Art. 13 
 
 
                Struttura del bilancio di previsione 
 
  1. Il bilancio di previsione e' costituito per le entrate e per  le
spese da un unico Centro di responsabilita' amministrativa. 
  2. Le entrate dell'Ufficio sono costituite da: 
    a) contributo finanziario ordinario dello Stato; 
  b) assegnazioni e contributi da parte di pubbliche  amministrazioni
ed enti  privati  senza  finalita'  di  lucro,  per  l'esecuzione  di
specifiche iniziative; 
  c)  contributi   dell'Unione   europea   o   di   altri   organismi
internazionali per la partecipazione a programmi o progetti; 
  d)  attivita'  di  assistenza  e  di  formazione  commissionate  da
istituzioni pubbliche e private,  nazionali  ed  estere,  nonche'  da
organismi internazionali; 
  e) ogni altra eventuale entrata connessa all'attivita' del  Garante
o prevista dall'ordinamento; 
  f) avanzo presunto; 
  g) entrate per partite di giro. 
  3. Le entrate provenienti dal bilancio dello Stato per fronteggiare
le spese di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge, iscritte in
apposita unita' previsionale di base del  bilancio  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri, affluiscono al bilancio dell'Ufficio.  Le
somme,  finalizzate  al  Garante,   non   impegnate   alla   chiusura
dell'esercizio  finanziario  sul   bilancio   di   previsione   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Garante, sono
riportate in aggiunta alla  competenza  dei  corrispondenti  capitoli
dell'esercizio successivo. 
  4. Le disponibilita' accertate al 31 dicembre 2011 sui capitoli  n.
523 e n. 524 del Centro di responsabilita' n. 15  «Politiche  per  la
famiglia» del bilancio della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri
sono  riportate  in  aggiunta  alla  competenza  dei   corrispondenti
capitoli   dell'esercizio   2012   per   confluire    nel    bilancio
dell'Autorita'. 
  5. Le spese sono articolate funzionalmente in macroaggregati e,  ai
fini della  gestione  e  della  rendicontazione,  sono  ripartite  in
capitoli secondo l'oggetto della spesa. 
  6. Le spese non possono superare complessivamente le entrate. 
  7. Le entrate e le spese per partite di giro devono trovare  esatta
corrispondenza. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7,  commi  1  e  2,
          della legge n. 112 del 2011: 
              "Art.  7  (Copertura  finanziaria)   -   1.   All'onere
          derivante dall'attuazione dell'articolo  5  della  presente
          legge, pari ad euro 750.000  per  l'anno  2011  e  ad  euro
          1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a
          euro  750.000  per  l'anno  2011,  mediante  corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          19, comma 3, del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248, come rideterminata dalla Tabella  C  allegata  alla
          legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto a euro  1.500.000
          a  decorrere  dall'anno   2012,   mediante   corrispondente
          riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e  2013  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2011- 2013, nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2011,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. 
              2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2,
          comma 4, della presente legge, pari ad euro 200.000 annui a
          decorrere dall'anno 2011, si  provvede,  per  l'anno  2011,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248, e, a decorrere dall'anno 2012,
          mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per  gli
          anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo  speciale  di
          parte corrente iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale
          2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2011,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.".