Art. 7 
 
         Procedimenti cautelari o speciali o non contenziosi 
 
  1.  Fermo  quanto  specificatamente  disposto  dalla  tabella  A  -
Avvocati, nei  procedimenti  cautelari  ovvero  speciali  ovvero  non
contenziosi anche quando in camera di consiglio o davanti al  giudice
tutelare, il compenso  viene  liquidato  per  analogia  ai  parametri
previsti per gli altri procedimenti, ferme  le  regole  e  i  criteri
generali di cui agli articoli 1 e 4.