Art. 12 
 
                     Attivita' giudiziale penale 
 
  1. L'attivita' giudiziale penale e' distinta nelle  seguenti  fasi:
fase  di  studio;  fase  di  introduzione  del   procedimento;   fase
istruttoria  procedimentale  o  processuale;  fase  decisoria;   fase
esecutiva. Se il procedimento o il processo  non  vengono  portati  a
termine per qualsiasi motivo ovvero sopravvengono cause estintive del
reato, l'avvocato ha diritto al compenso per  l'opera  effettivamente
svolta. 
  2. Nella liquidazione il giudice deve tenere  conto  della  natura,
complessita' e  gravita'  del  procedimento  o  del  processo,  delle
contestazioni e delle imputazioni, del  pregio  dell'opera  prestata,
del numero  e  dell'importanza  delle  questioni  trattate,  anche  a
seguito di riunione dei procedimenti o dei  processi,  dell'eventuale
urgenza della prestazione. Ai fini di quanto disposto nel periodo che
precede, si tiene conto di tutte le particolari circostanze del caso,
quali, a titolo di esempio, il numero  dei  documenti  da  esaminare,
l'emissione  di  ordinanze  di  applicazione  di  misure   cautelari,
l'entita' economica e  l'importanza  degli  interessi  coinvolti,  la
costituzione di parte civile, la continuita', la frequenza,  l'orario
e i trasferimenti conseguenti all'assistenza prestata. 
  3. Si tiene  altresi'  conto  dei  risultati  del  giudizio  e  dei
vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente. 
  4. Qualora l'avvocato difenda piu' persone con la stessa  posizione
processuale il compenso unico puo' essere aumentato fino  al  doppio.
Lo  stesso  parametro  di  liquidazione  si  applica,  in   caso   di
costituzione di parte civile, quando  l'avvocato  difende  una  parte
contro piu' parti. 
  5. Per l'assistenza d'ufficio a  minori  il  compenso  puo'  essere
diminuito fino alla meta'. 
  6.  Costituisce  elemento  di  valutazione  negativa  in  sede   di
liquidazione giudiziale del compenso l'adozione di condotte dilatorie
tali  da  ostacolare  la  definizione  del  procedimento   in   tempi
ragionevoli. 
  7. Si applica l'articolo 9, comma 1, secondo periodo.