Art. 12 Formazione del bilancio di previsione 1. Entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente, il coordinatore dell'Ufficio redige lo schema di bilancio, sulla base degli obiettivi e dei programmi da realizzare nell'anno di riferimento, come individuati nel documento programmatico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e lo sottopone al Garante, corredato della nota illustrativa, il quale lo approva entro il 30 novembre. 2. Nella nota illustrativa sono esposti i criteri seguiti nella predisposizione dello schema di bilancio ed ogni altra informazione utile alla gestione. 3. Il Garante puo' autorizzare l'esercizio provvisorio nei limiti e con le modalita' previste dalla normativa vigente per il bilancio dello Stato. 4. Il Garante comunica il bilancio di previsione ai Presidenti delle Camere entro quindici giorni dalla sua approvazione. 5. Entro il 15 dicembre, il bilancio di previsione e' trasmesso, per il tramite del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Corte dei conti ed al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.