Art. 19 Residui attivi e passivi 1. Con l'approvazione del conto finanziario il Garante accerta, per ogni capitolo, le somme da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio concluso, in base ad obbligazioni giuridicamente perfezionate e registrate nelle scritture del suo Ufficio. 2. I residui attivi e passivi risultano dalle scritture di cui all'articolo 27 e sono distinti per esercizio di competenza. 3. La gestione dei residui attivi e passivi di ciascun esercizio e' imputata ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalla relativa competenza. 4. I residui passivi sono eliminati per accertata insussistenza del titolo giuridico dell'impegno di spesa assunto e per decorrenza del termine di prescrizione previsto in relazione alla natura dell'obbligazione originaria.