Art. 18 
 
 
                 Approvazione del conto finanziario 
 
  1. Il conto finanziario, predisposto dal coordinatore dell'Ufficio,
e' approvato dal Garante entro il 30 aprile e comprende  i  risultati
della  gestione  del  bilancio  per  l'entrata  e   per   la   spesa,
distintamente per competenza e per residui. 
  2. Il conto  finanziario  e'  accompagnato  da  una  relazione  del
Garante nella quale sono illustrati  i  risultati  complessivi  della
gestione, in correlazione con la programmazione finanziaria. 
  3. Il Garante, entro dieci giorni dall'approvazione,  trasmette  ai
Presidenti delle Camere il conto finanziario e la relazione. 
  4. Il conto finanziario e  la  relazione  sono  trasmessi,  per  il
tramite del Segretario Generale della Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, alla Corte dei conti ed al Ministero della giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.