Art. 17 
 
 
                       Variazioni di bilancio 
 
  1. Le variazioni di  bilancio  sono  autorizzate  dal  Garante,  su
motivata proposta del coordinatore dell'Ufficio. 
  2.  Le  variazioni  per  nuove  o  maggiori  spese  possono  essere
approvate solo in presenza di  adeguata  copertura  finanziaria,  che
puo'  essere  costituita  anche  mediante  utilizzo  dell'avanzo   di
amministrazione. 
  3. Sono vietati storni nella gestione dei residui, nonche'  tra  la
gestione dei residui e quella di competenza.