Art. 6 Procedimenti arbitrali 1. Per i procedimenti davanti agli arbitri, nel caso di arbitrato rituale, e' dovuto il compenso stabilito per le controversie davanti ai giudici competenti a conoscere sulle stesse. 2. In ogni altro caso di arbitrato o fattispecie analoga, per la liquidazione dei compensi si applicano i parametri previsti per l'attivita' stragiudiziale.