Art. 6 
 
                       Procedimenti arbitrali 
 
  1. Per i procedimenti davanti agli arbitri, nel caso  di  arbitrato
rituale, e' dovuto il compenso stabilito per le controversie  davanti
ai giudici competenti a conoscere sulle stesse. 
  2. In ogni altro caso di arbitrato o fattispecie  analoga,  per  la
liquidazione dei compensi  si  applicano  i  parametri  previsti  per
l'attivita' stragiudiziale.