Art. 19 
 
 
                      Residui attivi e passivi 
 
  1. Con l'approvazione del conto finanziario il Garante accerta, per
ogni capitolo, le somme da conservarsi in conto residui  per  impegni
riferibili  all'esercizio   concluso,   in   base   ad   obbligazioni
giuridicamente perfezionate e  registrate  nelle  scritture  del  suo
Ufficio. 
  2. I residui attivi e passivi  risultano  dalle  scritture  di  cui
all'articolo 27 e sono distinti per esercizio di competenza. 
  3. La gestione dei residui attivi e passivi di ciascun esercizio e'
imputata  ai  corrispondenti  capitoli   dell'esercizio   successivo,
separatamente dalla relativa competenza. 
  4. I residui passivi sono eliminati per accertata insussistenza del
titolo giuridico dell'impegno di spesa assunto e per  decorrenza  del
termine  di  prescrizione   previsto   in   relazione   alla   natura
dell'obbligazione originaria.