Art. 15 
 
 
           Avanzo di esercizio e avanzo di amministrazione 
 
  1. L'avanzo di esercizio e' costituito dalla somma algebrica  delle
disponibilita' non impegnate e dei maggiori o minori accertamenti  di
entrata. 
  2. L'avanzo di amministrazione e' costituito dalla somma  algebrica
data dall'avanzo  di  esercizio  e  dagli  avanzi  provenienti  dagli
esercizi precedenti. 
  3. L'avanzo  puo'  essere  utilizzato  per  il  raggiungimento  del
pareggio del bilancio. 
  4. Su richiesta motivata del coordinatore dell'Ufficio, il  Garante
puo' deliberare il riporto delle disponibilita'  non  impegnate  alla
chiusura dell'esercizio  finanziario,  in  aggiunta  alla  competenza
degli stanziamenti del nuovo bilancio di previsione. Il riporto e' in
ogni caso effettuato non oltre l'esercizio finanziario  successivo  a
quello in cui lo stanziamento e' stato iscritto in  bilancio  per  la
prima volta. 
  5. Il Garante, dopo gli adempimenti di cui al comma 4,  dispone  il
trasferimento dell'avanzo nel fondo di riserva.