Art. 4 
 
      Attivita' giudiziale civile, amministrativa e tributaria 
 
  1. L'attivita' giudiziale civile, amministrativa  e  tributaria  e'
distinta nelle seguenti fasi: fase di studio della controversia; fase
di introduzione del procedimento; fase istruttoria;  fase  decisoria;
fase esecutiva. 
  2. Nella liquidazione il giudice deve tenere  conto  del  valore  e
della  natura  e  complessita'  della  controversia,  del  numero   e
dell'importanza  e  complessita'  delle   questioni   trattate,   con
valutazione complessiva anche a  seguito  di  riunione  delle  cause,
dell'eventuale urgenza della prestazione. 
  3. Si tiene altresi' conto  del  pregio  dell'opera  prestata,  dei
risultati del  giudizio  e  dei  vantaggi,  anche  non  patrimoniali,
conseguiti dal cliente. 
  4. Qualora l'avvocato difenda piu' persone con la stessa  posizione
processuale il compenso unico puo' essere aumentato fino  al  doppio.
Lo stesso parametro di  liquidazione  si  applica  quando  l'avvocato
difende una parte contro piu' parti. Nel caso di controversie a norma
dell'articolo 140-bis del decreto legislativo  6  settembre  2005  n.
206, il compenso puo' essere aumentato fino  al  triplo,  rispetto  a
quello liquidabile a norma dell'articolo 11. 
  5. Quando il procedimento si  conclude  con  una  conciliazione  il
compenso e'  aumentato  fino  al  25  per  cento  rispetto  a  quello
liquidabile a norma dell'articolo 11. 
  6.  Costituisce  elemento  di  valutazione  negativa,  in  sede  di
liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte  abusive
tali  da  ostacolare  la  definizione  dei  procedimenti   in   tempi
ragionevoli. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  140-bis  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a
          norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229): 
              «Art. 140-bis  (Azione  di  classe).  -  1.  I  diritti
          individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di  cui
          al comma 2 nonche' gli interessi collettivi sono tutelabili
          anche attraverso l'azione di classe, secondo le  previsioni
          del presente articolo. A tal fine ciascun componente  della
          classe, anche  mediante  associazioni  cui  da'  mandato  o
          comitati cui partecipa, puo' agire per l'accertamento della
          responsabilita' e per la condanna al risarcimento del danno
          e alle restituzioni. 
              2. L'azione di classe  ha  per  oggetto  l'accertamento
          della responsabilita' e la  condanna  al  risarcimento  del
          danno  e  alle  restituzioni   in   favore   degli   utenti
          consumatori. L'azione tutela: 
              a)  i  diritti  contrattuali  di  una   pluralita'   di
          consumatori e utenti  che  versano  nei  confronti  di  una
          stessa impresa in situazione omogenea,  inclusi  i  diritti
          relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341
          e 1342 del codice civile; 
              b) i diritti omogenei spettanti ai  consumatori  finali
          di un determinato prodotto o  servizio  nei  confronti  del
          relativo produttore, anche  a  prescindere  da  un  diretto
          rapporto contrattuale; 
              c)  i  diritti  omogenei  al  ristoro  del  pregiudizio
          derivante agli stessi  consumatori  e  utenti  da  pratiche
          commerciali     scorrette      o      da      comportamenti
          anticoncorrenziali. 
              3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della
          tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di
          classe, senza ministero di difensore  anche  tramite  posta
          elettronica certificata e fax. L'adesione comporta rinuncia
          a  ogni  azione  restitutoria  o  risarcitoria  individuale
          fondata sul medesimo  titolo,  salvo  quanto  previsto  dal
          comma   15.   L'atto   di   adesione,   contenente,   oltre
          all'elezione di  domicilio,  l'indicazione  degli  elementi
          costitutivi  del  diritto  fatto  valere  con  la  relativa
          documentazione probatoria, e'  depositato  in  cancelleria,
          anche tramite l'attore, nel termine  di  cui  al  comma  9,
          lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai  sensi  degli
          articoli 2943 e 2945  del  codice  civile  decorrono  dalla
          notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito
          successivamente, dal deposito dell'atto di adesione. 
              4. La domanda e' proposta al tribunale ordinario avente
          sede nel capoluogo della regione in cui ha sede  l'impresa,
          ma per la Valle  d'Aosta  e'  competente  il  tribunale  di
          Torino, per il  Trentino-Alto  Adige  e  il  Friuli-Venezia
          Giulia e'  competente  il  tribunale  di  Venezia,  per  le
          Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise  e'  competente  il
          tribunale di Roma e per la  Basilicata  e  la  Calabria  e'
          competente il tribunale di Napoli. Il tribunale  tratta  la
          causa in composizione collegiale. 
              5.  La  domanda  si  propone  con  atto  di   citazione
          notificato anche all'ufficio del pubblico ministero  presso
          il tribunale adito, il quale puo' intervenire limitatamente
          al giudizio di ammissibilita'. 
              6. All'esito della prima udienza  il  tribunale  decide
          con ordinanza sull'ammissibilita' della  domanda,  ma  puo'
          sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti  ai  fini
          del  decidere  e'  in  corso   un'istruttoria   davanti   a
          un'autorita' indipendente ovvero  un  giudizio  davanti  al
          giudice   amministrativo.   La   domanda   e'    dichiarata
          inammissibile quando e'  manifestamente  infondata,  quando
          sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice
          non   ravvisa   l'omogeneita'   dei   diritti   individuali
          tutelabili  ai  sensi  del  comma  2,  nonche'  quando   il
          proponente non appare  in  grado  di  curare  adeguatamente
          l'interesse della classe. 
