Art. 13 Struttura del bilancio di previsione 1. Il bilancio di previsione e' costituito per le entrate e per le spese da un unico Centro di responsabilita' amministrativa. 2. Le entrate dell'Ufficio sono costituite da: a) contributo finanziario ordinario dello Stato; b) assegnazioni e contributi da parte di pubbliche amministrazioni ed enti privati senza finalita' di lucro, per l'esecuzione di specifiche iniziative; c) contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi o progetti; d) attivita' di assistenza e di formazione commissionate da istituzioni pubbliche e private, nazionali ed estere, nonche' da organismi internazionali; e) ogni altra eventuale entrata connessa all'attivita' del Garante o prevista dall'ordinamento; f) avanzo presunto; g) entrate per partite di giro. 3. Le entrate provenienti dal bilancio dello Stato per fronteggiare le spese di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge, iscritte in apposita unita' previsionale di base del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, affluiscono al bilancio dell'Ufficio. Le somme, finalizzate al Garante, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario sul bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Garante, sono riportate in aggiunta alla competenza dei corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo. 4. Le disponibilita' accertate al 31 dicembre 2011 sui capitoli n. 523 e n. 524 del Centro di responsabilita' n. 15 «Politiche per la famiglia» del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono riportate in aggiunta alla competenza dei corrispondenti capitoli dell'esercizio 2012 per confluire nel bilancio dell'Autorita'. 5. Le spese sono articolate funzionalmente in macroaggregati e, ai fini della gestione e della rendicontazione, sono ripartite in capitoli secondo l'oggetto della spesa. 6. Le spese non possono superare complessivamente le entrate. 7. Le entrate e le spese per partite di giro devono trovare esatta corrispondenza.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 112 del 2011: "Art. 7 (Copertura finanziaria) - 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5 della presente legge, pari ad euro 750.000 per l'anno 2011 e ad euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a euro 750.000 per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto a euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011- 2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4, della presente legge, pari ad euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.".