonica  o
telematica o collegiale con il cliente, le attivita' connesse a oneri
amministrativi o fiscali, le  sessioni  per  rapporti  con  colleghi,
ausiliari, consulenti, magistrati. 
  9. Per le controversie il cui valore supera  euro  1.500.000,00  il
giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti  di  regola
allo scaglione precedente, liquida il compenso applicando i parametri
di cui all'articolo 4, commi da 2  a  5.  I  parametri  indicati  nel
periodo  precedente  si   applicano   anche   ai   procedimenti   per
ingiunzione. 
  10. Per le  procedure  concorsuali  si  applicano  per  analogia  i
parametri previsti per la fase esecutiva relativa a beni immobili.