Art. 12 
 
 
                Formazione del bilancio di previsione 
 
  1. Entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente,  il  coordinatore
dell'Ufficio redige lo schema di bilancio, sulla base degli obiettivi
e  dei  programmi  da  realizzare  nell'anno  di  riferimento,   come
individuati nel documento programmatico di cui all'articolo 2,  comma
1, lettera b), e  lo  sottopone  al  Garante,  corredato  della  nota
illustrativa, il quale lo approva entro il 30 novembre. 
  2. Nella nota illustrativa sono esposti  i  criteri  seguiti  nella
predisposizione dello schema di bilancio ed ogni  altra  informazione
utile alla gestione. 
  3. Il Garante puo' autorizzare l'esercizio provvisorio nei limiti e
con le modalita' previste dalla normativa  vigente  per  il  bilancio
dello Stato. 
  4. Il Garante comunica il  bilancio  di  previsione  ai  Presidenti
delle Camere entro quindici giorni dalla sua approvazione. 
  5. Entro il 15 dicembre, il bilancio di  previsione  e'  trasmesso,
per il tramite del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, alla Corte dei conti ed al  Ministero  della  giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.