Art. 14 Bilancio pluriennale 1. Il bilancio pluriennale, allegato al bilancio annuale, elaborato solo in termini di competenza, e' riferito ad un triennio e viene aggiornato annualmente. Esso traduce in termini finanziari le linee strategiche, gli obiettivi e i programmi delle attivita' individuati dal Garante nel documento programmatico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). 2. Il bilancio pluriennale non forma oggetto di specifica approvazione e non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese.