Art. 14 
 
    Determinazione del compenso per l'attivita' giudiziale penale 
 
  1. I parametri specifici per la determinazione del  compenso  sono,
di regola, quelli di cui alla  tabella  B  -  Avvocati,  allegata  al
presente decreto.  Il  giudice  puo'  sempre  diminuire  o  aumentare
ulteriormente  il  compenso  in  considerazione   delle   circostanze
concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di
cui agli articoli 1 e 12. 
  2. Il compenso e' liquidato per fasi. 
  3. Nella fase di studio sono compresi, a titolo di esempio: l'esame
e lo studio degli atti, le  ispezioni  dei  luoghi,  la  ricerca  dei
documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione  o  parere,
scritti  ovvero  orali,  al  cliente  precedenti  gli  atti  di  fase
introduttiva o che esauriscono l'attivita'. 
  4. Nella fase introduttiva sono compresi, a titolo di esempio:  gli
atti  introduttivi  quali   esposti,   denunce,   querele,   istanze,
richieste,   dichiarazioni,   opposizioni,   ricorsi,   impugnazioni,
memorie. 
  5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo  di  esempio:  le
richieste, gli scritti, le partecipazioni o le assistenze,  anche  in
udienza in camera  di  consiglio  o  pubblica,  relative  ad  atti  o
attivita'   istruttorie,   procedimentali   o    processuali    anche
preliminari,  funzionali  alla  ricerca  dei  mezzi  di  prova,  alle
investigazioni o alla formazione della prova, comprese le  liste,  le
citazioni, e le  relative  notificazioni  ed  esame  di  relata,  dei
testimoni, consulenti e indagati  o  imputati  di  reato  connesso  o
collegato. La fase si considera in particolare  complessa  quando  le
attivita' ovvero le richieste istruttorie sono plurime e  in  plurime
udienze,  ovvero  comportano   la   redazione   scritti   plurimi   e
coinvolgenti plurime questioni anche incidentali. 
  6. Nella fase decisoria sono compresi,  a  titolo  di  esempio:  le
difese  orali  o  scritte  anche  in   replica,   l'assistenza   alla
discussione delle altre parti,  in  camera  di  consiglio  o  udienza
pubblica. 
  7. Nella fase esecutiva sono comprese tutte le  attivita'  connesse
all'esecuzione della pena o delle misure cautelari. 
  8.  Fermo  quanto  specificatamente  disposto  dalla  tabella  B  -
Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali anche quando  in
camera di consiglio, il compenso  viene  liquidato  per  analogia  ai
parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le  regole  e  i
criteri generali di cui agli articoli 1 e 12. 
  9. Il compenso, ai sensi dell'articolo 1 comma  3,  comprende  ogni
attivita' accessoria, quali, a titolo di esempio,  gli  accessi  agli
uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche  telefonica  o
telematica o collegiale con il cliente, le attivita' connesse a oneri
amministrativi o fiscali, le  sessioni  per  rapporti  con  colleghi,
ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati.