Art. 5 
 
            Determinazione del valore della controversia 
 
  1. Ai  fini  della  liquidazione  del  compenso,  il  valore  della
controversia e' determinato a norma del codice  di  procedura  civile
avendo riguardo, nei giudizi per azioni surrogatorie  e  revocatorie,
all'entita' economica  della  ragione  di  credito  alla  cui  tutela
l'azione e' diretta, nei  giudizi  di  divisione,  alla  quota  o  ai
supplementi di quota in contestazione, e nei giudizi per pagamento di
somme, anche a titolo di danno,  alla  somma  attribuita  alla  parte
vincitrice e non alla somma domandata. In ogni caso si ha riguardo al
valore  effettivo  della  controversia,  anche  in   relazione   agli
interessi  perseguiti  dalle  parti,  quando  risulti  manifestamente
diverso da quello presunto a norma del codice di procedura  civile  o
alla legislazione speciale. 
  2. Nelle cause davanti agli organi di giustizia  amministrativa  il
valore della  causa  e'  determinato  a  norma  del  comma  1  quando
l'oggetto della controversia o la  natura  del  rapporto  sostanziale
dedotto in giudizio o comunque correlato al  provvedimento  impugnato
ne consentono l'applicazione. Quando cio' non e' possibile, va tenuto
conto dell'interesse sostanziale tutelato. 
  3. Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile si
tiene particolare  conto  dell'oggetto  e  della  complessita'  della
stessa.