Art. 3 
 
                      Attivita' stragiudiziale 
 
  1. L'attivita' stragiudiziale e' liquidata tenendo conto del valore
e della  natura  dell'affare,  del  numero  e  dell'importanza  delle
questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei  risultati  e
dei  vantaggi,  anche  non   economici,   conseguiti   dal   cliente,
dell'eventuale urgenza della prestazione. 
  2. Si tiene altresi' conto delle ore complessive impiegate  per  la
prestazione, valutate anche secondo il valore di  mercato  attribuito
alle stesse. 
  3. Quando l'affare si conclude con una conciliazione,  il  compenso
e' aumentato fino al  40  per  cento  rispetto  a  quello  altrimenti
liquidabile a norma dei commi che precedono.