Art. 18 Approvazione del conto finanziario 1. Il conto finanziario, predisposto dal coordinatore dell'Ufficio, e' approvato dal Garante entro il 30 aprile e comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per competenza e per residui. 2. Il conto finanziario e' accompagnato da una relazione del Garante nella quale sono illustrati i risultati complessivi della gestione, in correlazione con la programmazione finanziaria. 3. Il Garante, entro dieci giorni dall'approvazione, trasmette ai Presidenti delle Camere il conto finanziario e la relazione. 4. Il conto finanziario e la relazione sono trasmessi, per il tramite del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Corte dei conti ed al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.