Art. 16 
 
 
                          Fondo di riserva 
 
  1. Nel bilancio di previsione e' iscritto un fondo  di  riserva  da
utilizzare nel corso dell'esercizio finanziario per esigenze di nuove
o maggiori spese. 
  2. I prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti  dal  Garante,
mediante il corrispondente incremento  degli  stanziamenti  di  altri
capitoli di spesa, ovvero la costituzione delle dotazioni finanziarie
di capitoli di nuova istituzione. 
  3. Sul fondo di  riserva  non  possono  essere  emessi  mandati  di
pagamento.