              7.  L'ordinanza  che  decide  sulla  ammissibilita'  e'
          reclamabile  davanti  alla  corte  d'appello  nel   termine
          perentorio di  trenta  giorni  dalla  sua  comunicazione  o
          notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte  d'appello
          decide con ordinanza  in  camera  di  consiglio  non  oltre
          quaranta  giorni  dal  deposito  del  ricorso.  Il  reclamo
          dell'ordinanza  ammissiva  non  sospende  il   procedimento
          davanti al tribunale. 
              8. Con  l'ordinanza  di  inammissibilita',  il  giudice
          regola le spese, anche ai sensi dell'art. 96 del codice  di
          procedura civile, e ordina la piu' opportuna pubblicita'  a
          cura e spese del soccombente. 
              9.  Con  l'ordinanza  con  cui  ammette   l'azione   il
          tribunale fissa termini e modalita'  della  piu'  opportuna
          pubblicita',  ai  fini  della  tempestiva  adesione   degli
          appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicita' e'
          condizione di procedibilita' della domanda. Con  la  stessa
          ordinanza il tribunale: 
              a)  definisce  i  caratteri  dei  diritti   individuali
          oggetto del giudizio, specificando i  criteri  in  base  ai
          quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella
          classe o devono ritenersi esclusi dall'azione; 
              b)  fissa  un  termine  perentorio,  non  superiore   a
          centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione
          della pubblicita', entro il quale  gli  atti  di  adesione,
          anche a mezzo dell'attore, sono depositati in  cancelleria.
          Copia   dell'ordinanza   e'   trasmessa,   a   cura   della
          cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico  che  ne
          cura ulteriori forme  di  pubblicita',  anche  mediante  la
          pubblicazione sul relativo sito internet. 
              10. E' escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'art.
          105 del codice di procedura civile. 
              11.  Con  l'ordinanza  con  cui  ammette  l'azione   il
          tribunale  determina  altresi'  il  corso  della  procedura
          assicurando,  nel  rispetto  del  contraddittorio,  l'equa,
          efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o
          con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni
          tempo, il tribunale prescrive  le  misure  atte  a  evitare
          indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di
          prove  o  argomenti;  onera  le  parti  della   pubblicita'
          ritenuta necessaria a tutela  degli  aderenti;  regola  nel
          modo che ritiene piu' opportuno l'istruzione  probatoria  e
          disciplina  ogni  altra  questione  di  rito,  omessa  ogni
          formalita' non essenziale al contraddittorio. 
              12. Se accoglie  la  domanda,  il  tribunale  pronuncia
          sentenza di condanna con cui liquida,  ai  sensi  dell'art.
          1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro
          che hanno  aderito  all'azione  o  stabilisce  il  criterio
          omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme.  In
          questo  ultimo  caso  il  giudice  assegna  alle  parti  un
          termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire  ad
          un  accordo  sulla  liquidazione  del  danno.  Il  processo
          verbale  dell'accordo,  sottoscritto  dalle  parti  e   dal
          giudice, costituisce titolo esecutivo. Scaduto  il  termine
          senza che l'accordo sia stato  raggiunto,  il  giudice,  su
          istanza di almeno una delle parti, liquida le somme  dovute
          ai singoli aderenti. In caso di accoglimento  di  un'azione
          di classe proposta nei  confronti  di  gestori  di  servizi
          pubblici o di pubblica utilita', il tribunale  tiene  conto
          di  quanto  riconosciuto  in  favore  degli  utenti  e  dei
          consumatori danneggiati nelle relative  carte  dei  servizi
          eventualmente  emanate.  La  sentenza   diviene   esecutiva
          decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti
          delle somme dovute effettuati  durante  tale  periodo  sono
          esenti  da  ogni  diritto  e  incremento,  anche  per   gli
          accessori di legge maturati  dopo  la  pubblicazione  della
          sentenza. 
              13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti  di
          cui all'art. 283 del  codice  di  procedura  civile,  tiene
          altresi'  conto  dell'entita'   complessiva   della   somma
          gravante sul debitore, del numero  dei  creditori,  nonche'
          delle  connesse  difficolta'  di  ripetizione  in  caso  di
          accoglimento del gravame. La corte puo'  comunque  disporre
          che, fino al passaggio  in  giudicato  della  sentenza,  la
          somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e
          resti vincolata nelle forme ritenute piu' opportune. 
              14. La sentenza che definisce  il  giudizio  fa'  stato
          anche nei confronti degli aderenti. E' fatta salva l'azione
          individuale dei  soggetti  che  non  aderiscono  all'azione
          collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe
          per i medesimi fatti e nei confronti della  stessa  impresa
          dopo la scadenza del termine per l'adesione  assegnato  dal
          giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte  entro  detto
          termine sono riunite d'ufficio  se  pendenti  davanti  allo
          stesso tribunale;  altrimenti  il  giudice  successivamente
          adito  ordina  la  cancellazione  della  causa  dal  ruolo,
          assegnando un termine perentorio non superiore  a  sessanta
          giorni per la riassunzione davanti al primo giudice. 
              15. Le rinunce e  le  transazioni  intervenute  tra  le
          parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non  vi
          hanno espressamente consentito.  Gli  stessi  diritti  sono
          fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o  di
          chiusura anticipata del processo.».