Art. 17 Variazioni di bilancio 1. Le variazioni di bilancio sono autorizzate dal Garante, su motivata proposta del coordinatore dell'Ufficio. 2. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono essere approvate solo in presenza di adeguata copertura finanziaria, che puo' essere costituita anche mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione. 3. Sono vietati storni nella gestione dei residui, nonche' tra la gestione dei residui e quella di competenza.