Art. 14 
 
 
                        Bilancio pluriennale 
 
  1. Il bilancio pluriennale, allegato al bilancio annuale, elaborato
solo in termini di competenza, e' riferito ad  un  triennio  e  viene
aggiornato annualmente. Esso traduce in termini finanziari  le  linee
strategiche, gli obiettivi e i programmi delle attivita'  individuati
dal Garante nel documento programmatico di cui all'articolo 2,  comma
1, lettera b). 
  2.  Il  bilancio  pluriennale  non  forma  oggetto   di   specifica
approvazione e non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate  e
ad eseguire le spese.